Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 30 maggio 2014, n. 12194 

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Perugia,sezione per i minorenni, confermava la pronuncia di primo grado, con la quale era stata dichiarata la filiazione di S.A.A.H. da P.A. , sulla base della compatibilità del periodo di concepimento con l’esistenza di una relazione tra la madre della minore ed il P. nonché del rifiuto di quest’ultimo di sottoporsi alla prova ematogenetica.
Il giudice di secondo grado respingeva l’impugnazione del P. , rilevando che:
in tema di dichiarazione giudiziale di paternità deve escludersi qualsiasi subordinazione dell’ammissione degli accertamenti ematologici all’esito della prova storica sull’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, dal momento che il principio di libertà della prova ex art. 269, secondo comma cod. civ. non tollera limitazioni né gerarchie tra i mezzi di prova.
Le prove testimoniali svolte avevano dimostrato l’esistenza di una relazione tra la madre ed il presunto padre.
In particolare la circostanza è stata dedotta dal fatto che la S. venne presentata dal P. ad un amico ed inoltre dal fatto che l’appellante escluse di essere il padre del nascituro con il medesimo amico, assumendo di non poter procreare e aggiungendo di potersi sottoporre alla prova del DNA. Tali circostanze, secondo la Corte d’Appello presupponevano inequivocamente il riconoscimento dell’esistenza di una relazione a carattere sessuale tra la S. e l’appellante.
Peraltro il P. chiese ad una teste di assumere la S. e ad un altro un appartamento dove ospitarla per un breve periodo, aggiungendo di aver procurato un biglietto aereo alla ragazza incinta.
Ha in conclusione ritenuto la Corte d’Appello che alla luce delle predette deposizioni doveva ritenersi raggiunta la prova presuntiva dell’esistenza di una relazione a carattere sessuale. Tuttavia la fondatezza della domanda poteva trarsi anche soltanto dalla condotta processuale del preteso padre globalmente intesa in correlazione con le dichiarazioni materne ed il rifiuto di sottoporsi all’indagine ematologica.
Avverso tale pronuncia il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Ha resistito con controricorso la S. .

Motivi della decisione

Nel primo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 273 cod. civ. per essere state le procure ad litem rilasciate dalla S. in proprio e non come legale rappresentante della minore.
Il motivo deve ritenersi inammissibile per essere stato proposto per la prima volta in sede di giudizio di legittimità. Peraltro si può riscontrare anche un difetto di specificità in mancanza della riproduzione del testo della procura o della indicazione delle modalità di reperimento di essa negli atti dei gradi di merito.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e 118 comma primo cod. proc. civ. per essere stata la consulenza tecnica d’ufficio ammessa anteriormente all’espletamento delle prove testimoniali.
Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato l’insussistenza di una gerarchia o di un ordine logico o cronologico vincolante nell’ammissione e assunzione dei mezzi di prova nei giudizi in questione. Si richiama al riguardo la massima della pronuncia n. 14976 del 2007:
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici ali ‘esito della prova storica sull’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest’ultimo, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status”. Più recentemente il medesimo orientamento è stato confermato nella pronuncia n. 18583 del 2013. In conclusione, la consulenza tecnica d’ufficio, nei giudizi in questione mezzo obiettivo di prova, (ex multis Cass.28647 del 2013), può essere disposta anteriormente o parallelamente agli mezzi istruttori, essendo stata esclusa anche nel contiguo giudizio di disconoscimento di paternità, dalla stessa Corte Costituzionale, la necessità di anteporre alle c.d. prove “tecniche” l’accertamento dell’esistenza di una relazione giustificativa dell’azione (Corte Cost. n. 266 del 2006).
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 269 comma quarto cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., con riferimento alle dichiarazioni rese dalla madre nel giudizio.
Le deposizioni testimoniali secondo il ricorrente smentiscono l’esistenza di una relazione sessuale, dovendosi ritenere che la Corte d’Appello abbia tratto tale conclusione solo dalle dichiarazioni della madre, senza che siano stati forniti riscontri esterni.
La medesima censura viene prospettata sotto il profilo della omessa motivazione nel quarto motivo. In particolare si censura che la sentenza impugnata non abbia giustificato le ragioni per le quali le testimonianze abbiano condotto alla conclusione prescelta aderendo acriticamente alla pronuncia di primo grado.
Entrambi i motivi da esaminare congiuntamente perché sostanzialmente riproduttivi di identiche censure, devono ritenersi inammissibili perché diretti ad ottenere una valutazione delle risultanze probatorie diversa o sostitutiva a quella compiuta incensurabilmente dalla Corte d’Appello (Cass. S.U. 24148 del 2013) che ha esaminato e valorizzato, con motivazione del tutto adeguata, le deposizioni testimoniali e non solo le dichiarazioni della parte (pag. 3 sentenza impugnata).
Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dei principi relativi al modo di deduzione e articolazione delle prove.
I capitoli di prova per testi sarebbero state dedotti in modo generico ed astratto.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile dal momento che ha ad oggetto una generica censura rivolta al provvedimento ammissivo delle prove per testi senza specificamente dirigersi verso un concreto profilo della decisione impugnata. Anch’esso, in conclusione ha ad esclusivo oggetto la contestazione, peraltro generica, della selezione e valutazione dei fatti desunti dalle prove orali svolte, così come effettuata dalla Corte d’Appello, risolvendosi in un’inammissibile censura di merito.
Nel sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello fondato la propria decisione sull’illegittima valutazione del comportamento processuale del ricorrente. La censura è in parte inammissibile per il profilo relativo all’ampia disamina dei principi relativi agli effetti della contumacia, invocando un istituto estraneo alla decisione. Per il resto è manifestamente infondato, in quanto contrastante con l’orientamento, del tutto consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti. (ex multis Cass. 12971 del 2012). Nella specie, peraltro oltre al comportamento omissivo del ricorrente, la Corte d’Appello, con motivazione adeguata ha ritenuto provata anche la relazione sessuale tra le parti. Infine, il rilievo preminente probatorio del rifiuto di sottoporsi al test ematogenetico è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione del tutto coerente con le garanzie costituzionali del diritto di difesa evidenziando che “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui consente al giudice di trarre argomenti di prova anche dal legittimo rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievo ematico. Infatti, non è il rifiuto in sé a poter fornire argomento di prova, ma il rifiuto ingiustificato a consentire all’esame, articolandosi, pertanto, la salutazione probatoria nell’accertamento del rifiuto, dell’assenza di giustificazione, della concorrenza di altri elementi probatori. (Cass. 13276 del 2006).
Nel settimo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essersi la Corte d’Appello pronunciata in ordine alla richiesta riduzione dell’assegno di mantenimento disposto in primo grado. Il motivo deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità non essendo riprodotto il motivo di appello con il quale era stato impugnato il capo della sentenza impugnata contenente tale statuizione, (ex multis Cass. 14561 del 2012; 26234 del 2005).
Al rigetto del ricorso consegue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine al presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in Euro 3500 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

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