Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10979.
L'art. 809 c.c., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi da essa, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; ne consegue che al negotium mixtum cum donatione non si applica l'art. 771 c.c. non essendo richiamato dall'art. 809 c.c.