In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 8 agosto 2018, n. 38219.

La massima estrapolata:

In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità, tanto che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, ponendo in essere la manovra di emergenza necessaria all’evento, pur se questo è riconducibile al prevedibile comportamento imprudente o negligente altrui, ovvero alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima o di terzi. In questa prospettiva, esente da censure è la sentenza di condanna per l’omicidio colposo in danno di un pedone pronunciata nei confronti di un automobilista che risulti non avere adeguato la propria velocità alle circostanze spazio-temporale, finendo con l’investire il pedone, in un contesto in cui non poteva dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi potesse essere un pedone che in ora notturna, in zona priva di illuminazione, ma frequentata dagli avventori di un locale notturno, attraversasse la strada in un punto privo di strisce pedonali: un tale ostacolo non poteva definirsi come improvviso, proprio per la vicinanza del locale e del traffico pedonale a esso connesso, sicché il conducente avrebbe dovuto tenere una velocità costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo di visibilità al fine di consentirgli l’esecuzione utile della manovra di arresto, considerato il tempo psicotecnico di reazione nell’ipotesi in cui si profili un ostacolo improvviso.

Sentenza 8 agosto 2018, n. 38219

Data udienza 10 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MAURA NARDIN;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
E presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) del foro di RIMINI in difesa di (OMISSIS), che si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 marzo 2017 la corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale dal G.U.P. del Tribunale di Rimini, resa in sede di giudizio abbreviato, con cui (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 589 c.p., commi 1 e 2, perche’ con imprudenza negligenza ed imperizia ed in violazione del C.d.S., articolo 186, comma 2, lettera c) e dell’articolo 141, commi 4 ed 11, in stato di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di sostanze alcoliche, non moderava la velocita’ fino a fermarsi, in presenza di persone che trovandosi sulla sua traiettoria tardavano a scansarsi, investendo l’ultimo dei tre pedoni in attraversamento della sede stradale, cosi’ cagionando la morte del minore (OMISSIS), a seguito di trauma cranico.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due distinti motivi.
3. Con il primo lamenta, ex articolo 606, comma 1, lettera e), il vizio di motivazione, per travisamento delle risultanze probatorie, per avere la Corte, ed in precedenza il G.U.P., omesso di valutare il contenuto del fascicolo per le indagini preliminari e la consulenza tecnica a firma dell’ing. (OMISSIS), depositata dal ricorrente, dai quali emergevano circostanze fattuali inconciliabili con l’affermazione di responsabilita’, relative all’impossibilita’ di avvistamento dei pedoni, al tentativo del conducente dell’auto di porre in essere una manovra di emergenza, deviando verso il margine destro della strada, nonche’ all’imprudente condotta del minore deceduto, che iniziava l’attraversamento, in un tratto privo di illuminazione, di passaggio pedonale e di segnaletica orizzontale e verticale. Osserva come, ignorando del tutto siffatte emergenze, il giudice di secondo grado abbia ritenuto la sussistenza della prova della colpevolezza dell’imputato, desumendola dal tasso alcolemico riscontrato, dalla sua consapevolezza circa l’eventuale presenza di soggetti intenti ad attraversare la strada, desunta dalla vicinanza di un locale notturno e dalla conoscenza del tratto stradale da parte del (OMISSIS), che abitava nel medesimo comune. Rileva la contraddittorieta’ della sentenza impugnata che, pur dando conto dell’errore di calcolo in cui era incorso il giudice di primo grado, relativamente ai tempi di attraversamento ed avvistamento dei tre pedoni, confermava la decisione impugnata, cosi’ incappando in un grave vizio logico.
4. Con il secondo motivo si duole, ex articolo 606, comma 1, lettera b) dell’erronea applicazione dell’articolo 43 c.p. e dei principi che governano il profilo soggettivo della colpa. Censura la sentenza per avere affermato la sussistenza della causalita’ della colpa, senza verificare se la condotta alternativa lecita avrebbe evitato della morte del minore, facendo coincidere la responsabilita’ della causazione dell’evento con la violazione della regola cautelare. Critica il provvedimento per avere, da un lato, ritenuto che una condotta conforme ai dettami di prudenza, diligenza e perizia avrebbe potuto rendere astrattamente meno brutale e violento’ l’impatto, senza considerare che per muovere un rimprovero a titolo di colpa e’ necessario che la condotta alternativa lecita sia in grado di scongiurare l’evento pericoloso, dall’altro, per avere omesso di tenere in considerazione le circostanze oggettive e fattuali rilevanti sotto il profilo dell’esigibilita’ della condotta, quali: l’ora buia, l’assenza di illuminazione pubblica, la mancata segnaletica orizzontale e verticale, la mancanza dell’attraversamento pedonale, nonche’ la velocita’ moderata (45 km/h) tenuta dal (OMISSIS) ed infine, il tentativo di quest’ultimo di porre in essere una manovra di emergenza. Non sono dirimenti, infatti, secondo il ricorrente, lo stato di ebbrezza in cui versava l’imputato, con tasso alcolemico peraltro non elevatissimo, ne’ la mancata considerazione dell’andirivieni sulla strada, o le tracce di frenata rinvenute oltre il punto d’impatto, che non attesterebbero affatto lo stato distrazione significativa del conducente, ma solo che il tentativo di frenata fu posto in essere all’ultimo momento, stante l’impossibilita’ di avvistamento della vittima.
5. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni declaratoria di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.
2. Il ricorrente non mette in dubbio le modalita’ di accadimento del sinistro (salvo quanto infra), ma sostiene che l’incidente ebbe luogo per esclusiva imprudenza della vittima, che intraprese attraversamento, su un tratto di strada privo strisce pedonali, di cartellonistica stradale, in ora notturna, in zona senza alcuna illuminazione, in condizioni, quindi, di impossibilita’ di avvistamento da parte dell’auto sopraggiungente. Rileva la correttezza del comportamento tenuto dal conducente, che aveva rispettato il limite massimo di velocita’, operando una sterzata a destra, unica manovra di emergenza possibile al momento del tardivo avvistamento, sicche’ il prodursi dell’evento era dovuto esclusivamente alla situazione dei luoghi ed alla condotta della giovane vittima, mentre lo stato di ebbrezza alcolica del (OMISSIS), non poteva dirsi causalmente orientata all’evento, ma semplice occasione del sinistro. In relazione all’impossibilita’ di avvistamento, tuttavia, evidenzia la contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui, pur dando atto dell’errore di calcolo dei tempi necessari per attraversare la carreggiata, egualmente finisce per aderire alla decisione del G.U.P., fondata su una interpretazione distorta e fuorviante, dei fatti oggetto del processo.
3. Va rilevato, sul punto, che sentenza di secondo grado si sofferma sull’erroneita’ del calcolo contenuto del provvedimento impugnato in quella sede, rilevando che il tempo di attraversamento dei pedoni, andava quantificato in una misura prossima ai 5 secondi, anziche’ ai 20 secondi come ritenuto dal primo giudice, con la conseguenza che l’autovettura al momento della avvistamento si trovava a 50 metri e non ha 270 metri, come ritenuto dal giudice del primo grado. Nondimeno, secondo la Corte territoriale, anche nei termini matematici cosi’ ridotti, la contestazione di non aver tenuto una velocita’ adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, va positivamente confermata perche’ la condotta del pedone non puo’ essere ritenuta causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile, sufficiente la sola a produrre l’evento, avuto riguardo alla conoscenza da parte dell’imputato del tratto stradale ove si e’ prodotto il sinistro mortale, della nota vicinanza di un locale notturno e dell’andirivieni degli avventori del medesimo, delle stesse condizioni di non illuminazione della strada e quindi della necessita’ di moderare la natura anche per il possibile attraversamento improvviso di pedoni.
4. La sentenza, dunque, affronta, in modo coerente, la prevedibilita’ dell’evento, recependo il c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l’esclusione o la limitazione di responsabilita’ in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusivita’ del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilita’ in relazione alla prevedibilita’ del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti.
5. Ed invero, “In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui purche’ questo rientri nel limite della prevedibilita’. (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 – dep. 11/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 – dep. 01/06/2017, Mulas, Rv. 26999701) tanto che “l’obbligo di moderare adeguatamente la velocita’, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017 -dep. 23/05/2017, Luciano, Rv. 27017601).
6. Cio’ che va valutato, nella specifica situazione di fatto, e’ la ragionevole prevedibilita’ della condotta della vittima, ma anche la possibilita’ di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento, per il caso del concretizzarsi del pericolo temuto, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui, cosi’ come alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima o di terzi.
Ora, il comportamento richiesto al conducente, in questa ipotesi, era proprio quello descritto sia dall’articolo 141 C.d.S., comma 2 secondo cui “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita’ e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” che dall’articolo 145 C.d.S. che stabilisce l’obbligo dei conducenti, che si approssimino ad un’intersezione di “usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Ebbene, non puo’ dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi sia un pedone che in ora notturna, in zona priva di illuminazione, ma frequentata dagli avventori di un locale notturno – circostanza questa nota all’imputato, stante la sua residenza nel medesimo comune – attraversi la strada in un punto privo di strisce pedonali. In una simile situazione, infatti, l’ostacolo non puo’ dirsi improvviso, proprio per la nota vicinanza del locale e del traffico pedonale adesso connesso. E’ chiaro, inoltre, che in una simile situazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la velocita’ deve essere costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo di visibilita’ al fine di consentire al conducente l’esecuzione utile della manovra di arresto, considerato il tempo psicotecnico di reazione nell’ipotesi in cui si profili un ostacolo improvviso.
7. D’altro canto – ed anche al di la’ della constatazione della mancanza di autosufficienza del ricorso che non riporta, ne’ richiama adeguatamente, le risultanze istruttorie e la consulenza di parte – le considerazioni che precedono consentono di superare quell’errore di calcolo, relativo ai tempi di avvistamento, contenuto nella sentenza di primo grado e rilevato dal giudice dell’appello, perche’, come ben argomentato da quest’ultimo, la distanza piu’ ridotta ed il tempo di attraversamento, notevolmente inferiore a quello indicato dal provvedimento gravato, non fanno venir meno l’incidenza della condotta caratterizzata da un’andatura inadeguata alle condizioni di tempo di luogo, tale da non consentire un’efficace manovra di emergenza- sul prodursi dell’evento dannoso. Come sostenuto della Corte felsinea, invero, la condotta alternativa lecita, che avrebbe potuto scongiurare un esito tanto drammatico, era possibile semplicemente mantenendo una velocita’ adeguata alle circostanze. Parimenti, non puo’ che essere respinta la doglianza relativa all’efficienza causale sinergica dello stato di ebbrezza. La Corte, per la verita’, lungi dall’affermare che lo stato di ebbrezza alcolica abbia costituito causa unica determinante il sinistro, si e’ limitata ad affermare che le tracce di frenata, rinvenute oltre il punto di impatto, consentivano di affermare la mancata percezione anticipata dell’ostacolo semovente, cosi’ dimostrando la significativa distrazione dell’imputato, elemento questo indicatore dell’incidenza dell’assunzione di bevande alcoliche sul mantenimento di una condotta inadeguata.
8. La sentenza, confermativa della decisione del giudice di primo grado – come corretta dalla sentenza qui impugnata in ordine ai tempi di attraversamento e la distanza al momento dell’avvistamento – appare del tutto scevra da vizi logici e pienamente coerente con il quadro probatorio illustrato, il che implica il rigetto del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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