Incidente stradale

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25062/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 444/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 19/03/2014, depositata il 31/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. (OMISSIS), rimasto vittima d’un sinistro stradale, convenne in giudizio i responsabili ed il loro assicuratore della r.c.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
Tanto il Tribunale di Brescia, quanto la Corte d’appello di Brescia, per quanto in questa sede ancora rileva, hanno accolto tra le altre la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacita’ di guadagno, ed hanno liquidato il relativo pregiudizio fin base al(reddito piu’ alto percepito dalla vittima nei tre anni precedenti il sinistro, ai sensi dell’articolo 137, comma 1, cod. ass..
2. Tale decisione e’ stata impugnata da (OMISSIS), il quale ne lamenta l’erroneita’ in fare, sul presupposto che, godendo la vittima al momento del sinistro di un reddito esiguo, il danno si sarebbe dovuto liquidare in base al criterio del triplo della pensione sociale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, cod. ass.. Soggiunge che ritenere il contrario esporrebbe l’articolo 137 cod. ass. ad un evidente vizio di illegittimita’ costituzionale.
3. E motivo e’ infondato.
La tesi in diritto sostenuta dal ricorrente e’, a ben vedere, che il danno da riduzione della capacita’ di guadagno debba essere liquidato in base al triplo della pensione sociale (oggi “assegno sociale”) tutte le volte che il danneggiato abbia un reddito a questa inferiore.
E’ una interpretazione inammissibile, che trasformerebbe il risarcimento in un indennizzo.
Il sistema previsto dall’articolo 137 cod. ass., infatti, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, si compendia nelle tre seguenti possibilita’:
(a) se la vittima ha un reddito da lavoro, e’ quest’ultimo che va posto a base del calcolo;
(b) se la vittima non ha un reddito da lavoro, e’ il triplo della pensione sociale che va posto a base del calcolo;
(c) se la vittima ha un reddito da lavoro saltuario, e’ il triplo della pensione sociale che va posto a base del calcolo.
Nel nostro caso ricorre l’ipotesi sub (a), sicche’ correttamente la Corte d’appello ha liquidato il danno in base al reddito effettivo della vittima.
3.1. La conclusione che precede non imita per il solo fatto che la vittima, essendo un lavoratore ancor giovane, avrebbe potuto legittimamente attendersi, se fosse rimasta sana, un incremento del reddito de die iu diem.
La circostanza che il reddito goduto dalla vittima al momento dell’infortunio sarebbe potuto aumentare in futuro, se non si fosse verificato il sinistro, va infatti tenuta presente dal giudice al momento della liquidazione del danno, opportunamente aumentando il reddito da porre a base del calcolo (principio costante: la sentenza capostipite e’ rappresentata da Sez. 3, Sentenza m 8177 del 06/10/1994, Rv. 488020).
La suddetta circostanza, quindi potrebbe giustificare un aumento equitativo del reddito reale da porre a base della liquidazione, ma non la pretesa che questa avvenga sulla base del triplo della pensione sociale.
Ne’, in questa sede, il ricorrente ha censuralo la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di effettuare il suddetto adeguamento in via equitativa della base di calcolo.
La decisione impugnata, pertanto, puo’ ritenersi corretta in diritto, previa correzione della motivazione nei sensi sopra indicati.
4. Si propone quindi il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.
2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Nessuna delle tre parti intimate ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a.) si e’ difesa in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.
Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.
3.1. In primo luogo, il ricorrente torna a sostenere nella memoria che l’interpretazione da lui invocata dell’articolo 137 cod. ass. sia l’unica consentita dalla sentenza n. 445 del 1995, pronunciata dalla Corte costituzionale.
Secondo l’interpretazione sostenuta dal ricorrente, il danno da riduzione della capacita’ di guadagno, patito da un lavoratore che abbia un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, deve essere liquidato sempre e comunque in base all’importo di quest’ultima.
La tesi del ricorrente tuttavia e’ viziata nel metodo. Essa estrapola dalla sentenza n. 445 del 1995 un solo frammento, e trascura di considerare la decisione nel suo complesso.
In quel caso, infatti, il giudice rimettente aveva posto alla Consulta questa domanda: se fosse razionale e conforme a Costituzione che un lavoratore danneggiato, avendo un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, potesse omettere di depositare la dichiarazione dei redditi, ed invocare cosi’ il piu’ alto risarcimento che gli sarebbe spettato in base al triplo della pensione sociale.
La Corte costituzionale ha negato che cio’ potesse accadere, interpretando la norma nel senso che il lavoratore danneggiato, il quale abbia un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, vedra’ liquidarsi un risarcimento coerente col reddito perduto. Tanto si afferma chiaramente al p.2 della suddetta sentenza, ove si legge che “al lavoratore non e’ consentito (…) il rifiuto di esibire le dichiarazioni fiscali allo scopo di sottrarsi all’onere di provare il reddito effettivo invocando la liquidazione del risarcimento sulla base del reddito minimo forfettario indicato nel tetto comma. Se il lavoratore non fornisce alcuna prova, ne’ secondo il criterio privilegiato del primo comma (…), ne’ con i mezzi normali previsti dal secondo comma, nessun risarcimento potra’ essergli liquidato a titolo di lucro cessante”.
Nessun dubbio, quindi puo’ nutrirsi sul fatto che il triplo della pensione sociale non costituisca una soglia minima di risarcimento. Infatti se la vittima dell’infortunio e’ un lavoratore, e non prova il suo reddito, “nessun risarcimento puo’ essergli liquidato”, secondo le parole della Consulta.
Dal che discende necessariamente che se il danneggiato e’ un lavoratore, e prova un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, il suo danno dovra’ essere pari al reddito perduto, non al triplo della pensione sociale: altrimenti si perverrebbe all’assurdo – questo, si’, iniquo – che il lavoratore il quale abbia un reddito, ma non lo provi, non avra’ diritto alcun risarcimento; quello invece che abbia un reddito, ma risulti inferiore al triplo della pensione sociale, avra’ diritto ad un risarcimento pari a quest’ultima.
3.2. In secondo luogo, il ricorrente deduce nella memoria (pp. 11 e ss.) che anche ad ammettere l’inapplicabilita’ del criterio del triplo della pensione sociale per liquidare il danno da incapacita’ lavorativa patito da un soggetto percettore di reddito, nondimeno il reddito da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato per tenere conto dei verosimili incrementi futuri che il lavoratore avrebbe realizzato, se fosse stato sano; ed uno dei metodi per incrementare tale base di calcolo in via equitativa ben potrebbe consistere nell’utilizzare il triplo della pensione sociale.
Questa censura tuttavia non puo’ essere esaminata in questa sede, per due ragioni.
La prima e’ che stabilire se, come e quanto il reddito da porre a base del calcolo del danno da incapacita’ lavorativa debba essere determinato e’ questione di fatto, riservata al giudice del merito.
La seconda e’ che nel proprio ricorso il ricorrente non ha mai lamentato, nemmeno in via subordinata, che il giudice di merito abbia trascurato di considerare che il reddito della vittima sarebbe, negli anni a venire, cresciuto. Egli ha sempre e solo posto una questione in diritto, non in fatto, invocando la violazione dell’articolo 137 cod. ass. per mancata liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale. Pretendere pertanto ora che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 137 cod. ass. per non aver applicato quella norma in via analogica e/o equitativa, ai fini dell’aumento del reddito da porre a base del calcolo, costituisce questione nuova e come tale inammissibile.
3.3. In terzo luogo, il ricorrente sostiene nella memoria che la relazione preliminare sopra trascritta avrebbe frainteso il senso della doglianza posta a fondamento del ricorso. In essa, infatti, il ricorrente non avrebbe affatto sostenuto soltanto che il triplo della pensione sociale debba essere considerato una soglia minima invalicabile, ma aveva sostenuto anche (con motivazione ad abundantiam) che il criterio suddetto debba essere applicato in tutti i casi in cui la vittima abbia un reddito inferiore al suddetto triplo della pensione sociale, ma ricorrano altresi’ particolari situazioni (tra le quali l’esiguita’ del reddito) che rendano iniqua una liquidazione del danno fondata sul reddito effettivo.
Anche questa deduzione non vale a rendere fondato il ricorso.
Il ricorrente e’ nel vero quando deduce che il criterio del triplo della pensione sociale possa essere utilizzato per liquidare il danno patito da un soggetto percettore di reddito, quando quest’ultimo abbia un reddito esiguo o saltuario. Erra, tuttavia, nell’individuare il fondamento di tale principio, e di conseguenza i casi in cui e’ applicabile.
Il ricorso al criterio del triplo della pensione sociale, nel caso di danni patiti da lavoratori che abbiano redditi saltuari od esigui, non costituisce affatto un automatismo.
L’articolo 137 cod. ass. non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima e’ modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, puo’ essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialita’ produttive del danneggiato.
Il corretto principio in iure e’ un altro: ovvero che il reddito modesto o saltuario puo’ costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore.
La regula iuris dettata dall’articolo 137, comma 3, cod. ass., non e’ dunque “il danno alla capacita’ di latro si liquida col triplo della pensione sociale se la vittima e’ un lavoratore dal reddito esiguo”; ma e’ il seguente: “il danno alla capacita’ di lavoro si liquida col tnplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacita’ lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima”.
Va da se’, poi, che stabilire nel caso concreto se il reddito percepito dalla vittima al momento dell’infortunio era o no destinato a crescere, era o no saltuario, era o no occasionale, costituisce oggetto d’un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Brescia (p. 8, primo capoverso della sentenza impugnata) ha ritenuto in modo chiaro che la circostanza che la vittima avesse iniziato la sua attivita’ lavorativa da tre anni non era di per se’ decisiva per concludere che il reddito da essa ricavato sarebbe certamente cresciuto. Tanto esprime il passaggio nel quale si afferma che alcune attivita’ “sono del tutto consolidale dopo tre anni, mentre altre lo potrebbero essere dopo dieci”.
Sicche’ la Corte d’appello, con affermazione non censurata in questa sede (e non censurabile, costituendo una valutazione di merito) ha nella sostanza escluso di possedere la prova o la presunzione che il reddito della vittima sarebbe cresciuto negli anni a venire, cd in mancanza di tale prova correttamente, per quanto detto, ha escluso il ricorso al criterio del triplo della pensione sociale.
3.4. Infine, nella propria memoria il ricorrente ha invocato, a sostegno della tesi sostenuta nel ricorso, alcuni precedenti di questa Corte: ed in particolare i casi decisi da Sez. 3, Sentenza n. 7531 del 15/05/2012, Rv. 622395, e da Sez. 3, Sentenza n. 17179 del 06/08/2007, Rv. 598493.
Anche questa deduzione non appare decisiva.
Vero e’ che in tutti e due i precedenti ricordati dal ricorrente si e’ affermato che la vittima di un sinistro stradale, quando dimostri di essere un lavoratore ma non dimostri il proprio reddito, puo’ legittimamente pretendere che la liquidazione del danno alla sua capacita’ di guadagno avvenga sulla base del triplo della pensione sociale.
Il suddetto orientamento, tuttavia, e’ assolutamente minoritario nella giurisprudenza di questa Corte (in senso contrario, ex permultis Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 25/05/2004, Rv. 573109, ove si afferma che la liquidazione del danno in esame deve avvenire “senza nessun automatismo”; Sez. 3, Sentenza n. 2203 del 07/03/1994, Rv. 485607; Sez. 3, Sentenza n. 6074 del 30/05/1995, Rv. 492589, ove si afferma che la liquidazione del danno in esame, quando la vittima sia percettore di reddito, deve avvenire “obbligatoriamente” in base ai redditi perduti, e non asociale; Sez. 3, Sentenza n. 13409 del 29/10/2001, Rv. 549910; Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 20/01/2006, Rv. 586555).
Oltre che minoritario, l’orientamento invocato dal ricorrente a sostegno della propria tesi non puo’ essere qui condiviso: sia perche’ le due decisioni che lo hanno adottato sono del tutto prive di motivazione; sia perche’ esso condurrebbe alla eversione di un principio fondamentale in tema di risarcimento del danno, quello della corrispondenza tra danno e risarcimento.
4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, sulla base dei seguenti principi di diritto:
La liquidazione del danno patrimoniale da incapacita’ lavorativa, patito in conseguenza d’un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’articolo 137 cod. ass., puo’ essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimita’, che la vittima al momento dell’infortunio godeva si un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato.
Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacita’ di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto. La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che e’ onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non e’ consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per se’ di modesta entita’.
5. Le spese.
Non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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