Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 febbraio 2024| n. 4715.
In tema di assegno di mantenimento l’avvenuta rinuncia da parte del coniuge beneficiario formulata in fase di appello, non pregiudica né priva di fondamento la domanda di revoca avanzata nella medesima fase dal soggetto obbligato. Ciò in quanto le due posizioni riguardano fasi differenti, la prima il futuro, l’altra il periodo pregresso.