Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 274 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...
Categoria: Illecito aquiliano (o extracontrattuale)
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 295. La responsabilita' per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo. Perche' tale responsabilita' possa configurarsi in concreto, e' sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, ne' implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma e', in tal senso, quella di imputare la responsabilita' a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa. Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalita' d'uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilita' e' esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non gia' ad un comportamento del responsabile, bensi' al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne e' fonte immediata, ma ad un elemento esterno. In tema di responsabilita' da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'articolo 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode e' estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilita' va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 295 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 811. Il danno derivante dalla da consapevolezza dell'incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 811 I fatti C.D. , la moglie S.M.C. e la figlia C. convennero dinanzi al Tribunale di Nola le Assicurazioni Generali in qualità di impresa designata per il FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di C.G....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901. nel caso in cui uno spettatore resti vittima di lesioni in quanto colpito al volto da un moschettone da trekking lanciato da un settore dello stadio in occasione di una partita di calcio, non è ravvisabile una responsabilità della società calcistica ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite e della natura dell'oggetto stesso facilmente occultabile e di per sé solo non contundente né pericoloso. Parimenti, non è configurabile neppure una responsabilità per custodia, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall'uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell'ambito del quale è maturata la vicenda, la quale si è svolta per ragioni attinenti all'esagitazione del pubblico e non già per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545. Il caso fortuito equivale a mancanza di colpa, pur sussistendo il nesso causale, mentre la forza maggiore costituisce un impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile all'agente – bisogna affermare che la possibilita' di invocare il fortuito o la forza maggiore sussiste solo se il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensita' da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di particolare forza ed intensita', protrattasi per un tempo molto lungo e con modalita' tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, puo', ragionando in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore; ma non quando sia stata accertata dal giudice di merito l'esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilita' proprio del soggetto che invoca l'esimente in questione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26169. Nel giudizio per risarcimento dei danni cagionati a terzi da un carabiniere nell'esercizio dell'attività istituzionale di difesa della proprietà individuale, l'amministrazione pubblica passivamente legittimata, alla stregua del sistema normativo di cui agli artt. 1, 2 e 24 del r.d. 14 giugno 1934, n. 1169 (modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297), è il Ministero della Difesa, e non già il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e ai progetti riguardanti la efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 dicembre 2014, n. 26169 Svolgimento del processo Il maresciallo dei CC P.G. , nell’inseguire B.S. che aveva visto rubare un orologio ad un automobilista, lo colpì con proiettile di pistola alla regione dorsale media, lasciandolo così afflitto da paraplegia midollare nella regione dorsale. Il B. citò in...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25935. Responsabilità delle Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e condanna al risarcimento dei danni in favore di una signora subiti per effetto della scivolata dalla scalinata esterna all'edificio delle Poste, dove si era recata per effettuare un versamento. La Corte di merito ha ritenuto provato, ex art. 2051 cod. civ. a carico dell'attrice, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, per essere stata la caduta la conseguenza normale della particolare usura dei gradini.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 dicembre 2014, n. 25935 Svolgimento del processo 1. C.B., nel 2003, convenne in giudizio le Poste Italiane spa; assumendo la responsabilità della convenuta, ai sensi e dell’art. 2043 e dell’art. 2051 cod. civ., ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, subiti per effetto della scivolata dalla...
Corte di Casaszione, sezione II, sentenza 18 novembre 2014, n. 24513. Sulla natura giuridica della responsabilità di tipo extracontrattuale prevista dall'art. 2051 c.c. (riconducibile all'omessa vigilanza delle cose tenute in custodia), correlandola alla peculiare fattispecie concreta dei danni causati da movimenti franosi ad immobili ubicati in una zona in declivio e sottoposti ad altri.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 novembre 2014, n. 24513 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. SCALISI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25731. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico “terminale” connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro. Il danno da perdita della vita presenta una diversità ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che la richiesta di risarcimento del relativo danno deve essere oggetto di specifica ed autonoma domanda
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 5 dicembre 2014, n. 25731 Ritenuto in fatto A seguito della morte della propria congiunta L.B. , avvenuta in (omissis) a causa dell’investimento da parte dell’autovettura condotta da M.L. , privo di patente di guida, D.M.R. , D.M.A. , D.M.M.C. e D.M.U. , rispettivamente coniuge (il primo) e...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2014, n. 25211. In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. Invero, compete al danneggiato l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. In definitiva, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25211 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 29 giugno 1987 A.G. conveniva in giudizio D.F. , la Cidas Spa, impresa cessionaria, ed il Commissario liquidatore de “La Previdenza & Sicurtà Spa, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a...