In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale – la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21926.

Le massime estrapolate:

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale – la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo puo’ essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la societa’ fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali;

L’applicazione dell’indulto puo’ essere proposta nel giudizio di legittimita’ soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l’imputato abbia diritto al beneficio, e non invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l’applicazione al giudice dell’esecuzione. Ne consegue che, allorche’ non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l’applicazione dell’indulto, la questione non e’ deducibile in cassazione.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21926

Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/04/2014 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROBERTO AMATORE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa MIGNOLO OLGA che conclude per l’inammissibilita’;
l’avvocato (OMISSIS), insiste per l’accoglimento del ricorso e chiede l’applicazione dell’indulto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, vizio di motivazione.
Si evidenzia – in riferimento alla motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alla distrazione dei corrispettivi delle vendite di immobili siti in (OMISSIS) – che la difesa, gia’ nei motivi di gravame, aveva evidenziato che una parte del detto corrispettivo era stato pagato attraverso l’accollo del mutuo esistente sugli immobili compravenduti e che, pertanto, era necessario rinnovare la istruzione dibattimentale per accertare la predetta circostanza.
Sul punto si deduce l’insufficienza della risposta argomentativa fornita dalla Corte distrettuale che, per giustificare il giudizio di penale responsabilita’ dell’imputato, aveva evidenziato che la sparizione di ingenti somme percepite dalle compravendite immobiliari integrava comunque la contestata distrazione la cui realizzazione non poteva essere esclusa anche da un parziale accollo del mutuo insistente sugli immobili stessi.
Si osserva che, comunque, l’allegata circostanza di pagamento di almeno una parte del corrispettivo delle compravendite immobiliare attraverso l’accollo del mutuo doveva essere oggetto di scrutinio per lo meno per la valutazione di una minor distrazione contestabile all’imputato ed ancora per la graduazione della pena inflitta.
Evidenzia inoltre la difesa che le operazioni di dilazione dei pagamenti dei crediti alle societa’ debitrice della fallita non potevano essere considerate come condotte dissipative perche’ si giustificavano come le uniche condotte idonee a consentire un possibile recupero dei crediti, operazioni che, comunque, si giustificavano come “infragruppo”, con la previsioni di vantaggi compensativi anche per la societa’ fallita.
1.2 Con un secondo motivo si articola vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, motivazione che non avrebbe comunque tenuto nella debita considerazione il pregiudizio economico piu’ contenuto stimabile rispetto alle distrazioni originariamente contestate in ragione della considerazione dell’accollo del mutuo da parte degli acquirenti, nonche’ la natura infragruppo delle ipotizzate condotte distrattive e dissipative e, comunque, l’atteggiamento collaborativo assunto dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ inammissibile.
In termini generali, va osservato come la parte ricorrente riproponga le medesime doglianze gia’ articolate nei motivi di gravame ed alle quali la Corte capitolina aveva fornito adeguata e corretta risposta motivazionale, con la quale, peraltro, la difesa del ricorrente non si e’ confrontata compiutamente.
Gia’ questa preliminare osservazione rende evidente la genetica inammissibilita’ del ricorso introduttivo.
2.1 Venendo, comunque, ad esaminare partitamente i singoli motivi di censura, occorre evidenziare che gia’ la prima doglianza si presenta come manifestamente infondata.
2.1.1 Orbene, la motivazione resa dalla Corte distrettuale in punto di ricostruzione del profilo della distrazione relativa alla spoliazione dalle casse sociali dei corrispettivi della compravendita degli immobili sopra ricordati in premessa e’ del tutto corretta e condivisibile, atteso che, a fronte di una contestazione che incentra la condotta distrattiva sui corrispettivi delle vendite, l’ulteriore questione allegata dalla difesa del pagamento di una parte del prezzo da parte degli acquirenti tramite l’accollo del mutuo ipotecario che insisteva sugli immobili assume scarsa rilevanza probatoria e decisoria. Ed invero, non puo’ essere trascurato che, per un verso, l’oggetto della condotta distrattiva era proprio il corrispettivo che doveva gia’ considerarsi calcolato al netto dell’eventuale accollo e che, per altro verso, l’accollo – per stessa ammissione della difesa – risguardava solo una parte del corrispettivo delle compravendite immobiliari, di talche’ non poteva certo essere negata la consumazione della condotta distrattiva almeno per questa parte del prezzo non “coperta” dell’accollo stesso.
2.1.2 Ma anche la doglianza sollevata in riferimento alla condotta dissipativa contestata per le dilazioni di pagamento e’ reiterativa delle censure mosse in sede di gravame in relazione alle quali la Corte di merito aveva fornito, anche in tal caso, ampia e condivisibile risposta argomentativa.
Sul punto risultava irragionevole ed ingiustificata – spiega correttamente il giudice ricorso – la dilazione di pagamento concessa proprio a societa’ facenti capo alla persona dell’amministratore della societa’ fallita, con cio’ rendendo evidente – si aggiunga – la volonta’ dell’imputato di svuotare economicamente e patrimonialmente la societa’ avviata al fallimento a tutto vantaggio delle altre societa’ del “gruppo” beneficiarie delle menzionate dilazioni.
2.1.2.1 La ulteriore allegazioni sulla esistenza, comunque, di vantaggi compensativi in favore della societa’ fallita in relazione alla predetta condotta dissipativa e’ del tutto generica e, dunque, gia’ sotto tale preliminare profilo, inammissibile perche’ non spiega quale vantaggio sarebbe disceso dalle concesse dilazioni di pagamento in favore della fallita.
Sul punto, e’ insegnamento di questa Corte quello secondo cui – in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale – la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo puo’ essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la societa’ fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16206 del 02/03/2017 Ud. (dep. 31/03/2017) Rv. 269702; si legga anche Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 21/02/2013 Ud. (dep. 09/05/2013) Rv. 255646).
3. Deve inoltre precisarsi che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilita’ di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass. Sez. Un. n. 32 del 22.11.2000; Cass. n. 18641/2004). In buona sostanza, si e’ ritenuto che, trattandosi di un atto di parte meramente apparente e come tale improduttivo di effetti, esso e’ inidoneo a determinare l’accesso all’ulteriore stato e grado del processo, non determinando la costituzione di un valido rapporto processuale e cio’ comportando che non scatta l’obbligo, previsto dall’articolo 609 c.p.p., comma 2, di decidere sulle questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, tra le quali rientra la prescrizione.
3.1 Pertanto la dichiarata inammissibilita’ del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata relativamente al capo a della imputazione per il quale il termine di prescrizione deve essere fissato al 17 luglio 2014.
4. Da ultimo, va rilevata anche l’inammissibilita’ della richiesta di applicazione dell’indulto avanzata dal difensore per la prima volta in udienza in Cassazione.
4.1 Sul punto giova ricordare che l’applicazione dell’indulto puo’ essere proposta nel giudizio di legittimita’ soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l’imputato abbia diritto al beneficio, e non invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l’applicazione al giudice dell’esecuzione. Ne consegue che, allorche’ non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l’applicazione dell’indulto, la questione non e’ deducibile in cassazione ( cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11851 del 18/02/2004 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 228634 Sez. 4, Sentenza n. 7944 del 27/06/2013 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 259312).
5. Alla inammissibilita’ consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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