Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 giugno 2014, n. 12781 Osserva Rilevato che la Corte condivide e si riporta quanto alla descrizione del presente giudizio alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 28 novembre 2013 articolata sui seguenti punti: 1. Con ricorso ex art. 710 c.p.c. C.C. ha chiesto al Tribunale di...
Categoria: Delle persone e della Famiglia
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 maggio 2014, n. 12194. Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 maggio 2014, n. 12194 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Perugia,sezione per i minorenni, confermava la pronuncia di primo grado, con la quale era stata dichiarata la filiazione di S.A.A.H. da P.A. , sulla base della compatibilità del periodo di concepimento con...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 maggio 2014, n. 12189. Situazione di abbandono; Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice di prime cure ha evidenziato gli abusi sessuali del padre e del fratello sulla minore e l'atteggiamento ambivalente della madre che ha presentato denuncia, ma successivamente ha cercato di minimizzare e ridimensionare il fatto.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 maggio 2014, n. 12189 Svolgimento del processo Con sentenza in data 08/05/2012, il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava l’adottabilità della minore P.A., nata a Torino il 16/6/2006. Avverso tale sentenza ricorrevano in appello, con atti separati, O.E. e P.H. J.R. genitori della minore. Si costituivano...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 maggio 2014, n. 11414. L'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita' acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex articolo 37, Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 maggio 2014, n. 11414 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 maggio 2014, n. 11797. L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 maggio 2014, n. 11797 Fatto e diritto Rilevato che in data 21 novembre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta senza sostanziali modifiche: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9 luglio 2010, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2014, n. 11517. l'accertamento del diritto e dell'entità all'assegno vada effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ricostruita, dunque, in concreto la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, il giudice è chiamato ad accertare il tenore di vita dei medesimi durante il matrimonio, a tal fine dovendo reputare rilevante il complessivo andamento della vita familiare, anche con riguardo a viaggi, collaboratori familiari, acquisto di vestiario costoso, ed altro; quindi, al fine di quantificare l'assegno di mantenimento, occorre verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare quel tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno. L'insussistenza di “mezzi adeguati” in capo al coniuge richiedente rileva dunque non in senso assoluto, ma relativo alla posizione dell'altro, con riguardo al detto tenore di vita.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 maggio 2014, n. 11517 Svolgimento del processo Con sentenza del 14 maggio 2012, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado – che aveva, dopo la pronuncia di separazione dei coniugi, respinto le rispettive domande di addebito e le altre pretese delle...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2014, n. 11489. Nel procedimento di revisione delle condizioni del divorzio intervenuto tra le parti, quando è definitivamente accertato il conseguimento dell'indipendenza economica da parte dei figli viene meno con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del procedimento stesso, l'obbligo paterno di contribuzione al loro mantenimento nonché e conseguentemente il titolo che aveva legittimato la ex moglie a percepire dall'ex marito il contributo per i figli. D'altra parte, la ritenzione non può nemmeno ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 maggio 2014, n. 11489 Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Palermo il 19.10.2004, A.A., tenuto a corrispondere all’ex moglie V.G. l’assegno mensile di e 632,51, quale contributo per il mantenimento delle tre figlie delle parti, intimava alla G. di restituirgli la complessiva somma...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 maggio 2014, n. 11415. In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova e rientra nella discrezionalita' del giudice di merito, tanto che nemmeno l'omissione di motivazione sul diniego di esercizio di tale potere e' censurabile in sede di legittimita', ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluita' dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti. Non deriva, dunque, l'esigenza di tali indagini dal mero fatto che vi sia contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, trattandosi di un potere d'intervento a fine d'indagine patrimoniale eccezionale e di natura sussidiaria, che si giustifica e trova ingresso nel solo caso in cui risulti insufficiente o inappagante il risultato dell'ordinaria dinamica dell'attivita' istruttoria espletata dalle parti in giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 maggio 2014, n. 11415 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 maggio 2014, n. 11211. Mentre la condanna al rimborso della quota del genitore che, prima della pronuncia, abbia provveduto per intero al mantenimento della prole, presuppone la domanda della parte, non e' necessaria alcuna richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore, in relazione ai quali il giudice e' dotato di poteri ufficiosi
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 maggio 2014, n. 11211 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 maggio 2014, n. 10783. In ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, contraddittori necessari, passivamente legittimati, sono, ai sensi dell'art. 276 c.c., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione I SENTENZA 16 maggio 2014, n. 10783 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2004 F.N.E. ha convenuto, davanti al Tribunale di Milano, L.P. , erede di V.P.A. , a sua volta erede di D.M.A. , sorella e unica erede di D.M.R. (deceduto nel...