Misure di prevenzione: l’eventuale annullamento del decreto applicativo della misura non determina il mancato rispetto del termine di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, comma 6

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21980.

Le massime estrapolate:

L’eventuale annullamento del decreto applicativo della misura non determina il mancato rispetto del termine di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, comma 6, che stabilisce la inefficacia del provvedimento ove non venga pronunciata definito il giudizio di appello entro un anno e sei mesi dal deposito della impugnazione.
Le censure relative alla motivazione del decreto pronunciato dal Tribunale, anche ove consistessero nella assenza di motivazione, non sono proponibili con l’impugnazione della decisione di appello, che e’ tenuta a integrare la insufficiente motivazione del primo provvedimento ed anche, eventualmente, a redigere ex novo la motivazione mancante.
La natura preventiva, e non sanzionatoria, delle misure di prevenzione consente la applicazione retroattiva della novella legislativa che ha esteso la misura di prevenzione della confisca anche ai soggetti qualificati da cd. pericolosita’ generica.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21980

Data udienza 26 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) nato il 23/06/1946 a MONTEFALCO
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 01/03/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELE BIANCHI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto pronunciato in data 1.3.2017 la Corte di appello di Perugia ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto, pronunciato in data 5.2.16 dal Tribunale di Perugia, che aveva applicato a (OMISSIS) la misura di prevenzione personale dell’obbligo di soggiorno e la confisca di immobili, siti nel territorio del Comune di (OMISSIS), intestati alla figlia (OMISSIS), e beni, costituiti dalla azienda della ditta individuale impresa edile (OMISSIS), del medesimo (OMISSIS).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo, con unico motivo, violazione di legge per essere stata disposta la misura di prevenzione reale nonostante che l’originaria proposta del questore, datata 14.5.2013, avesse perso efficacia a seguito dell’esito del primo procedimento instaurato, definito con provvedimento in data 6.5.2015 della Corte di appello, che aveva annullato il decreto, pronunciato in data 17.12.2013, del Tribunale di Perugia per vizio processuale relativo all’avviso di fissazione dell’udienza, risultando ormai decorso il termine di 30 giorni dalla proposta del questore.
Il motivo ha denunciato anche assenza di motivazione, in quanto il decreto 5.2.2016 del Tribunale aveva copiato il contenuto del primo provvedimento, poi annullato, e il decreto impugnato si era limitato a sostenere che il Tribunale aveva fatto proprio il primo provvedimento.
Il motivo ha denunciato la illegittimita’ della disposta confisca del bene immobile, di proprieta’ di (OMISSIS), sito in (OMISSIS), sul rilievo che era stato acquistato nel 1981, epoca rispetto alla quale la pericolosita’ di (OMISSIS) era da escludere.
In particolare, la difesa ha dedotto che in altro procedimento di prevenzione, definito nel 1997, si era affermata la pericolosita’ di (OMISSIS) solo dal novembre 1995; che negli anni 1980 e 1981 (OMISSIS) era stato condannato solo per reati di guida senza patente e di assegni privi di copertura; infine, che alla diffida emessa nel 1973 non era seguita alcuna richiesta di misura di prevenzione.
Viene inoltre denunciato violazione del diritto di difesa avendo la misura riguardato immobile acquistato nel 1981, epoca assai precedente rispetto alla proposta del Questore.
Infine, viene dedotta la illegittimita’ della confisca sui beni aziendali per assenza di pericolosita’ di (OMISSIS) sia con riferimento alla data di costituzione della impresa edile che al periodo di attivita’ della medesima, costituita proprio perche’ le prescrizioni della misura di prevenzione applicata nel 1997 avevano imposto a (OMISSIS) di darsi a un lavoro.
3. Il Procuratore generale ha depositato tardivamente requisitoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivi, in parte, manifestamente infondati e, in parte, non consentiti e comunque genericamente formulati, e quindi va dichiarato inammissibile.
1. In relazione alla violazione di norme processuali, il collegio osserva che il ricorso ripropone quanto dedotto con il primo motivo di appello avverso il decreto del Tribunale di Perugia, sostenendo la nullita’ di quel decreto, in quanto pronunciato in violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 7, che prescrive al Tribunale di provvedere entro trenta giorni dalla proposta del Questore.
La giurisprudenza ha precisato che il menzionato termine ha natura ordinatoria, non essendo la sua violazione in alcun modo sanzionata (Sez. 1, 24.3.2015, Lin, Rv. 263963).
Si deve aggiungere che l’eventuale annullamento del decreto applicativo della misura non determina il mancato rispetto del termine di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, comma 6, che stabilisce la inefficacia del provvedimento ove non venga pronunciata definito il giudizio di appello entro un anno e sei mesi dal deposito della impugnazione (Sez. 6, 19.9.2017, Vinci, Rv. 271384; Sez. 6, 11.10.2017, Pomilio, Rv. 272231).
Il motivo e’ dunque manifestamente infondato.
2. Il ricorso censura, come ” generico e sintetico”, il decreto impugnato nella parte in cui ha respinto il motivo di gravame relativo alla motivazione per relationem del decreto del Tribunale.
Il collegio rileva che le censure relative alla motivazione del decreto impugnato sono formulate solo genericamente e, comunque, riguardano l’adeguatezza della motivazione, vizio che non e’ deducibile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, comma 3, con ricorso per cassazione.
Si deve aggiungere che le censure relative alla motivazione del decreto pronunciato dal Tribunale, anche ove consistessero nella assenza di motivazione, non sono proponibili con l’impugnazione della decisione di appello, che e’ tenuta a integrare la insufficiente motivazione del primo provvedimento ed anche, eventualmente, a redigere ex novo la motivazione mancante (Sez. Un. 27.11.2008, Rotunno, Rv. 244118).
3. In relazione alla legittimita’ del provvedimento di confisca, il ricorso rileva che era stata ritenuta la pericolosita’ di (OMISSIS) in riferimento a periodi temporali precedenti rispetto alla proposta del Questore; inoltre, la pericolosita’ di (OMISSIS) sarebbe stata ritenuta con riferimento al 1981 nonostante la preclusione conseguente all’esito di un procedimento di prevenzione definito nel 1998; infine, illegittima sarebbe anche la confisca dei beni aziendali di (OMISSIS), in quanto la relativa impresa sarebbe stata attivata proprio in osservanza delle prescrizioni della misura di prevenzione all’epoca disposta nei confronti del medesimo.
3.1. Quanto alla legittimita’ della confisca di beni acquistati in epoca antecedente alla proposta del Questore, la giurisprudenza ha chiarito che l’accertamento del periodo temporale in cui il proposto era stato socialmente pericoloso costituisce il “perimetro cronologico” della misura di prevenzione reale, di tal che sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati nel periodo di pericolosita’.
Inoltre, la natura preventiva, e non sanzionatoria, delle misure di prevenzione consente la applicazione retroattiva della novella legislativa che ha esteso la misura di prevenzione della confisca anche ai soggetti qualificati da cd. pericolosita’ generica (Sez. Un. 26.6.2014, Spinelli, Rv. 262604; Sez. 6, 17.5.2017, Lamberti, Rv. 270710).
Il motivo proposto e’, quindi, manifestamente infondato.
3.2. Quanto all’accertamento della pericolosita’ di (OMISSIS) nella contestualita’ dell’acquisto dei beni siti in Trevi (anno 1981) e dei beni aziendali (anno 1998), il ricorso risulta formulato genericamente, senza considerare la specifica motivazione resa sul punto dal decreto impugnato.
Il motivo si limita a evidenziare che un precedente provvedimento di applicazione di misura di prevenzione personale non aveva esteso il giudizio di pericolosita’ sino all’anno 1981, deduzione gia’ proposta con l’atto di appello ed esaminata dalla Corte di appello con motivazione, che non ha ricevuto alcuna specifica censura con il ricorso per cassazione.
Il decreto impugnato ha motivato anche l’accertamento delle pericolosita’ di (OMISSIS) nel periodo contestuale all’avvio della attivita’ di impresa, ma il ricorso non ha proposto alcun rilievo critico specifico.
Il motivo risulta quindi inammissibile per genericita’.
4. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in Euro 2.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *