Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 8 novembre 2017, n. 5166. In caso di inadeguatezza della verifica di congruità per carenze istruttorie

In caso di inadeguatezza della verifica di congruità per carenze istruttorie non deve essere disposta l’esclusione dell’offerta sospetta di anomalia, ma solo la regressione della procedura alla fase di verifica dell’anomalia stessa.

Sentenza 8 novembre 2017, n. 5166
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4534 del 2017, proposto da:
Pl. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Da., con domicilio eletto presso lo studio An. Ma. in Roma, via (…);
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
nei confronti di
Co. – Co. Pu. Ra. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Br., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE II n. 00383/2017, resa tra le parti, concernente la determinazione del Direttore della U.O. Acquisiti Aziendali della Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna n. 2522/2016 in data 28 ottobre 2016 recante l’aggiudicazione definitiva in favore di CO. Soc.Coop. della procedura negoziata indetta per l’aggiudicazione a lotto unico ed individuale del servizio di trasporto materiale sanitario e non per le esigenze dell’azienda USL della Romagna – ambito territoriale di Ravenna;
dei verbali della Commissione giudicatrice in data 23 e 28 settembre 2016 (relativi alla I e alla II seduta – docc. 2 e 3), 3 ottobre 2016 (relativo alla III seduta – doc. 4), 5 ottobre 2016 (relativo alla IV seduta – doc. 5) e 10 ottobre 2016 (relativo alla V seduta – doc. 6);
– del verbale della seduta pubblica del 12 ottobre 2016 (doc. 7) e degli atti tutti inerenti il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata risultata aggiudicataria in via provvisoria (doc. 8);
per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, se ed in quanto stipulato nelle more del giudizio e del conseguente subentro della appellante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., all’esito della rivalutazione del merito tecnico delle offerte;
nonché per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente, anche per equivalente ex art. 124 c.p.a., nella misura che si quantificherà in corso di causa.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e di Co. – Co. Pu. Ra. – Soc. Coop.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Luigi Birritteri e uditi per le parti gli avvocati An. Ma. su delega di Fa. Da., Ro. Ma. e Ma. Br.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 383 del 2017 (pubblicata il 18.5.2017) il TAR per l’Emilia Romagna respingeva il ricorso proposto dalla Pl. s.p.a. per l’annullamento degli atti richiamati in epigrafe e concernenti l’affidamento del “servizio di trasporto di materiale sanitario e non”, per la durata di un anno (valore di E. 1.199.365,00), da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giusta determina del 30 agosto 2016 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, mediante una procedura negoziata per motivi d’urgenza, ex art. 63, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016.
All’esito delle valutazioni operate dalla commissione risultava prima classificata la Co. – Co. Pu. Ra. soc. coop. con il punteggio complessivo di 96,44, di cui 61,44 per il merito tecnico/qualitativo e 35 per il prezzo, mentre Pl. s.p.a. si classificava al secondo posto con punti 91,05 punti, di cui 62,33 per il merito tecnico/qualitativo e 28,72 per il prezzo.
Avendo superato i 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla legge di gara per ciascuna delle due componenti del punteggio, l’offerta di Co. veniva sottoposta a verifica di congruità all’esito della quale l’Azienda USL, con determina del 28 ottobre 2016, disponeva l’aggiudicazione definitiva in suo favore.

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