In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 3 agosto 2018, n. 20502.

La massima estrapolata:

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina una violazione dei criteri di scelta, per la quale l’art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012, prevede l’applicazione del comma 4 dell’art. 18 novellato della l. n. 300 del 1970, norma che riguarda tutte le modalità di applicazione dei suddetti criteri e, quindi, non solo l’errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati, ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti.

Sentenza 3 agosto 2018, n. 20502

Data udienza 6 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28575-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6586/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/09/2015 R.G.N. 79/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torre Annunziata, accogliendo l’opposizione attivata ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, commi 51 e ss. da (OMISSIS), ha dichiarato la illegittimita’ del licenziamento collettivo intimato a quest’ultima ai sensi della L. n. 223 del 1991, con comunicazione in data 25.10.2013, condannando la datrice di lavoro (OMISSIS) spa alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al pagamento in suo favore delle somme a titolo di indennita’ risarcitoria pari a 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, accessori e spese di lite.
2. Con la sentenza n. 6586/2015 la Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dalla societa’ ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 58.
3. A fondamento del decisum i giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) l’eccezione di inammissibilita’ dell’opposizione, per essere stato mutato il thema decidendum rispetto a quello formulato con l’originario atto introduttivo, non era fondata perche’ le difese della fase di opposizione comunque erano coerenti e nei limiti delle richieste e delle prospettazioni di fatto e giuridiche avanzate nella fase sommaria; 2) la chiusura del punto di ristorazione, all’interno dell’area di servizio della rete autostradale “(OMISSIS)”, non poteva essere considerata quale cessazione di un attivita’ di una unita’ produttiva dotata di indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si esaurisse per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attivita’ aziendale; 3) conseguentemente, l’omessa esplicitazione dei criteri di scelta, con riferimento al complesso aziendale o quanto meno alle altre unita’ produttive facenti parte del medesimo territorio, integrava un vizio sostanziale per violazione stessa dei criteri di scelta; 4) la societa’ datrice di lavoro non aveva allegato ne’ provato la possibilita’ di collocare la lavoratrice in altra unita’ produttiva ovvero che al riguardo vi fosse stato un rifiuto al trasferimento da parte della stessa.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) spa affidato a quattro motivi.
5. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
6. La societa’ ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (OMISSIS) spa denuncia l’omesso esame, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, dei seguenti fatti storici, decisivi per il giudizio, oggetto di discussione in quanto allegati ritualmente dalla societa’, e cioe’: a) che in ciascun punto vendita della societa’, tra cui anche quello cessato di (OMISSIS), si esauriva per intero il ciclo relativo ad una frazione dell’attivita’ complessiva aziendale; b) che il punto vendita di (OMISSIS), al pari degli altri punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, aveva indipendenza tecnica, economica ed amministrativa; c) che il punto vendita di (OMISSIS) aveva una dotazione di personale dedicata, a nulla rilevando i trasferimenti (non impugnati nel presente giudizio) e comunque giustificati da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; d) che il punto vendita di (OMISSIS) aveva un proprio responsabile dirigente l’unita’ produttiva, il quale definiva le modalita’ di espletamento dell’attivita’, determinava gli ordini delle merci, etc.; e) che il punto vendita di (OMISSIS) aveva locali ed attrezzature esclusive.
2. Con il secondo motivo si censura, in via subordinata al precedente motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 300 del 1970, articolo 35, articolo 2103 c.c. e L. n. 223 del 1991, articolo 24 laddove era stato escluso dalla Corte di merito che il punto di ristoro della societa’ di (OMISSIS), allocato in un’area di servizio autostradale e caratterizzato dai fatti storici di cui sopra, costituisse una unita’ produttiva autonoma, aderendo ad una tesi in contrasto con quanto previsto dalle suddette disposizioni e ai principi affermatisi in tema di trasferimento dei lavoratori ex articolo 2103 c.c. e di trasferimento di azienda disciplinato dall’articolo 2112 c.c..
3. Con il terzo motivo la ricorrente sii duole della violazione e falsa applicazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 223 del 1991, articoli 4, 5 e 24 laddove la Corte territoriale aveva ritenuto che si appalesasse illegittima ogni decisione del datore diretta a limitare l’ambito di selezione ad un singolo punto vendita se cio’ non fosse stato strettamente giustificato dalle concrete ed effettive ragioni che avevano condotto alla scelta di riduzione del personale, perche’ tale interpretazione avrebbe comportato, ove recepita, effetti paradossali e, cioe’, il licenziamento di soggetti addetti ad unita’ produttive allocate a centinaia di chilometri rispetto a quella ove si era registrato l’esubero.
4. Con il quarto motivo la societa’ lamenta la violazione e falsa applicazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 223 del 1991, articoli 4, 5 e 24 nonche’ la L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, laddove e’ stato ritenuto, dai giudici di merito, che l’omessa esplicitazione dei criteri di scelta con riferimento al complesso aziendale o quanto meno alle altre unita’ produttive facenti parte del medesimo territorio integrasse “un vizio sostanziale dei criteri di scelta….. con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ed indennitaria di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 3”, confondendo, quindi, un vizio di natura formale con il preteso vizio di natura sostanziale, costituito dalla violazione dei criteri di scelta per non essere stata effettuata la comparazione con i lavoratori addetti ai punti vendita dell’intero complesso aziendale.
5. Il primo motivo e’ inammissibile.
6. Si verte, infatti, nella ipotesi di cd. “doppia conforme”, prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2 conv. con modific. dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi di appello con ricorso depositato dal giorno 11.9.2012), per cui il motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal Decreto Legge n. 83 citato, articolo 54, comma 3 ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11.9.2012) e’ inammissibile concernendo l’esame di questioni di fatto.
7. Giova precisare che il combinato disposto delle suddette disposizioni e’ applicabile anche al giudizio di cassazione avverso la sentenza che decide i reclami proposti con il cd. rito “Fornero” (cfr. Cass. 29.10.2014 n. 23021).
8. Il secondo motivo e’ infondato.
9. La Corte territoriale correttamente ha individuato il concetto di “singola unita’ produttiva” in quella articolazione dell’azienda che si caratterizza per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attivita’ produttiva aziendale, in quanto cio’ sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale e non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 13705/2012; Cass. n. 26376/2008; Cass. n. 14612/2006).
10. Del resto tale impostazione e’ conforme all’insegnamento della Corte Costituzionale (Corte Cost. sent. n. 55 del 6.3.1974) secondo cui l’unita’ produttiva si caratterizza all’interno della organizzazione imprenditoriale per il carattere della autonomia, cosi’ dal punto di vista economico-strutturale, come da quello finalistico o del risultato produttivo nella piu’ vasta area del mercato dei beni e dei servizi, con la individuazione, quindi, di due criteri: uno economico-strutturale, che pone l’accento sulla struttura organizzativa configurata dall’imprenditore; l’altro finalistico o del risultato produttivo che da’ rilevanza all’unita’ produttiva in quanto entita’ aziendale idonea a produrre beni o servizi.
11. Con accertamento in fatto, poi, insindacabile in questa sede perche’ logicamente e congruamente motivato, i giudici del merito hanno sottolineato, a sostegno della propria tesi, da un lato la sostanziale omogeneita’ delle attivita’ svolte dai dipendenti addetti allo specifico servizio di ristorazione con quelli addetti agli altri punti vendita distribuiti nel territorio limitrofo o in quello nazionale, non incidendo, se non in modo marginale, le possibili differenze relative alle modalita’ di espletamento della prestazione relativa allo specifico punto vendita; dall’altro, che i dipendenti non erano alle dirette dipendenze del punto vendita cosicche’ con la chiusura di (OMISSIS) non poteva certamente ritenersi venuto meno il vincolo economico-gestionale che legava tale unita’ all’intero complesso aziendale.
12. Sotto il profilo della verifica della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla legge, unica attivita’ consentita in sede di legittimita’ con riferimento alla denunziata violazione di legge, non si rileva, pertanto, alcun vizio nella gravata sentenza che, di conseguenza, ha poi ritenuto che correttamente la comparazione dei lavoratori da porre in mobilita’ dovesse interessare necessariamente non solo la struttura di (OMISSIS).
13. Il terzo motivo non e’ conferente alla ratio decidendi perche’ nella sentenza impugnata e’ specificato (punti 14 e 15 della motivazione) che la societa’ non aveva proprio prospettato, e neppure dimostrato, la possibilita’ di collocare la lavoratrice in altra unita’ produttiva e, quindi, anche in altre unita’ produttive facenti parte del medesimo territorio, ovvero che vi sia stato un rifiuto ad un siffatto trasferimento. Ne consegue che non coglie nel segno la dedotta violazione di legge, nei termini in cui e’ stata formulata, relativamente agli effetti paradossali che la interpretazione normativa adottata avrebbe potuto determinare, perche’ non vi e’ stata, nella fattispecie in esame, neanche la prospettazione di un diverso collocamento anche in posti relativamente vicini e compresi nello stesso ambito territoriale.
14. Il quarto motivo, infine, e’ anche esso infondato.
15. La Corte territoriale si e’ adeguata al principio statuito in sede di legittimita’ (cfr. Cass. 26.9.2016 n. 18847), cui si intende dare seguito, secondo il quale qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a piu’ unita’ produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilita’, tenga conto unilateralmente dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale la L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1 come sostituito dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 46 prevede l’applicazione del novellato L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4 norma che riguarda tutte le modalita’ di applicazione dei suddetti criteri e, quindi, non solo l’errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati ma anche le modalita’ con cui essi sono attribuiti.
16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
17. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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