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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 346. Benché il contratto di avvalimento non possa essere ricondotto ad alcuna specifica tipologia, tanto che ne è stata più volte ribadita la sua atipicità lasciata all’autonomia negoziale delle parti, la prova dell’effettiva disponibilità delle risorse dell’ausiliario da parte dell’ausiliato comporta, però, la necessità che il contratto si sostanzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo requisito, e ciò soprattutto nei settori dei servizi e delle forniture, dove non esiste un sistema di qualificazione a carattere unico ed obbligatorio, come accade per gli appalti di lavori, ed i requisiti richiesti vengono fissati di volta in volta dal bando di gara. Le regole dettate dall’art. 49 del d. lgs. 163/2006 e dall’art. 88 del d.P.R. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono, quindi, essere interpretate meccanicamente né secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis

  Consiglio di Stato sezione III sentenza 29 gennaio 2016, n. 346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7039 del 2015, proposto da: GA. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; contro Ga. Ho....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 gennaio 2016, n. 209. La revisione dei prezzi di cui all’art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537 e all’art. 115 del codice dei contratti si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso “a monte”, ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo, che pure la parte privata era libera di formulare. La proroga del termine finale di un appalto, infatti, comporta il solo differimento del termine di scadenza del rapporto, mentre il rinnovo del contratto costituisce una nuova negoziazione con la controparte, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale attraverso cui vengono liberamente pattuite le condizioni del rapporto

Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 gennaio 2016, n. 209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3768 del 2015, proposto da: Co. St. Eu. Mu.; contro INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 8 gennaio 2016, n. 34. L’art. 113 codice degli appalti al primo comma prevede l’obbligo per l’aggiudicatario ed esecutore dell’appalto di costituire una garanzia fideiussoria, con l’ulteriore previsione (comma 4) che la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento. Trattasi, com’è agevole intuire dalla natura e finalità connesse a tale prestazione, di un adempimento dovuto, la cui inadempienza va collegata al mero fatto dell’affidatario senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltate in ordine alle conseguenze del mancato adempimento (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 12/3/2015 n. 1321). Circa i tempi di presentazione di detta garanzia la normativa del T.U. degli appalti alcunché precisa; nondimeno appare ragionevole ritenere, avuto riguardo alla ratio della cauzione, chiaramente ravvisabile nella garanzia della puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, che il termine ultimo entro il quale produrre il documento in questione sia quello che coincide con la stipula del contratto di appalto

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 8 gennaio 2016, n. 34 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2015, proposto da: Ne. Li. Spa; contro Regione Sardegna, Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile;...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 8 gennaio 2016, n. 36. Il regime di guarentigie assicurato al soggetto aggiudicatario di cui all’art.125 c.p.a non ha rilevanza alcuna in ordine alla proposizione del ricorso (e dell’appello) incidentale, dovendosi riconoscere in capo al ricorrente e appellante incidentale un interesse sostanziale, di ordine morale, professionale e di immagine a veder confermata in sede giudiziaria la legittimità degli atti della procedura concorsuale concludenti per l’affidamento dell’appalto in capo alla medesima concorrente. Il procuratore generale che, per i limitati e/o comunque specifici poteri espressamente conferiti, non assume il ruolo di procuratore munito di potere di rappresentanza ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006, come interpretato dalle pronunce giurisprudenziali rese da questo giudice amministrativo d’appello a mezzo del suo più elevato organismo (l’Adunanza Plenaria), non è tenuto a rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara della Società, di cui è procuratore

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 8 gennaio 2016, n. 36 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6188 del 2015, proposto da: Gr. La. Fi. Spa in proprio e quale Mandataria Rti, Rti –...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5655. L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è mai obbligatoria, neppure nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione richiesta dalla disciplina di gara

Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 dicembre 2015, n. 5655 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2015, proposto dalla società Te. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5656. Nell’ambito degli appalti pubblici, i criteri, i metodi e le formule matematiche che presiedono alle attività valutative rimesse agli organi tecnici incaricati di vagliare le offerte, devono essere preventivamente indicati nella legge di gara e la loro scelta non può essere rimessa al seggio di gara, meno che mai dopo l’apertura delle buste

Consiglio di Stato sezione V sentenza 11 dicembre 2015, n. 5656 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4614 del 2015, proposto dal Comune di Arbus, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5481. Nelle gare di appalto, la valutazione della gravità delle condanne subìte dai concorrenti, e l’incidenza sulla loro moralità professionale, spettano alla pubblica amministrazione. Nella motivazione della sentenza si è precisato che la valutazione e la giustificazione possono essere effettuate “per relationem” con i documenti che sono stati depositati.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 5481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6844 del 2015, proposto da: Vi. Srl; contro Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ed altri (…); per la...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5494. Nelle gare basate sul criterio del prezzo più basso, la pubblica amministrazione appaltante può applicare il principio di equivalenza dei prodotti. La sentenza ha motivato che il principio di equivalenza dei prodotti favorisce la massima partecipazione dei concorrenti e consente alla stazione appaltante di avere un prodotto o servizio che soddisfa le esigenze della collettività

Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 dicembre 2015, n. 5494 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6044 del 2015, proposto da: Cl. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...