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In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 cod. civ. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova. Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117 cod. civ., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell’ambito dei beni comuni (nella specie, portico e cortile) risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha osservato che negli atti di compravendita è del tutto assente una riserva di proprietà esclusiva da parte della venditrice; di contro, l’espressa indicazione contrattuale del trasferimento della comproprietà di quanto per legge è comune tra i condomini di uno stesso stabile ai sensi dell’art. 1117 dimostra che la ricorrente riteneva il lastrico e lo stenditoio parti condominiali, tanto da non distinguere la loro condizione giuridica da quella delle restanti parti comuni. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2016, n. 9035.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 maggio 2016, n. 9035 Svolgimento del processo 1 Con citazione del 13.3.1993, i coniugi M.M. e Ca.Gi. , T.L. e F.D.L.M. nonché C.F. e G.S. convennero innanzi al Tribunale di Palermo la s.r.l. Immobiliare Fratelli Lo Cicero, esponendo: – che con atti del 17.10.1988, 21.10.1988 e 10.10.1988...

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Ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ. (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti – e, quindi, della totalità dei condomini – per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale – che decide con il criterio delle maggioranze – autorizzare l’amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni; nella fattispecie in esame però non si versa nelle ipotesi di cui all’art. 1108, terzo comma, cod. civ., perché la transazione riguarda compensi professionali per l’attività svolta dall’ingegnere nell’interesse del condominio, per avere questi curato la pratica volta ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 219 del 1981 per il ristoro dei danni subiti dall’intero edificio condominiale: oggetto della transazione era quindi un mero diritto obbligatorio e non certo un diritto reale dei partecipanti al condominio (uti domini o uti condomini). Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 aprile 2016, n. 7201.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 aprile 2016, n. 7201 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “I.G. , condomino del Condominio di (omissis), ha impugnato, con ricorso in data 2 aprile 2005,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 marzo 2016, n. 4726. Non basta una delibera assembleare per realizzare una gabbia esterna all’edificio per installare e contenere un ascensore. Si devono valutare concretamente le lamentele del singolo condomino che – a opera in corso – si veda pregiudicata la visuale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 marzo 2016, n. 4726 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere Dott. CRISCUOLO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 marzo 2016, n. 5551. Negli edifici in condominio, poiché la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, lo spazio aereo ad essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art. 840 comma terzo c.c., l’utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa. La costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale, pertanto, è consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non anche quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, con incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 marzo 2016, n. 5551 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23-10-1991 P.A. e P.P. convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna M.I.M. , per sentirla condannare alla demolizione di un corpo di fabbrica edificato dal padre della convenuta negli anni 1972-1973 in aderenza al fabbricato condominiale...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 marzo 2016, n. 4664. Negli edifici in condominio, le scale, con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, fra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni nella loro interezza, ed anche se poste concretamente a servizio soltanto di talune delle porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti alla collettività condominiale in virtù del dettato dell’art. 1117, n. 1, cod. civ. La circostanza che le rampe di scala, con il pianerottolo, qui in contestazione, integranti l’ultima parte della scala condominiale, siano poste fra l’ultimo piano dell’edificio di cui trattasi e le relative soffitte sottotetto, appartenenti ad un unico proprietario, e servano principalmente a mettere in comunicazione le considerate porzioni dello stabile non rileva ai fini in discorso, avuto riguardo al dato che la scala è, in sé, una struttura essenziale del fabbricato e serve a tutti i condomini di questo come strumento indispensabile per l’esercizio del godimento della relativa copertura.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 marzo 2016, n. 4664 Svolgimento del processo D.P.R. con atto di citazione dell’11 dicembre 1997 e, premesso di essere proprietaria di un fabbricato in (omissis) n. 6, sovrastante lastrico solare servito da una scala di accesso partente dal portoncino al civico n. 4, conveniva in giudizio davanti...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3354. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 febbraio 2016, n. 3354 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CRISCUOLO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2444. La qualificazione di una apertura come venduta o come luce spetta al giudice, sulla base della situazione di fatto e il relativo giudizio è insindacabile in cassazione se – come nel caso di specie – congruamente motivato. Né, d’altra parte, l’apposizione di una inferriata alla finestra vale a trasformarla da veduta in luce, ben potendo l’inferriata essere rimossa ad nutum da proprietario.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 febbraio 2016, n. 2444 Ritenuto in fatto 1. – I coniugi G.T. e C.L. convennero in giudizio T.P. , chiedendo che quest’ultimo fosse condannato alla demolizione del ballatoio e della canna fumaria realizzati nel suo appartamento, limitrofo a quello degli attori all’interno del medesimo condominio. Il convenuto...