Concordato preventivo e revoca per la pendenza di un contenzioso

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 22 ottobre 2018, n. 26646.

La massima estrapolata:

Il giudice non può revocare l’ammissione della società al concordato preventivo per la pendenza di un contenzioso con le banche, non indicato nel piano né nella relazione, se l’esito non pregiudica i creditori. In caso di vittoria, infatti, ci sarebbe stato un vantaggio per la massa dei creditori, mentre nell’eventualità di una sconfitta le spese sarebbero state affrontate dai soci o attingendo ad un fondo rischi costituito da hoc.

Sentenza 22 ottobre 2018, n. 26646

Data udienza 12 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15786/2016 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Massa dei Creditori della procedura di concordato preventivo (OMISSIS) s.r.l. in persona del Commissario Giudiziale avv. (OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto rg.n. 166/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 20/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2018 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto;
udito, per la ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel contesto del procedimento di omologazione del concordato preventivo della s.r.l. (OMISSIS), e precisamente con il decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione della ricorrente e del commissario giudiziale, il Tribunale di Verona ha rilevato che la societa’ ricorrente era parte in procedimenti giudiziali che aveva promosso nei confronti di istituti di credito, per il recupero di somme di rilevante importo”; che l’esistenza di tale contenzioso non era stato indicato ne’ nel piano con la proposta di concordato, ne’ nella relazione di attestazione, ne’ nella relazione del commissario giudiziale, ma era emerso solo in sede di adunanza dei creditori; che taluni di questi procedimenti erano stati avviati dopo l’ammissione alla procedura concordataria, ma senza una preventiva richiesta di autorizzazione ex articolo 167 L. Fall.; che tali circostanze avrebbero potuto incidere sulla corretta rappresentazione della situazione debitoria della societa’ (OMISSIS) Sulla base di questi rilievi, il Tribunale ha disposto che la detta societa’ notificasse il decreto a tutti i creditori.
Costituendosi nel procedimento di omologazione, (OMISSIS) ha rilevato, in via di contestazione di quanto ritenuto dal Tribunale, che i procedimenti in questione configuravano azioni di ripetizione di indebiti pagamenti effettuati a favore di certi istituti bancari; che per talune di queste controversie si trattava, inoltre, di opposizioni a decreti ingiuntivi; che i debiti verso questi istituti erano stati comunque appostati per intero nell’ambito del piano, mentre degli eventuali esiti positivi delle azioni si sarebbe direttamente giovato il ceto creditorio; che i legali incaricati delle azioni da parte della societa’ la avevano liberata dalla prestazione dei compensi; che, per il caso di condanna al pagamento delle spese di giudizio, esisteva un fondo rischi per le sopravvenienze passive; che, per l’ulteriore caso di incapienza di tale fondo, i soci di (OMISSIS) si erano obbligati a far fronte personalmente agli esborsi occorrenti.
In assenza di opposizione dei creditori, il Tribunale di Verona ha revocato l’ammissione della societa’ al concordato preventivo, in pari tempo dichiarando l’inammissibilita’ della domanda di omologa.
2.- (OMISSIS) ha proposto reclamo contro questo decreto, chiedendone la revoca e l’omologazione del concordato preventivo. La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il reclamo.
Con riferimento ai procedimenti anteriori all’ammissione della domanda, essa ha svolto due ordini di rilievi. Il primo e’ che “l’omessa rappresentazione delle rilevanti poste che la reclamante afferma di vantare nei confronti degli istituti di credito per l’indebita percezione di interessi usurari o anatocistici ovvero, per converso, la mancata esposizione dell’altrettanto considerevole posta debitoria” inerente all’eventualita’ di soccombenza e di condanna al pagamento delle spese di lite viola l’articolo 161, comma 2, lettera a. e b. L. Fall.”; queste omissioni informative pure rendono inattendibile, d’altro canto, la relazione di attestazione, cha ha trascurato di “menzionare la pendenza di un rilevante contenzioso”.
L’altro e’ che “il consapevole e intenzionale silenzio serbato da (OMISSIS) in merito all’esistenza delle cause promosse nei confronti di istituti bancari, quali che siano le soggettive ragioni ad esso sotteso, non puo’ che indurre a ritenere integrata la fattispecie di cui all’articolo 173, comma 1 L. Fall.”.
Quanto poi alle controversie successive all’ammissione alla procedura concordataria, la Corte veneta ha rilevato che la societa’ “avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione del giudice delegato, prima di dare avvio ai procedimenti… proprio per l’incertezza dell’utilita’ che essa si ripromette(va) di conseguire, avuto riguardo alla non modesta erosione dell’attivo concordatario, che le poste debitorie inerenti alle spese legali avrebbero potuto determinare”.
3.- Contro tale decreto ricorre la s.r.l. (OMISSIS), articolando tre motivi di cassazione.
La massa dei creditori del concordato, come impersonata dal commissario giudiziale, non ha svolto attivita’ difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il primo motivo di ricorso e’ stato intestato “violazione e/o falsa applicazione del Regio Decreto n. n. 267 del 1942, articolo 161, commi 2, lettera a. e b., e articolo 3”.
Lo stesso assume, in sostanza, che l’informativa in merito ai conteziosi pendenti e alle loro possibili conseguenze “non era affatto necessaria”. “I contenziosi non potrebbero avere alcuna ricaduta pregiudizievole ne’ sulla situazione patrimoniale della societa’, ne’ sulla proposta formulata ai creditori”; per contro, trattandosi di un concordato con cessio bonorum, le eventuali sopravvenienze attive sarebbero in ogni caso destinate a portare un vantaggio diretto alla massa dei creditori.
5.- Il motivo appare fondato.
Non e’ da ritenere, invero, che – date le peculiari caratteristiche della fattispecie concreta – le omissioni informative circa il contenzioso in essere con le banche abbiano effettivamente inciso su veridicita’ e attendibilita’ dei dati complessivamente esposti nella domanda di concordato e nell’attestazione del piano.
Nell’attuale, tali contenziosi non sottraggono risorse ai creditori (posta la rinuncia al compenso effettuata dai difensori della societa’); ne’, ovviamente, integrano delle reali attivita’. Neppure danno ragionevoli sicurezze di attivo in termini prospettici: la stessa Corte di Appello, nel definire il “rischio lite” dei detti contenziosi, ha rilevato come la “possibilita’ di soccombenza” si configuri, nella specie, come ipotesi “non certo irrealistica”.
Quanto poi all’eventualita’ di condanna alle spese di giudizio, questa risulta coperta dall’assunzione del relativo (e ipotetico) debito da parte dei soci della s.r.l. (OMISSIS): sotto il profilo giuridico, tale assunzione si puo’ dire “assorba” il debito della societa’ in causa, neutralizzando il relativo rischio di sopravvenienza negativa. In ogni caso ha errato la Corte territoriale a non tenere in nessun conto la detta struttura di “copertura”, come all’uopo predisposta (a sostanziale integrazione del fondo rischi).
6.- Il secondo motivo di ricorso e’ stato intestato “violazione e/o falsa applicazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 173, commi 1, 2, 3”. Lo stesso afferma che la “(OMISSIS) s.r.l. non ha tenuto alcun comportamento neppure astrattamente qualificabile come atto di frode”.
La societa’ – si viene in particolare a precisare – ha “trasmesso al commissario giudiziale una relazione del legale incaricato di assisterla in tali procedimenti contenziosi… in data antecedente al deposito della relazione ex articolo 172 L. Fall.”.
La societa’ – ancora si aggiunge – ha “ribadito tali circostanze di propria iniziativa nel corso dell’adunanza dei creditori, la quale e’ stata rinviata a una successiva data proprio per consentire ai creditori di essere informati di quanto emerso”. I “creditori pertanto, nel momento in cui hanno espresso il loro voto, erano a conoscenza della pendenza dei procedimenti di cui trattasi”. Non vi e’ stato, dunque, nessun silenzio “consapevole”, e tantomeno “intenzionale”, come ha invece ritenuto la Corte territoriale.
7.- Il motivo risulta fondato.
Secondo lo stabile orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, gli atti di frode, di cui all’articolo 173 L. Fall., “vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneita’ a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione”, purche’ siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarieta’ della condotta, di cui, invece, non e’ necessaria la dolosa preordinazione” (cosi’ Cass., 29 luglio 2014, n. 17191; Cass., 4 giugno 2014, n. 12533; Cass., 18 aprile 2014, n. 9050; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23287; Cass., 11 aprile 2016, n. 7066).
Nel caso in esame non viene in realta’ a configurarsi, attesa la dinamica dei fatti che e’ stata rappresentata, un comportamento decettivo della s.r.l. (OMISSIS): sempre a voler ritenere la conoscenza o la ignoranza del contenzioso in essere delle circostanze orientative (in se’) della decisione del ceto creditorio (posto il gia’ segnalato carattere liquidatorio della proposta formulata dalla societa’).
8.- Il terzo motivo di ricorso e’ stato intestato “violazione e/o falsa applicazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 167, comma 2”. Esso riguarda le controversie instaurate dalla societa’ dopo l’ammissione alla procedura concordataria.
La Corte territoriale ha ritenuto occorresse, per queste ulteriori controversie, l’autorizzazione del giudice delegato; la mancanza della stessa (in quanto, nel concreto, neppure chiesta) comportando la revoca dell’ammissione alla procedura, secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 173 L. Fall.. Ad avviso del motivo, per contro, l’autorizzazione non andava richiesta: la “qualificazione dell’introduzione di un procedimento contenzioso come atto di straordinaria amministrazione” essendo errata e non conforme alla ratio dell’articolo 167 L. Fall., per quale si debbono intendere come atti di straordinaria amministrazione quelli idonei a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza.
9.- Il motivo e’ fondato.
Non essendo atto preso in distinta ed espressa considerazione dalla norma dell’articolo 167 L. Fall., l’ipotesi di azione in giudizio non rientra in modo necessario e automatico nell’ambito della categoria di atti di “straordinaria amministrazione” rilevante al riguardo: la relativa valutazione essendo frutto, per contro, di un riscontro caso per caso. Tra i parametri di questa valutazione va in particolare tenuto conto – e’ noto – la specifica finalita’ che l’atto posto in essere risulta oggettivamente perseguire.
Ora, la Corte di Appello ha correttamente accolto questa impostazione di base, rilevando per l’appunto la necessita’ di fare perno, al riguardo, sul “criterio finalistico del miglior soddisfacimento dei creditori”. Sennonche’, essa ha poi posto a confronto con tale criterio ordinante una fattispecie diversa da quella che e’ stata concretamente proposta al suo esame.
La Corte si e’ infatti rappresentata un’ipotesi caratterizzata dall'”incertezza dell’utilita’” che essa si ripromette(va) di conseguire, avuto riguardo alla non modesta erosione dell’attivo concordatario, che le poste debitorie inerenti alle spese o’ legali avrebbero potuto determinare”. Non ha tenuto conto, cioe’, della circostanza – su questo punto, in se’ determinante – che l’assunzione dell’obbligo relativo al pagamento delle spese legali da parte dei soci della s.r.l. (OMISSIS) veniva a “neutralizzare” il detto rischio (cfr. sopra, n. 5).
10.- In conclusione, il ricorso va accolto.
Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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