Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21929.
Le massime estrapolate:
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero puo’ costituire reato qualora sussistano le condizioni di validita’ di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli articoli 135 e 136 C.d.S.
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero puo’ costituire reato, a norma degli articolo 477 e 482 c.p., qualora sussistano le condizioni di validita’ di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli articoli 135 e 136 C.d.S.
Sentenza 17 maggio 2018, n. 21929
Data udienza 17 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICCOLI Grazia – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. AMATORE Robert – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROBERTO AMATORE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza a carico dell’odierno imputato per il reato di cui agli articoli 477 e 482 c.p. per aver falsificato una patente di guida peruviana alterandone la data di scadenza.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, vizio argomentativo in relazione alla affermata efficacia pubblicistica della patente falsificata in relazione all’articolo 135 C.d.s..
1.1.1 Si ricorda da parte della difesa che la norma da ultimo citata prevede l’inefficacia, come titolo abilitativo, della patente straniera non solo a condizione che il cittadino straniero non sia residente in Italia da oltre un anno ma anche che, unitamente alla medesima patente, sia in possesso di permesso internazionale di guida ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.
Si evidenzia, pertanto, un’omessa motivazione proprio in relazione a questi due ultimi requisiti che rivestivano rilevanza dirimente per stabile se la patente oggetto di falsificazione fosse valida o meno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ infondato.
2.1 La motivazione impugnata e’ giuridicamente corretta e scevra dai lamentati vizi argomentativi.
2.2 Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero puo’ costituire reato qualora sussistano le condizioni di validita’ di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli articoli 135 e 136 C.d.S.(in un caso, la Corte, con riferimento a patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorita’ della Costa d’Avorio, ha ritenuto che essa, pur non assumendo validita’ come documento di identificazione personale, possa costituire documento che, nei limiti delle richiamate disposizioni, puo’ avere validita’ come permesso per la conduzione di veicoli, e come tale essere ricompresa nell’ambito di applicazione del reato previsto dagli articoli 477 e 482 c.p., cosi’ Cass., Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007 – dep. 27/03/2007, P.G. in proc. Aghohawa, Rv. 236180).
Orbene, il principio e’ stato anche piu’ recentemente riaffermato dalla Corte di legittimita’ nell’arresto reso da questa Sezione con la sentenza n. 9268 del 02/12/2014 (dep. 03/03/2015, Ndiaye, Rv. 262963) con l’ulteriore affermazione che “la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero puo’ costituire reato, a norma degli articolo 477 e 482 c.p., qualora sussistano le condizioni di validita’ di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli articoli 135 e 136 C.d.S.”.
2.2.1 Cio’ posto, ritiene la Corte come la doglianza sollevata dalla parte ricorrente sia infondata proprio in ragione dell’accertamento correttamente operato dalla Corte ambrosiana in ordine alla validita’ della patente contraffatta ad autorizzare alla guida in Italia.
Affermato invero il principio, in diritto, secondo cui la falsificazione non integra il reato contestato laddove il documento non abbia alcuna validita’ nel territorio italiano, ne’ sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, ne’ tanto meno sotto il profilo della identificazione della persona, la Corte di merito ha correttamente eseguito tale controllo di validita’ con giudizio che non puo’ certo essere censurato, nel merito, in questa sede di legittimita’ e che, peraltro, e’ esente dalla lamentata violazione dell’articolo 135 C.d.s.. Tale giudizio ha correttamente scrutinato il profilo di validita’ del titolo abilitativo alla guida, collegato alla condizione, espressamente prevista dal sopra menzionato articolo 135, che il cittadino straniero non sia residente in Italia da oltre un anno.
Non coglie nel segno l’obiezione sollevata dalla difesa del ricorrente secondo cui il controllo giudiziale avrebbe dovuto estendersi, per verificare la validita’ della patente straniera, anche alle ulteriori condizioni relative al possesso da parte dello straniero del permesso internazionale di guida ovvero della traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente, atteso che quest’ultimi non incidono sulla validita’ intrinseca del predetto titolo abilitativo, costituendo solo documenti accompagnatori della patente la cui mancanza non puo’ interferire, pertanto, sull’efficacia e validita’ del documento abilitativo alla guida in Italia.
Ne consegue che correttamente la Corte distrettuale ha verificato la sussistenza della condizione della residenza dello straniero nel territorio nazionale che costituisce il profilo integrante la validita’ della patente straniera anche nel nostro territorio (con il solo limite annuale fissato dal detto articolo 135).
Pertanto, l’accertamento della validita’ della patente straniera (di cui, peraltro, non e’ contestabile la falsificazione nella data di scadenza da parte del ricorrente quale mandante) comporta la integrazione del reato di cui agli articoli 477 e 482 c.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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