Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21983.
La massima estrapolata:
Nel caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata (o divenuta inefficace), l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione potrebbe sussistere solo in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, a condizione che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato.
Sentenza 17 maggio 2018, n. 21983
Data udienza 14 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgi – rel. Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/06/2017 emessa dal Tribunale dell’Aquila;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
udito l’avvocato (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale dell’Aquila, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del 16 maggio 2017, con cui il G.i.p. del Tribunale di Teramo aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS), in ordine a tre distinti episodi di corruzione (capi 14, 15 e 16).
2. Gli avvocati (OMISSIS) e Elena Concordia, nell’interesse dell’indagato, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con riferimento ai tre capi di imputazione provvisoria, vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’articolo 319 cod. pen..
Inoltre, i difensori hanno contestato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
3. Preliminarmente si deve rilevare che in data 3 agosto 2017 la misura degli arresti domiciliari e’ stata sostituita con quella della presentazione alla polizia giudiziaria, misura che, nelle more del ricorso per cassazione, e’ stata revocata il 26 ottobre 2017.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che nel caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata (o divenuta inefficace), l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione potrebbe sussistere solo in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, a condizione che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/1272010, Testini, Rv. 249002).
Tale condizione non si e’ verificata nel caso in esame, sicche’ deve riconoscersi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che per questo deve essere dichiarato inammissibile.
Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto si ritiene che il ricorrente non debba essere condannato ne’ alle spese processuali ne’ al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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