Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilita’, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21984.

La massima estrapolata:

Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilita’, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorita’ procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21984

Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgi – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/06/2017 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso, nel procedimento a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il G.i.p. del Tribunale di Campobasso ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti magistrati componenti del collegio del Tribunale civile di Chieti, indagati del reato di cui all’articolo 323 cod. pen., sulla base di un esposto presentato da (OMISSIS), che li accusava di avere deciso il ricorso elettorale, dallo stesso proposto, contro la nomina di (OMISSIS) a sindaco del Comune di Rapino, nonostante i predetti magistrati si trovassero in una situazioni di incompatibilita’.
Il G.i.p. ha ritenuto che, nella specie, non vi fosse un obbligo di astensione da parte degli indagati e, conseguentemente, ha escluso la sussistenza del reato di abuso di ufficio, precisando, inoltre, che della fattispecie incriminatrice difettano gli elementi della violazione di legge e della doppia ingiustizia, oltre che dell’elemento soggettivo.
2. Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), in qualita’ di persona offesa dal reato.
Nel ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli articoli 409 c.p.p., comma 2, e articolo 127 c.p.p., comma 5, nonche’ violazione del contraddittorio.
In particolare, si eccepisce la nullita’ dell’ordinanza per la mancata presenza del pubblico ministero all’udienza camerale; inoltre, si lamenta che il G.i.p. abbia escluso che per (OMISSIS) e (OMISSIS) sussistesse l’obbligo di astenersi.
In data 29 novembre 2017 (OMISSIS) ha depositato una memoria difensiva, ribadendo i motivi gia’ dedotti e allegando ulteriore documentazione.
3. Preliminarmente si rileva che il ricorso e’ stato proposto personalmente dal (OMISSIS), in qualita’ di persona offesa.
Secondo una giurisprudenza consolidata, che ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilita’, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorita’ procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata (Sez. U, n. 47473 del 27/09/2007, Lo Mauro, Rv. 237854).
4. Ne consegue che il ricorso in questione deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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