Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 8 novembre 2017, n. 5166. In caso di inadeguatezza della verifica di congruità per carenze istruttorie

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Dalla risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dall’amministrazione emerge che questa condizione di eccezionale favore era inerente ad un precedente incarico per il trasporto di materiale sanitario per la stessa Azienda Sanitaria, rispetto al quale la Co. si è attivata tempestivamente per svolgere detto servizio procedendo con acquisti, stipula dei contratti di noleggio, assistenza e allestimento mezzi, cui tuttavia era seguito l’annullamento dell’appalto.
Tanto premesso, nella tabella esplicativa dei costi detratti viene indicata una voce dal titolo “Penale su contratto di noleggio automezzi con allestimenti” per un importo pari ad euro 139.638, rappresentativo del 67% circa dell’intero ammontare delle voci giustificatrici di tale parte dell’offerta.
Tuttavia non è dato comprendere come il pagamento di una penale possa dar luogo alla deduzione di un costo.
Ma quel che più conta e che nel corso della procedura di validazione dell’offerta anomala tale questione (del tutto dirimente atteso il valore della voce di cui si tratta) risulta totalmente obliterata, con ciò imponendosi l’annullamento, in parte qua, degli atti di gara.
Ne vale osservare, come ha fatto la società appellata nella memoria difensiva dep. il 25.9.2017, che detta voce è stata indicata “sinteticamente come penale” facendo essa, in realtà, riferimento “anche al costo del noleggio dei mezzi” (cfr. pag. 21 della memoria cit.), poiché ciò avrebbe imposto di indicare (ed alla p.a. di verificare) nel dettaglio tale rilevante voce. Ma ciò non è accaduto, dando luogo al vizio del procedimento che, in questa sede, deve essere censurato.
Una volta accertato che nella specie l’effettiva incidenza del costo suddetto sull’equilibrio complessivo dell’offerta non è stata correttamente verificata, tale omissione non può essere “surrogata” da una verifica in sede giudiziale, tenuto conto dei limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni rimesse all’Amministrazione in subiecta materia.
In altri termini in caso di inadeguatezza della verifica di congruità per carenze istruttorie non deve essere disposta l’esclusione dell’offerta sospetta di anomalia, ma solo la regressione della procedura alla fase di verifica dell’anomalia stessa (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1448; Cons. St., sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465).
Nel dare nuovo avvio al subprocedimento di verifica l’Amministrazione dovrà conformarsi a quanto sin qui si è chiarito, con riferimento alla necessità di analizzare nel dettaglio gli elementi dell’offerta che non appaiono essere stati adeguatamente o correttamente valutati dall’Amministrazione.
In conclusione, l’appello della PL. s.p.a. deve essere accolto, limitatamente al secondo motivo e per le ragioni sopra evidenziate, e pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata va disposto l’annullamento degli atti impugnati in primo grado in quanto affetti da difetto di istruttoria in ordine alla valutazione dell’offerta della soc. coop. Co..
Tale offerta dovrà essere oggetto di rinnovata valutazione da parte dell’Amministrazione affinché, nell’esercizio dei poteri che le spettano ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, determini se, alla luce delle motivazioni sin qui espresse e delle eventuali ulteriori giustificazioni fornite dalla stessa aggiudicataria, detta offerta non presenti caratteri tali da giustificarne, nel complesso, l’inaffidabilità, sul piano economico, e conseguentemente l’esclusione dalla gara.
La soccombenza parziale rende equo compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, fermo l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, dispone che l’Amministrazione rinnovi la valutazione dell’offerta di Co. soc. coop. ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Compensa interamente tra tutte le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di Pl. Spa il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Luigi Birritteri – Consigliere, Estensore

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