Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 luglio 2014, n. 17277 Svolgimento del processo 1. Con ricorso depositato il 5.7.2012, S.A.E. chiedeva al Tribunale per i minorenni di Catanzaro di essere autorizzata al riconoscimento della figlia T.S. , nata il (omissis) fuori dal matrimonio, già riconosciuta da T.G. , con...
Categoria: Delle persone e della Famiglia
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 24 luglio 2014, n. 16951. Se è vero che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell'assegno.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 luglio 2014, n. 16951 Fatto e diritto Rilevato che: 1. Il Tribunale di Savona, con sentenza del 18 novembre – 25 novembre 2005, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra P.T. e Ba.An. e ha rimesso la causa in istruttoria per la...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2014, n. 16649. Non può disporsi l’assegnazione parziale della casa familiare, a meno che l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile. La divisibilità dell'abitazione non conforme all'interesse dei minori è da ritenersi preminente
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 luglio 2014, n. 16649 Fatto e diritto Rilevato che: 1. Il Tribunale di Benevento, con Sentenza n.2146/2009, ha dichiarato la separazione dei coniugi M.E. e F.M. con condiviso dei figli En. , D. e V. e fissando la loro residenza presso la madre cui ha assegnato la...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 luglio 2014, n. 16280. In tema di dichiarazione dello stato di abbandono del minore, la disponibilità ad occuparsene manifestata da uno dei parenti entro il quarto grado, che alleghi di aver mantenuto rapporti significativi con il minore, deve essere valutata con particolare rigore nel caso in cui il fanciullo sia stato oggetto di abusi sessuali e/o maltrattamenti nella famiglia d'origine, e dunque colpito in modo gravissimo nella sua più profonda dimensione emotiva; pertanto, lo stato di abbandono può essere escluso soltanto in presenza di rapporti pregressi ed attuali, fra il minore ed il predetto parente, caratterizzati da una sufficiente "autonomia" di tale congiunto dai genitori e tali da assicurare, direttamente o mediante sostegni esterni, una situazione affettiva, morale e materiale, da accertare con riscontri obbiettivi, idonea a prefigurare un adeguato equilibrio psicofisico e l'armonioso sviluppo della sua personalità
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 luglio 2014, n. 16280 Fatto e diritto Rilevato che: 1- Il Tribunale per i minorenni di Catania con sentenza n.11/2013 ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori A.G. , A.D.S. e M.G.D. , tutti figli di Co.Ve. (i primi due nati dalla relazione con Ar.Gi....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 luglio 2014, n. 16273. In tema di scigliomento della comunione legale dei coniugi a seguito di sequestro conservativo
SSuprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 luglio 2014, n. 16273 Svolgimento del processo Dall’impugnata sentenza emerge che: “Il 1 agosto 1991 la Ignazio Messina & C. S.p.A. otteneva dal Presidente del Tribunale di Livorno sequestro giudiziario di tutte le quote intestate alla signora S.M.G. della Mediterranean Shipping Agency e della Fin.Tra...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 luglio 2014, n. 28212. Il genitore che ometta il versamento di un assegno mensile in favore del figlio minorenne è responsabile del delitto di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 c.p., anche se malato e privo di lavoro, qualora non alleghi la sussistenza di una assoluta impossibilità di corrispondere la somma, in quanto la responsabilità dei genitori verso i figli in stato di bisogno implica un dovere di diligente attivazione per il recupero dei redditi
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 1 luglio 2014, n. 28212 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. LEO Guglielm – rel. Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 17 luglio 2014, n. 16379. La convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 17 luglio 2014, n. 16379 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. – Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione – Dott. RORDORF Renato – Presidente...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 luglio 2014, n. 16284. Annullamento del matrimonio se una della parti contraenti era affetta da un disturbo, come il bipolarismo di tipo I, tale da influire sulle sue capacità di discernimento
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 luglio 2014, n. 16284 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3.8.011, ha accolto la domanda di S.G. volta ad ottenere la dichiarazione dell’efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza del Tribunale Ecclesiastico di Reggio Calabria che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario da...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 luglio 2014, n.15861. L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 mira a garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale attraverso la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere l'insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere la crescita in essa del minore. Ha “carattere prioritario” il diritto del minore di crescere nell'ambito della famiglia di origine, previsto dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, onde di esso è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. Nel sistema della legge, la situazione di abbandono, quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione I sentenza 10 luglio 2014, n.15861 Fatto La Corte d’appello di Torino, sezione per i minorenni, con sentenza del 29 luglio 2013 ha respinto l’impugnazione proposta dai genitori C.D. e Ca.Da. e dalla nonna paterna M.A. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino, pronunciata in data 3...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 giugno 2014, n. 27938. Il reato di cui alla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12 sexies, nel caso applicabile giusta il richiamo allo stesso operato dalla Legge n. 54 del 2006, articolo 3, e' procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto all'articolo 570 c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilita'
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 26 giugno 2014, n. 27938 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. LEO Guglielm – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. PATERNO’ RADDUSA...