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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio, n. 2413. La presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poiché non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 del codice civile, sicché l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 cod. civ., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio, n. 2413 Svolgimento del processo 1. C.P. , in proprio e nella qualità di genitore del minore C.F.A. , citava in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e B.C. davanti al Tribunale di Firenze, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dal figlio...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2070. Il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. In altri termini la locuzione individua uno stato transeunte dell’auto che procura danni al suo proprietario o utilizzatore che ne sopporta i costi inutilmente.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 gennaio 2014, n. 2070 Svolgimento del processo D.S.L. convenne in giudizio, dinanzi al Pretore di Velletri, S.O. e S. e la Winterthur Assicurazioni s.p.a. esponendo di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale cagionato a suo avviso da colpa esclusiva dell’auto di proprietà di S.O. , condotta...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 gennaio 2014, n. 531. La mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità in astratto di una danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno dinamico-relazionale, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto. Inoltre quando il fatto lesivo ha profondamente alterato il complessivo assetto dei rapporti personali all’interno della famiglia, provocando, come nel caso di specie, una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all’esigenza di provvedere perennemente ai bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto

suprema CASSAZIONE CIVILE SEZIONE III Sentenza 14 gennaio 2014, n. 531 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente – Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 gennaio 2014, n. 194. La pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell’ordine ma priva dei numeri identificative propri delle foto segnaletiche, non costituisce foto di persona in stato di detenzione qualora il giudice l’abbia ritenuta non diversa dalle comuni foto identificative, con la conseguenza che per la liceita’ della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dal codice deontologico dei giornalisti (articolo 8), richiamate dall’articolo 12 del codice della privacy; mentre, trattandosi della diffusione per finalita’ giornalistiche dell’immagine, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, di persona cui e’ attribuito un reato, la pubblicazione e’ essenziale per l’esercizio del diritto di cronaca in relazione all’interesse pubblico alla identificazione del soggetto e deve rispettare, come nella specie accertato dal giudice del merito, gli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 gennaio 2014, n. 194 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 gennaio 2014, n. 1468. In tema investimento da parte di un treno dell’auto di quest’ultimo nei pressi di un passaggio a livello privo di custodia. Nonostante la mancanza di segnalazioni, accertata la consapevolezza, che il titolare dell’autovettura, diversamente da quanto lui sosteneva, della presenza del passaggio a livello, con la conseguenza che, fermandosi con la propria auto nella zona dei binari, violava la elementare norma di diligenza che impone a chiunque di non effettuare soste o fermate in tale zona. La riconducibilità del fatto dannoso alla condotta dello stesso danneggiato, ha comportato di conseguenza il rigetto delle domande risarcitorie, sia sotto il profilo dell’art. 2043, sia sotto il profilo della invocata responsabilità oggettiva, atteso che il fatto del danneggiato integra gli estremi del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 gennaio 2014, n. 1468 In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione: “1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Brescia 09/07/2012, non notificata), confermando quella di primo grado, attribuiva alla condotta imprudente dell’allora appellante (odierno ricorrente), sotto il...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 gennaio 2014, n. 1312. Una volta provato l’inadempimento consistente nell’inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell’osservanza del precetto dell’art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro. La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standard” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe

 Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 22 gennaio 2014, n. 1312 Svolgimento del processo La Corte di appello, giudice del lavoro, di L’Aquila, con sentenza n. 822/2010 del 25/6/2010, decidendo sull’appello proposto da C.L. nei confronti di Ci.Gi. e della Carige Assicurazioni S.p.A. (chiamata in garanzia dal Ci. ) nonché sull’appello incidentale proposto da...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 gennaio 2014, n. 1355. La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime)

La massima La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al...