La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri delle violenza morale
Articolo

La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri delle violenza morale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 giugno 2024| n. 16263.

La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri delle violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'articolo 1438 del codice civile, soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento.

Nell’ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso
Articolo

Nell’ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 giugno 2024| n. 16413.

In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica.

Qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull’entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata
Articolo

Qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull’entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 giugno 2024| n. 16346.

Qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato, l'indennizzo spettante all'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate.

La mancata escussione di un fideiussore non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona
Articolo

La mancata escussione di un fideiussore non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 giugno 2024| n. 16289.

La mancata escussione di un fideiussore, in assenza di specifiche contestazioni dell'operato del creditore, non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona, in mancanza di una norma dell'ordinamento che preveda un tale obbligo, sicché tale circostanza non può neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso può essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest'ultimo rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione della fideiussione di mera garanzia di un debito altrui.

Articolo

L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 giugno 2024| n. 16329.

L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’articolo 50-quater cod. proc. civ. al successivo articolo 161, comma primo, un’autonoma causa di nullità della decisione, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito. Il giudice d’appello non deve, pertanto, limitarsi a decidere sui motivi di gravame ma, decidendo quale giudice unico di merito, è investito dell’intera controversia e deve decidere su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti

Il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente allorché esso sia destinato a non essere pagato
Articolo

Il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente allorché esso sia destinato a non essere pagato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 giugno 2024| n. 16422.

Il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (ex articoli 1418 e 1470 del Cc), allorché esso sia programmaticamente destinato, nella comune intenzione delle parti, a non essere pagato. Tale programmatica esclusione del pagamento deve emergere dal testo negoziale (ossia dalla comune intenzione delle parti come estrinsecata nel contratto), affinché possa ingenerarne l'invalidità per mancanza dell'elemento essenziale del prezzo, e non già da elementi esterni o postumi, ipoteticamente incidenti sui diversi istituti della simulazione, della remissione del debito o semplicemente dell'inadempimento.

Un caso particolare di deposito di cosa altrui
Articolo

Un caso particolare di deposito di cosa altrui

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2024| n. 16589.

Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto concluso dall'ormeggiatore che - avvalendosi d'una clausola del contratto atipico di ormeggio - tira in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affida ad un terzo affinché ne assuma - anche solo per facta concludentia - la custodia.

L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda
Articolo

L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 giugno 2024| n. 16332.
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'articolo 2697 del codice civile, gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova.

Incapacità a testimoniare e l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste
Articolo

Incapacità a testimoniare e l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 giugno 2024| n. 16452.

Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.

Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
Articolo

Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2024| n. 16526.

Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.