Decorrenza del termine per l’impugnazione e parte contumace

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27017

La massima estrapolata:

In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. Ne consegue che, in caso di contumacia dell’INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell’Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell’atto ad una delle persone indicate dalla norma; né assume rilievo la disposizione di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell’ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali – salvo che per la materia dell’invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell’Istituto – non è compresa la sentenza.

Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27017

Data udienza 6 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1727/2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata-
e da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti incidentali –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), nitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in calce alla copia notificata del controricorso e ricorso incidentale;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 7438/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 05/01/2012, r.g.n. 3458/2009.

RILEVATO

che:
con sentenza n. 7436 del 2011, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’ I.N.P.S. tesa all’ accertamento dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro agricolo intercorso nell’anno 1999 per 102 giornate con l’azienda (OMISSIS) ed alla condanna dell’INPS alla nuova iscrizione della medesima ricorrente negli elenchi anagrafici nominativi degli operai a tempo determinato del comune di residenza, posto che l’INPS aveva disconosciuto con una raccomandata del 29 novembre 2005 la sussistenza del rapporto ed aveva cancellato la relativa iscrizione;
la Corte territoriale, riconosciuto il diritto dell’interessata ad ottenere l’iscrizione negli elenchi anagrafici e la natura di accertamento costitutivo a contenuto interamente vincolato dell’azione amministrativa allo stesso sottesa, ha affermato che la cancellazione d’ufficio travolge l’accertamento relativo ai requisiti di legge per l’iscrizione e la cancellazione stessa assume carattere negativo e vincolato con la conseguenza che, in caso di contestazione giudiziale, il giudice ordinario giudica sul rapporto e sull’esistenza degli elementi costitutivi del diritto per cui l’eventuale illegittimita’ dell’atto si traduce incidentalmente nella disapplicazione del medesimo; il lavoratore ha l’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda di accertamento ma detto onere si atteggia in modo peculiare nei giudizi di cancellazione o mancata iscrizione conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro in ragione del titolo rappresentato dalla pregressa iscrizione che puo’ essere annullato solo con l’uso legittimo dell’azione amministrativa di disconoscimento;
quindi, in tali fattispecie, e’ l’INPS onerato di provare il carattere simulato o fittizio del rapporto gia’ riconosciuto nelle forme di legge, mentre il lavoratore ha solo l’onere di confutare tali conclusioni, trattandosi di esercizio del potere di autotutela da parte dell’INPS, derivato dall’azione di controllo sulle denunce dei privati che si giustifica con la necessita’ di rimediare ad eventuali errori o incompletezze e che deve intervenire in tempi ragionevoli n. 241 del 1990, ex articolo 21. Nella concreta fattispecie, l’INPS non ha assolto al proprio onere della prova giacche’ si e’ limitato ad una generica contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro, non essendo all’uopo sufficiente la circostanza che l’effettiva esigenza di giornate di lavoro relativa all’azienda (OMISSIS) fosse inferiore a quella denunciata, per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato a due motivi; resiste, con controricorso e ricorso incidentale fondato su di un motivo, (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
il primo motivo di ricorso principale deduce violazione e o falsa applicazione del Regio Decreto 24 settembre 1940, n. 1949, articolo 12 e del Decreto Legislativo n. 59 del 1948, articolo 4, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, articolo 9 quinquies, conv. con modif. in L. n. 608 del 1996, dell’articolo 2697 c.c. e vizio di motivazione;
il ricorrente deduce l’erroneita’ della sentenza laddove ha attribuito all’INPS l’onere di provare la fondatezza del proprio operato e cioe’ della cancellazione dalle liste anagrafiche del lavoratore agricolo, seppure a seguito di accertamento ispettivo relativo alla posizione del datore di lavoro di cui la sentenza ha riconosciuto la peculiare forza probatoria;
con il secondo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 24 settembre 1940, n. 1949, articolo 12, del Decreto Legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, articolo 4, del Decreto Legge n. 510 del 1996, articolo 9 quinquies, convertito con modif. in L. n. 608 del 1996, dell’articolo 2697 c.c. e vizio di motivazione. Il ricorrente deduce che, una volta posta correttamente la regola del riparto dell’onere probatorio, il lavoratore avrebbe dovuto provare l’esistenza, la durata, la natura onerosa e la subordinazione del rapporto di lavoro agricolo e cio’ non e’ accaduto ed in piu’ e’ stata omessa la valutazione dei contenuti del verbale ispettivo che il ricorrente riproduce;
il motivo del ricorso incidentale deduce la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 324 e 325 c.p.c., comma 1 e articolo 326 c.p.c., in relazione al mancato rilievo del giudicato formatosi a seguito del decorso del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado che, a tal fine, era stata notificata direttamente all’Istituto convenuto, rimasto contumace in primo grado, nella sede legale di Roma in data 7 luglio 2008;
a fronte di tale notifica, ritualmente eccepita in grado d’appello dalla (OMISSIS), la Corte d’appello aveva del tutto omesso ogni valutazione sull’eccezione di inammissibilita’ dell’appello, rigettando nel merito l’impugnazione;
il ricorso incidentale, che pone una questione pregiudiziale ed assorbente rispetto ai motivi del ricorso principale, e’ fondato;
questa Corte di cassazione (vd. da ultimo Cass. n. 440 del 10 gennaio 2014) ha affermato che, al fine di far valere l’errore processuale oggetto del motivo in esame, la deduzione dell’omessa pronuncia e’ l’unica censura che e’ ammissibile in questa sede di legittimita’, posto che, ancorche’ l’omessa pronuncia abbia riguardato un’eccezione sollevata dalla parte qui ricorrente incidentale nella veste di appellata, alla quale era certamente da riconoscere rilevabilita’ d’ufficio, afferendo al passaggio in giudicato della sentenza appellata e, quindi, alla tardivita’ dell’appello, la circostanza che su di essa il giudice dell’impugnata sentenza abbia omesso di pronunciare, come si evince dalla lettura della decisione, obbligava la ricorrente a far valere l’omessa pronuncia, restando altrimenti l’eccezione non piu’ esaminabile e rilevabile d’ufficio;
quando venga proposta in appello un’eccezione relativa a questione rilevabile d’ufficio anche dal giudice, come quella relativa alla tardivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione con l’appello, tale questione diventa punto controverso, con la conseguenza che, se il giudice d’appello ometta di pronunciarsi su di essa, la parte interessata, per impedire che si formi un giudicato interno processuale sull’omessa decisione e la conseguente espunzione della questione dal novero di quelle esaminabili in sede di legittimita’ nonostante il suo regime di rilevabilita’ d’ufficio, e’ tenuta a censurare l’omissione di pronuncia con il ricorso per cassazione e non puo’, nel presupposto che la questione era rilevabile d’ufficio riproporla direttamente come motivo di cassazione della sentenza;
e’ stato, infatti, gia’ deciso che “le questioni esaminabili di ufficio che abbiano formato oggetto, nel corso del giudizio di primo grado, di una ben precisa domanda (od eccezione) non possono piu’ esser riproposte nei gradi successivi del giudizio (sia pur sotto il profilo della sollecitazione dell’organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione “ex officio”) qualora la decisione (o l’omessa decisione) di tali questioni da parte del primo giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, per essersi ormai verificata una preclusione processuale (derivante da giudicato cosiddetto “interno”) che il giudice dei gradi successivi deve indefettibilmente rilevare” (Cass. n. 2388 del 1988);
si rileva che effettivamente la ricorrente aveva eccepito l’inammissibilita’ dell’appello per tardivita’, nel presupposto che la notifica della sentenza alla parte personalmente, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, fosse idonea a giustificare il decorso del termine breve per appellare e cio’ lo si rileva dal contenuto della comparsa di costituzione di appello e dalla copia notificata in data 7 luglio 2008 della sentenza di primo grado, depositata al n. 3 delle allegazioni al fascicolo di parte d’appello, richiamata anche in ricorso incidentale;
questa Corte di legittimita’ ha affermato (Cass. n. 22616 del 2013; n. 23372 del 2015) che in tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace e ne consegue che, in caso di contumacia dell’INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1, a Roma, nella sede centrale dell’Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell’atto ad una delle persone indicate dalla norma. Ne’ assume rilievo la disposizione di cui al Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 44, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell’ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali – salvo che per la materia dell’invalidita’ civile, ove la disciplina introdotta con il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 10, comma 6, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell’Istituto – non e’ compresa la sentenza;
la sentenza impugnata, confermandosi tale orientamento, deve, dunque, essere cassata in ragione dell’omessa pronuncia sulla eccezione in esame giacche’ l’appello fu proposto solo con ricorso del 29 maggio 2009 e deve pure rilevarsi che l’oggetto dell’omissione di pronuncia e’ tale da poter essere direttamente apprezzato dalla Corte con decisione nel merito sull’appello, non occorrendo accertamenti di fatto, in quanto e’ palese che il diritto di appello e’ stato esercitato ben oltre il termine di trenta giorni entro il quale avrebbe dovuto esercitarsi ai sensi dell’articolo 325 c.p.c., che decorreva dalla notificazione alla parte contumace in primo grado della sentenza di primo grado;
la controversia va, dunque, decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., con la declaratoria dell’inammissibilita’ dell’appello senza rinvio, restando assorbito il ricorso principale;
le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv.to (OMISSIS) che ha reso la prescritta dichiarazione (articolo 93 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito dell’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2999 dell’11 giugno 2008 lo dichiara inammissibile; condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in Euro milleottocento, oltre ad Euro duecento per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori di legge, nonche’ alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro duemila per compensi, oltre ad Euro duecento per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Distrae le spese cosi’ liquidate a favore dell’Avvocato (OMISSIS).

Avv. Renato D’Isa

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