Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2024| n. 5648.
In tema di appalto, i gravi difetti che, a norma dell’art. 1669, cod. civ., legittimano il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata incidono negativamente ed in modo considerevole sul godimento di essa