Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27058
La massima estrapolata:
Nel condominio degli edifici la comproprieta’ delle parti comuni indicate dall’articolo 1117 cod. civ. e, piu’ in generale, che servono per l’esistenza e l’uso delle singole proprieta’ immobiliari, alla quale si lega l’obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione (che l’articolo 1123 cod. civ., comma 1 pone a carico dei condomini in proporzione delle rispettive quote, indipendentemente dalla misura dell’uso) ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale, ed, in altri termini, nella relazione di accessorio a principale, con le singole unita’ (piani o porzioni di piano) in proprieta’ individuale dell’immobile, per cui le cose, i servizi e gli impianti necessari per l’esistenza e l’uso delle unita’ immobiliari di una parte soltanto dell’edificio appartengono solo ai proprietari di queste (unita’) e non ai proprietari delle unita’ immobiliari dell’altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che e’ il presupposto necessario del diritto di comunione; ne consegue che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unita’ immobiliari di questa parte, e non dagli altri, secondo il principio generale dell’articolo 1123 cod. civ., comma 3, a norma del quale “quando un edificio abbia piu’ scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilita’
Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27058
Data udienza 18 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1913/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Corte d’appello, con la sentenza di cui epigrafe, rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti del Condominio di (OMISSIS), confermo’ la statuizione di primo grado, con la quale era stata disattesa l’impugnazione di delibera condominiale, che aveva posto il costo dei lavori concernenti una colonna di scarico, servente solo taluni appartamenti, a carico dei condomini proprietari dei detti;
ritenuto che avverso la statuizione d’appello ricorre il (OMISSIS), sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, con la quale ultima viene eccepita, in via preliminare, l’inammissibilita’ del controricorso per nullita’ della procura rilasciata in calce allo stesso;
considerato che l’eccezione e’ infondata, avendo questa Corte gia’ avuto modo di chiarire che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiche’ il carattere di specialita’ e’ deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (Sez. 6, n. 1205, 22/1/2015, Rv. 634038); nonche’ che l’articolo 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facolta’ di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato cosi’ conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialita’ del mandato (Sez. 2, n. 15538, 23/7/2017, Rv. 636082); essendo, infine, parimenti assodato che la sede ove poter rilasciare la procura e’ costituita dal ricorso o, rispettivamente, dal controricorso (Sez. 3, n. 13329, 30/6/2015); procura che, nella specie, recando la data del 28/3/2014, successiva a quella della sentenza impugnata, attiene indubitabilmente al giudizio di legittimita’;
che il Condominio resiste con controricorso;
ritenuto che con le due esposte censure, fra loro collegate, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 115 e 116, cod. proc. civ., articoli 1117 e 1123 cod. civ., nonche’ “motivazione insufficiente e contraddittoria circa i fatti e i punti decisivi (…) erronea e/o omessa qualificazione giuridica dei beni e delle opere oggetto di delibera (…) erronea e/o omessa determinazione dell’esatta fattispecie condominiale, alla quale applicare il criterio di riparto delle spese”, assumendo che la Corte locale aveva errato, in quanto:
– gli impianti costituiscono per legge (articolo 1117 cod. civ.), parti comuni, cosi’, come previsto nei due regolamenti condominiali che si erano succeduti nel tempo;
– a mente dell’articolo 1123 c.c., comma 3, la condotta di scarico delle acque luride non poteva considerarsi un impianto, ma appunto, un semplice percorso di deflusso;
– si era in presenza di un solo edificio condominiale, servito da una sola scala, da un solo ascensore, da un solo impianto di riscaldamento e da un solo impianto idraulico, di talche’ non era applicabile la disciplina del condominio parziario;
considerato che la critica nel suo complesso e’ inammissibile, per quanto appresso:
a) non e’ dubbio che il ricorso miri, peraltro piuttosto palesemente, ad una inammissibile revisione del giudizio di merito espresso dalla Corte d’appello, la quale ha, con specifico percorso motivazionale, accertato che la colonna di scarico costituiva un impianto posto a servizio solo di taluni appartamenti (quelli, appunto, serviti dalla stessa);
b) una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ.non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299); di conseguenza il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimita’, sicche’ la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensi’ un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Sez. 3, 23940, 12/10/2017, Rv. 645828), oramai all’interno dell’angusto perimetro delineato dal novellato articolo 360 cod. proc. civ., n. 5;
c) la evocazione delle previsioni di legge (nella specie, le norme del codice civile sopra indicate) percio’ solo non determina nel giudizio di legittimita’ lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi la prospettata violazione di legge, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimita’, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio; di talche’, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe, come si e’ anticipato, inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile;
d) indubbiamente corretta, sulla base dell’accertato presupposto, risulta pertanto, la sussunzione della vicenda sub articolo 1123 c.c., comma 3, come si e’, infatti, in questa sede chiarito, nel condominio degli edifici la comproprieta’ delle parti comuni indicate dall’articolo 1117 cod. civ. e, piu’ in generale, che servono per l’esistenza e l’uso delle singole proprieta’ immobiliari, alla quale si lega l’obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione (che l’articolo 1123 cod. civ., comma 1 pone a carico dei condomini in proporzione delle rispettive quote, indipendentemente dalla misura dell’uso) ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale, ed, in altri termini, nella relazione di accessorio a principale, con le singole unita’ (piani o porzioni di piano) in proprieta’ individuale dell’immobile, per cui le cose, i servizi e gli impianti necessari per l’esistenza e l’uso delle unita’ immobiliari di una parte soltanto dell’edificio appartengono solo ai proprietari di queste (unita’) e non ai proprietari delle unita’ immobiliari dell’altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che e’ il presupposto necessario del diritto di comunione; ne consegue che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unita’ immobiliari di questa parte, e non dagli altri, secondo il principio generale dell’articolo 1123 cod. civ., comma 3, a norma del quale “quando un edificio abbia piu’ scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilita’ (Sez. 2, n. 1255, 2/2/1995, n. 490244, ma trattasi di principio del tutto pacifico);
e) l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. In definitiva la norma in parola consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 62, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, avendo la Corte di Torino motivato, per altro ampiamente, la propria decisione;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilita’, che puo’ rilevare ai fini dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’articolo 348-bis cod. proc. civ. e dell’articolo 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimita’, cosi’ consentendo una piu’ rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate;
che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.
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