Il divieto di proporre motivi nuovi in appello non è applicabile anche all’amministrazione resistente in primo grado, la quale può impugnare la decisione del primo giudice per tutti i motivi che reputi idonei a rinnovarla.
Sentenza 13 novembre 2017, n. 5190
Data udienza 19 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9080 del 2016, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ma., con domicilio eletto presso la sede della Regione Campania Ufficio Di Rappresentanza in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Ma. Pi., con domicilio eletto presso lo studio Li. Al. in Roma, via (…);
nei confronti di
A.R. Ag. pe la Pr. Am. de Ca., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Ru., domiciliato ex art. 25 cpa presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la CAMPANIA – Sede di NAPOLI – SEZIONE V n. 4185/2016, resa tra le parti, concernente assegnazione percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per l’anno 2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e dell’A.R. Ag. pe la Pr. Am. de Ca.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Pa. per Ma., Pi. e Ru.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe appellata n. 4185 del 6.9.2016 il T.a.r. per la Campania -Sede di Napoli – ha accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata Comune di (omissis) volto ad ottenere l’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 50 del 24.12.2014, nella parte in cui aveva assegnato al Comune di (omissis) la percentuale del 64,78% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per l’anno 2013.
2. La originaria parte ricorrente aveva fatto presente che il proprio interesse a ricorrere nasceva dalla esigenza di evitare le conseguenze sfavorevoli previste dalla normativa di settore per i comuni meno virtuosi (la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani assegnatagli del 64,78% era di poco inferiore a quella minima da raggiungere, pari al 65%)ed aveva prospettato plurime censure di violazione di legge (violazione ed erronea applicazione della delibera della Giunta della Regione Campania 31.7.2012 n. 384, della circolare esplicativa dell’1.3.2013, della legge regionale della Campania 28.3.2007 n. 4, del d. Lgs. 2.4.2006 n. 152, del d.M. 3.8.2005 – della direttiva CEE 19.11.2008 n. 2008/98, della legge 7.8.1990 n. 241 e dell’art. 97 Cost.) ed eccesso di potere.
3. La Regione Campania, si era costituita chiedendo la reiezione del ricorso, mentre l’A.R. aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo essere individuata quale autorità emanante.
[…segue pagina successiva]
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