Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti
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Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5961.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche.

L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria
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L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5922.

L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.

Accoglimento della risoluzione e risarcimento dei danni non può essere riconosciuto anche il doppio della caparra confirmatoria
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Accoglimento della risoluzione e risarcimento dei danni non può essere riconosciuto anche il doppio della caparra confirmatoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5854.

A fronte della proposizione e dell’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con il conseguente risarcimento dei danni, non può essere riconosciuta – in aggiunta – la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, indipendentemente dalla prova del danno

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata
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La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5891.

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c..

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori
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La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 febbraio 2024| n. 5406.

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.

Il committente che agisce per dei danni derivati da vizi o difformità non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore
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Il committente che agisce per dei danni derivati da vizi o difformità non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 marzo 2024| n. 5525.

Il committente, il quale agisce nei confronti dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell’opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria.

Obbligazione pecuniaria e la determinazione del forum destinatae solutionis
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Obbligazione pecuniaria e la determinazione del forum destinatae solutionis

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 marzo 2024| n. 5543.

In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del “forum destinatae solutionis”, ma anche agli effetti della “mora ex re”, la liquidità dell’obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all’“an” ed al “quantum”

Revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto
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Revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 marzo 2024| n. 5574.

In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, ove si deduca che tale errore sia integrato dall'omessa applicazione di una determinata disciplina a una specifica fattispecie, l'errore, a prescindere dalla sua natura, in tanto è configurabile in quanto la parte nell'originario ricorso per cassazione abbia specificamente dedotto la sussistenza di tale fattispecie.

L’identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti
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L’identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 marzo 2024| n. 5536.

L'identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei "contrassegni" di identificazione - così i dati catastali - ovvero consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto e, rispettivamente, che siano previsti o imposti dalla legge o in via convenzionale. Il codice civile non stabilisce un criterio generale di identificazione dei beni immobili ai fini della validità del contratto.

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Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2024| n. 5769.

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).