Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 10 giugno 2016, n. 11898
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 10 giugno 2016, n. 11898

La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si...

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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 26 maggio 2016, n. 10893

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo...

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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 20 maggio 2016, n. 10402

Del danno cagionato da animale risponde ai sensi dell’ art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso salvo che provi il caso fortuito. La controversia trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da una donna che era stata morsa alla mano...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 maggio 2016, n. 10824.

Le dichiarazioni rese dal parlamentare “extra moenia” sono coperte dalla garanzia di insindacabilità, in quanto collegate, tramite un nesso funzionale, all’attività parlamentare, precedentemente svolta; che non si esaurisce nel compimento di atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprende anche l’attività extraparlamentare, purché questa si configuri come strettamente connessa all’espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità...

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La liquidazione del danno patrimoniale da incapacita' lavorativa, patito in conseguenza d'un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'articolo 137 cod. ass., puo' essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimita', che la vittima al momento dell'infortunio godeva si un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacita' di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto. La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che e' onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non e' consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per se' di modesta entita'. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARMANO Uliana – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere...

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In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per su­perare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è suffi­ciente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimo­strare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pe­ricolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze dei caso concreto, dovendo la sorveglianza dei mi­nori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età; non costituiscono idonee misure organizzati­ve, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 maggio 2016, n. 9337.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 maggio 2016, n. 9337 Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione del 24 marzo 2006, S.R. e D.V. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bol­zano, l’Istituto Pluricomprensivo – Bolzano – Europa 1, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla figlia minore...

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Il giudice civile può accertare autonomamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La sentenza di patteggiamento, pur non facendo stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 maggio 2016, n. 9639.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 maggio 2016, n. 9639 Svolgimento del processo Nel 1999 la signora M.G. E. conveniva in giudizio i signori R. e M.R., in proprio e quali legali rappresentati della società EL.DA. di R. R. & C. s.a.s., deducendo, per quanto qui ancora interessa, che la società EL.DA. le...

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La caduta dal motorino per improvvisa apertura dello sportello di un'autovettura non legittima sempre il pieno risarcimento dei danni riportati. In particolare nel caso in cui le due ruote non fossero “autorizzate” a trasportare passeggeri. La Corte così ha riconosciuto una corresponsabilità con il proprietario del veicolo che aveva aperto incautamente la porta e il passeggero caduto a terra a seguito dell'impatto. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8049.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...

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In caso di nascita indesiderata la clinica e medici sono responsabili per aver negato anomalie del feto, in assenza di uno studio morfologico e malgrado l’ecografia non fosse idonea ad escluderle. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6793.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6793 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere Dott....