Donazioni di beni futuri e le liberalità risultanti da atti diversi
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Donazioni di beni futuri e le liberalità risultanti da atti diversi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10979.

L'art. 809 c.c., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi da essa, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; ne consegue che al negotium mixtum cum donatione non si applica l'art. 771 c.c. non essendo richiamato dall'art. 809 c.c.

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi si applica anche ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023
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Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi si applica anche ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10955.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione.

Servitù di passaggio coattivo e l’esenzione in favore di case cortili giardini e aie ad esse attinenti
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Servitù di passaggio coattivo e l’esenzione in favore di case cortili giardini e aie ad esse attinenti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10944.

In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti - che opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse - non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili; in tal caso, il giudizio di comparazione e di bilanciamento dei contrapposti interessi, che deve tener conto non solo della destinazione industriale del fondo intercluso, ma anche dell'entità dell'intrusione nella vita privata dei proprietari del fondo asservito, ove vi siano delle alternative, non può che restare di esclusivo dominio del giudice del merito.

Nel giudizio possessorio l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso
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Nel giudizio possessorio l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10925.

Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.

Responsabilità degli amministratori di società di capitali privi di deleghe
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Responsabilità degli amministratori di società di capitali privi di deleghe

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 aprile 2024| n. 10739.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato.

L’immobile costruito su di un terreno ereditato da uno dei due coniugi è di proprietà esclusiva del coniuge che ha ereditato il terreno
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L’immobile costruito su di un terreno ereditato da uno dei due coniugi è di proprietà esclusiva del coniuge che ha ereditato il terreno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 aprile 2024| n. 10727.

I beni ricevuti in successione non entrano nella comunione di beni tra coniugi e conseguentemente l’immobile costruito su di un terreno ereditato da uno dei due coniugi è di proprietà esclusiva del coniuge che ha ereditato il terreno, in virtù del principio dell’accessione. Senza che rilevi la partecipazione economica dell’altro coniuge e che la costruzione sia avvenuta in costanza di matrimonio.

Responsabilità degli amministratori e l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse
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Responsabilità degli amministratori e l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 aprile 2024| n. 10742.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio.

La conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore al fine della revocatoria fallimentare
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La conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore al fine della revocatoria fallimentare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 aprile 2024| n. 10780.

La conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, deve essere effettiva e non meramente potenziale; agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato, la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi, sempre che questi (come ad esempio protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente, nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore; in particolare, ai fini della revocatoria fallimentare di compravendita ai senso dell'articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto e iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo.

Liquidazione degli onorari per l’avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale
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Liquidazione degli onorari per l’avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10367.

In tema di liquidazione degli onorari, 

a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti; la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;

b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;

c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;

d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;

e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;

g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.

In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto
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In tema di mandato oneroso ed il mandatario convenuto con azione di rendiconto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10479.

In tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto con azione di rendiconto deve fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 - 1716 c.c..