Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 aprile 2017, n. 10221
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Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 aprile 2017, n. 10221

Il danno che l’assicuratore della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli puo’ causare al proprio assicurato, colposamente ritardando l’adempimento dei propri obblighi nei confronti del terzo danneggiato, non e’ rappresentato dai meri interessi di mora, ma consiste in una differenza: quella tra il risarcimento cui l’assicurato sarebbe stato costretto dal terzo, se l’assicuratore avesse...

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 marzo 2017, n. 5781
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 marzo 2017, n. 5781

Al medico specialista che si è iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 non può essere richiesta la prova di aver frequentato in modo esclusivo e a tempo pieno perché si tratta di requisiti che non erano previsti Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 8 marzo 2017, n. 5781 REPUBBLICA ITALIANA...

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 febbraio 2017, n. 4769
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Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 febbraio 2017, n. 4769

L’ex socio è tenuto a pagare i danni morali per le immissioni provocate dalla macchine rumorose, se il suo recesso dalla società è successivo ai fatti contestati Suprema Corte di Cassazione sezione VI civile ordinanza 23 febbraio 2017, n. 4769 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE...

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La liquidazione del danno patrimoniale da incapacita' lavorativa, patito in conseguenza d'un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'articolo 137 cod. ass., puo' essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimita', che la vittima al momento dell'infortunio godeva si un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacita' di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto. La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che e' onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non e' consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per se' di modesta entita'. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 maggio 2016, n. 8896 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARMANO Uliana – Presidente Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere...