Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2014, proposto da: Au. Srl mandataria, capogruppo costituendo RTI con A., Ed., De.Il., rappresentati e...
Categoria: Codice degli appalti
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587. L’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente, così che esso è strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, esigenza rispetto alla quale l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si pongono come sanzioni automatiche, direttamente ed esclusivamente alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta, prive di qualsiasi valutazione discrezionale quanto ai singoli casi concreti ed alle particolari ragioni, meramente formali o sostanziali, che l’amministrazioni abbia posto a fondamento del provvedimento di esclusione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1135 del 2015, proposto da: SI. S.P.A., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 settembre 2015, n. 4537. Negli appalti pubblici concernenti l’aggiudicazione dei servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendale e dall’osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del D.Lgs. 163 del 2006, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta stessa, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio
Consiglio di Stato sezione III sentenza 28 settembre 2015, n. 4537 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2015, proposto da: So. Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 23 settembre 2015, n. 4443. Il termine per impugnare i provvedimenti adottati nelle procedure di affidamento di contratti pubblici decorre, in base alla regola generale prevista dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., dalla notificazione, comunicazione, o piena conoscenza dell’atto, e ciò anche in mancanza delle particolari forme di comunicazione di detti provvedimenti ai sensi dell’art. 79 cod. contratti pubblici, perché tale circostanza non impedisce che la conoscenza degli stessi, cui comunque l’art. 120 del codice del processo fa riferimento testuale, sia acquisita con altre forme
Consiglio di Stato sezione V sentenza 23 settembre 2015, n. 4443 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2015, proposto dalla Ke. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Ro.Gu. ed altri, con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 luglio 2015, n. 3594. I contratti a revisione periodica o continuativa devono contenere la clausola della revisione periodica del prezzo. Questa regola, fissata nell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, costituisce norma imperativa, che si impone anche se le parti non hanno stabilito nulla, e sostituisce l’eventuale diversa regolamentazione concordata tra le parti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 21 luglio 2015, n. 3594 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9183 del 2014, proposto da: Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv. An.Ma., con domicilio eletto presso l’Ufficio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 agosto 2015, n. 3819. Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 13/2006, l’affitto di azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, mette l’affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al compendio aziendale acquisito. Una volta accertata l’efficacia giuridica del negozio di trasferimento della titolarità o del godimento dell’azienda, l’unica “verifica in concreto” all’uopo occorrente (e possibile), da parte della stazione appaltante, è quella dell’inerenza del requisito in questione al compendio aziendale oggetto della cessione o dell’affitto. Non può invece ritenersi che l’Amministrazione potrebbe verificare – sulla base di ulteriori parametri, non precisati da una disposizione normativa primaria o secondaria, né tanto meno dal bando di gara – se il subentrante, in concreto, “possa effettivamente disporre dei requisiti ad esso trasferiti”. Nei confronti del cessionario/affittuario di azienda, non possono quindi pretendersi altri requisiti se non quelli già esigibili secondo legge nei riguardi del suo dante causa e degli altri concorrenti, ossia quelli previsti dalla disciplina legale e dalla lex specialis. E proprio questo è il contenuto essenziale dell’art. 51 cit., che, appunto, richiede soltanto l’accertamento “sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62”
Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 agosto 2015, n. 3819 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 850 del 2015, proposto dalla s.p.a. Cr., in proprio e quale capogruppo della ATI costituenda con s.r.l....
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 agosto 2015, n. 3856. L’escussione della garanzia per mancanza dei requisiti generali di partecipazione è consentita dalla normativa solo in capo al concorrente affidatario del contratto, in quanto la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. Di talché è illegittima la previsione del disciplinare di gara nella parte in cui non limita l’escussione della cauzione provvisoria, per mancanza dei requisiti generali di partecipazione alla gara, in capo al concorrente affidatario del contratto. Al riguardo deve, altresì, rilevarsi che il disposto di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 163 del 2006 subordina l’incameramento della cauzione alla mancanza dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e la relativa operatività, trattandosi di previsione di carattere tassativo e di stretta interpretazione, stante la sua funzione sanzionatoria, non può essere estesa al diverso caso della carenza dei requisiti di ordine generale, compiutamente regolata dall’art. 38, che, invero, contempla solo la sanzione dell’esclusione del concorrente dalla gara
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 4 agosto 2015, n. 3856 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 9512 del 2014, proposto da Ol. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3568. La normativa, comunitaria e nazionale (artt. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita attraverso la presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, e 48, paragrafo 2, lett. a), punto ii), della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, secondo cui le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate attraverso la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni), nel richiedere la prestazione o effettuazione/esecuzione dei servizi nell’ultimo triennio, dà chiara ed univoca prevalenza al dato sostanziale relativo alla concreta esecuzione del rapporto, su quello meramente formale relativo al momento genetico della stipulazione del contratto, in coerenza alla ratio immanente al requisito in esame, di dimostrare il possesso dell’idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa concorrente, presupponente l’esecuzione effettiva di servizio analoghi nel triennio.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 16 luglio 2015, n. 3568 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2015, proposto da: Prodeo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Fantini, con domicilio eletto presso lo Studio Tonucci & Partners, in Roma, via Principessa Clotilde, 7; contro IVASS...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 giugno 2015, n. 2715. In tema di dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006, una giurisprudenza ormai consolidata ha assimilato, per le imprese operanti nell’ambito dell’igiene ambientale, la figura del responsabile tecnico di settore a quella del direttore tecnico delle imprese di lavori pubblici. A norma dell’art. 10, comma 4, del d.m. 28 aprile 1998, la prima figura è sostanzialmente analoga alla seconda, in quanto investita, con riguardo al complesso dei servizi da affidare, dei medesimi adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per l’esecuzione di lavori di cui all’art. 26 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
Consiglio di Stato sezione V sentenza 3 giugno 2015, n. 2715 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 521 del 2015, proposto dalla s.p.a. De., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 aprile 2015, n. 2203. L’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 ha introdotto il principio di tassatività della cause di esclusione, stabilendo che la stazione appaltante esclude i concorrenti soltanto nei casi previsti dalla legge e nelle ipotesi elencate nella disposizione in esame. La norma puntualizza che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione e se lo fanno dette prescrizioni sono nulle. Ne deriva che tale norma deve essere intesa nel senso che l’esclusione dalla gara è disposta sia nel caso in cui il Codice degli appalti pubblici, la legge statale o il regolamento attuativo la comminino espressamente, sia nell’ipotesi in cui impongano “adempimenti doverosi” o introducano, comunque, “norme di divieto” pur senza prevedere espressamente l’esclusione ma sempre nella logica del numerus clausus
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 aprile 2015, n. 2203 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 668 del 2015, proposto da: RTI Co. s.r.l., RTI Al. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti,...