In base al rinvio all’art. 2050 cod. civ., operato dall’art. 15 del codice della privacy, l’istituto che svolga un’attività di tipo finanziario o in generale creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente mediante la...
Categoria: Codice della privacy
Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 16 maggio 2016, n. 9982.
In tema di trattamento dei dati personali c.d. comuni per finalità promozionali e commerciali mediante messaggi di testo (SMS) su utenze telefoniche mobili: a) la regola introdotta dall’art. 23. comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui il consenso al trattamento è validamente prestato, tra l’altro, se è documentato per iscritto, attiene non...
La violazione della disciplina della tutela della riservatezza con riferimento all’utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al codice della strada non spiega alcun effetto sulla contestazione dell’illecito di cui si dolga il conducente del veicolo, siccome non preavvertito della presenza del dispositivo di rilevazione e ciò in quanto l’informativa di cui all’art. 13 non è correlata funzionalmente alla prevenzione dell’infrazione al codice della strada, ma al rispetto di un obbligo di riservatezza. L’avviso in questione non è dunque diretto a orientare la condotta di guida del trasgressore, così da evitare che lo stesso incorra in una violazione delle norme che regolano la circolazione. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2016, n. 8415.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 aprile 2016, n.8415 Ritenuto in fatto Con ricorso depositato in data il gennaio 2007, B.A.L. adiva il Giudice di pace di Bassano del Grappa impugnando due verbali di accertamento della polizia locale del Comune di Romano d’Ezzelino, con cui gli era stata contestata la marcia del veicolo...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2196. Sebbene sia consentito inviare informazioni commerciali nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante iscrizione della propria numerazione nel registro pubblico delle opposizioni (cd. opt-out), non è consentito nelle telefonate senza operatore (cd. telefonate con contatto abbattuto o “mute”), né in quello in cui l’utenza chiamata non risulti inserita in uno degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico (telefonia mobile)
Supera Corte di Cassazione Sezione I Sentenza 4 febbraio 2016, n. 2196 SENTENZA sul ricorso 6411-2014 proposto da: REITEK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLEMENTE IX 10, presso l’avvocato LUCIA FELICIOTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO GAETANI, GABRIELLA GAETANI, giusta procura a margine del ricorso;...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2016, n. 2687. Quando il foro previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore ex art. 33, lettera u), d.lgs. n. 206 del 2005, quest’ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore, sicché la competenza del tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, sancita dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, cede di fronte a quella del foro del consumatore, la cui specialità continua a prevalere sulla specialità della disposizione testé menzionata, la quale ha invero carattere meramente ricognitivo della disciplina già racchiusa nell’art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 10 febbraio 2016, n. 2687 Ritenuto in fatto Il sig. C.M. propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di unico motivo illustrato da memoria, avverso l’ordinanza Trib. Pistoia 20/11/2014 declinatoria della propria competenza territoriale, in favore di quella “dei tribunali nel cui territorio...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 gennaio 2016, n. 222. Il semplice smarrimento di documenti con dati supersensibili da parte del Ministero non dà diritto al risarcimento del danno se manca la prova che i dati siano entrati in possesso di persone estranee alla funzione amministrativa deputata al loro esame. Con questa affermazione la Cassazione ha respinto il ricorso di un militare che aveva richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in seguito allo smarrimento di dati riguardanti il suo stato di salute da parte della commissione medica cui aveva presentato istanza per il riconoscimento di una malattia derivante da causa di servizio. Per i giudici, infatti, il «danno non patrimoniale» risarcibile ai sensi dell’articolo 15 del Codice della privacy (Dlgs 196/2003), per quanto determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (tutelato dagli articoli 2 e 21 della Costituzione e dall’articolo 8 della Cedu) «non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”» inteso «quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato».
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 gennaio 2016, n. 222 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea –...
Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 28 ottobre 2015, n. 22003. In merito al risarcimento del danno conseguente al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in relazione alla seguente questione: se, con riferimento all’interpretazione del combinato disposto degli artt. 114 c.p.p. e 684 c.p., la valutazione del giudice di merito debba ritenersi vincolata al semplice rilievo della minima riproduzione di un atto non divugabile ovvero possa essere orientata all’apprezzamento dei contenuti della riproduzione medesima
Suprema Corte di Cassazione sezione I ordinanza 28 ottobre 2015, n. 22003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 ottobre 2015, n. 40356. Nel reato di illecito trattamento di dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167, il “nocumento” per la persona offesa, che nella fattispecie previgente si configurava come circostanza aggravante, e che oggi costituisce elemento essenziale del reato o, condizione obiettiva di punibilità, rende la figura criminosa inquadrabile della categoria dei reati di danno e non (più) di mero pericolo. Il concetto di nocumento è ben più ampio di quello di danno, volendo esso abbracciare qualsiasi effetto pregiudizievole che possa conseguire alla arbitraria condotta invasiva altrui. Nel richiedere appunto il nocumento, la legge vuole escludere dalla sfera del penalmente rilevante quelle condotte, pure intrusive, che tuttavia siano rimaste del tutto irrilevanti nelle loro conseguenze
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 ottobre 2015, n. 40356 Ritenuto in fatto Con sentenza 18.3.2014 la Corte d’Appello di Reggio Calabria – per quanto ancora interessa in questa sede – ha confermato la colpevolezza di C.A. in ordine ai reati di trattamento illecito di dati personali (art. 167 D. Lvo n....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 40103. L’art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, intitolato “Trattamento illecito di dati”, punisce con la reclusione da uno a tre anni la condotta di chi, al fine di trame profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, “se dal fatto deriva nocumento”. Il precedente art. 35, legge 31 dicembre 1996, n. 675 (abrogato dall’art. 183, d.lgs. n. 196 del 2003), intitolato “Trattamento illecito di dati personali”, descriveva la condotta nei seguenti termini: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trame per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni”. La pena era aggravata “se dal fatto deriva nocumento”. Per “nocumento” deve intendersi un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti. Il nocumento può anche coincidere, nei fatti, con il c.d. “danno-evento” di matrice civilistica ma non è giuridicamente sovrapponibile ad esso e soprattutto non va confuso con il c.d. “danno-conseguenza” risarcibile ai sensi degli artt. 185, cod. pen., e 2043 e 2059, cod. civ. Il “nocumento” assolve alla funzione di dare “effettività” alla tutela della riservatezza dei dati personali ed ha un suo nucleo di dannosità che è certamente meno ampio di quello civilistico e non può essere confuso con esso
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 ottobre 2015, n. 40103 Ritenuto in fatto 1. Il sig. C.S.G. ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l’annullamento della sentenza del 28/06/2013 della Corte di appello di Firenze che, in riforma dell’assoluzione decisa dal Tribunale di Pisa impugnata dalla sola parte civile, lo ha...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015, n. 17547. I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno ed il nesso di causalità con l’attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 settembre 2015, n. 17547 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere Dott....