In ordine alla circostanza aggravante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 1

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21925.

 

La massima estrapolata:

 

In ordine alla circostanza aggravante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 1, secondo cui l’entita’ del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale.

Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’articolo 648-bis c.p., comma 1, non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato ed essendo sufficienti l’operazione di svuotamento del patrimonio aggredibile dalla curatela e il successivo deflusso del denaro nel conto corrente di un soggetto del tutto estraneo alla compagine societaria.

 

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21925

Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nata il (OMISSIS);
(OMISSIS) nata il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nata il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa PAOLA BORRELLI;
Udito il Sostituto Procuratore Dott.ssa MIGNOLO OLGA, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori, che hanno concluso come segue:
l’avvocato (OMISSIS) ha chiesto l’accoglimento dei motivi del ricorso;
l’avvocato (OMISSIS), per l’imputato n. 4) si e’ riportato ai motivi di ricorso; per l’imputato n. 5), ha insistito per l’annullamento della sentenza; per l’imputato n. 7), ha chiesto l’accoglimento dei motivi del ricorso; per gli imputati nn. 6), 10), 11), si e’ riportato ai motivi del ricorso;
l’avvocato (OMISSIS) ha chiesto l’annullamento della sentenza; l’avvocato (OMISSIS), si e’ riportato ai motivi di ricorso, contestualmente depositando memoria ex articolo 121 c.p.p..
l’avvocato (OMISSIS) si e’ riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 novembre 2009, il Tribunale di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento al fallimento della societa’ ” (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS)” (dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli del 21 maggio 2003).
I fatti di bancarotta (consistiti nella distrazione, successiva al fallimento, di beni personali del (OMISSIS) a favore della figlia) sono stati ascritti al (OMISSIS) nella sua qualita’ di socio illimitatamente responsabile fallito in proprio e alla (OMISSIS) quale concorrente estranea nel reato proprio.
Con la stessa pronuncia il Tribunale, sempre per quanto qui di interesse, condannava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 648-bis c.p. perche’, senza concorrere nel reato di bancarotta, operavano in modo da ostacolare la provenienza da delitto delle somme sottratte alla procedura concorsuale relativa alla suddetta societa’, loro pervenute a seguito di operazioni di trasferimento effettuate direttamente dai falliti o da soggetti che, a loro volta, le avevano ricevute da questi ultimi. Va precisato, con riferimento alle posizioni di tutti i soggetti condannati per riciclaggio – ad eccezione di (OMISSIS) – che il denaro proveniva da altra articolazione della condotta bancarottiera (capo A2), ascritta a (OMISSIS) ed a (OMISSIS), soci della societa’ fallita e contro i quali non si procede in questa sede.
2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 27 giugno 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado, procedendo, tuttavia, alla rideterminazione della pena inflitta ai soggetti imputati del reato di riciclaggio.
3. Avverso la pronuncia della Corte territoriale gli imputati hanno ritualmente proposto ricorso per cassazione.
4. Con un unico atto sottoscritto dall’Avv. (OMISSIS) hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
4.1. (OMISSIS) ha affidato il ricorso a due motivi.
4.1.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge quanto all’applicazione della circostanza aggravante della L. Fall., articolo 219, comma 1 e vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione della circostanza attenuante di cui alla L. Fall., articolo 219, u.c..
Si sostiene che la Corte avrebbe ritenuto la sussistenza della contestata aggravante – e conseguentemente avrebbe escluso la suddetta attenuante omettendo di valutare le doglianze difensive contenute in uno specifico motivo di appello dedicato all’attenuante, nonche’ stravolgendo le emergenze probatorie (come la circostanza che la gestione in titoli e il conto corrente fossero cointestati alla propria moglie) e confondendo il danno derivante dalle condotte contestate al ricorrente con quello addebitabile agli altri coimputati.
A quest’ultimo proposito, la motivazione fornita dalla Corte territoriale circa l’applicazione dell’aggravante sarebbe, inoltre, carente, illogica e contraddittoria in quanto, trattandosi di condotte distrattive di beni personali e non aziendali per cui ogni singolo socio puo’ rispondere unicamente delle operazioni effettuate sul proprio patrimonio personale e non certamente di quelle consumate dagli altri – la Corte non avrebbe potuto ricavare il danno patrimoniale di rilevante gravita’, come invece ha fatto, “dall’azione concorsuale degli imputati tutti”, ma avrebbe dovuto considerare unicamente il danno causato dalla condotta distrattiva del singolo socio.
4.1.2. Con il secondo motivo del (OMISSIS) si lamentano vizi motivazionali in ordine alle doglianze difensive avanzate con l’atto di appello circa l’omessa concessione delle attenuanti generiche, dal momento che la Corte territoriale avrebbe fornito una risposta parziale ed apparente alle ragioni evidenziate dall’appellante.
4.2. Nell’interesse di (OMISSIS) sono stati articolati due motivi.
4.2.1. Con il primo la ricorrente lamenta violazione di legge quanto all’articolo 111 Cost., articoli 190, 234 e 526 in relazione all’articolo 178 c.p.p., lettera c), giacche’ sia il Tribunale che la Corte territoriale avrebbero esaminato un documento essenziale ai fini del decidere senza un formale provvedimento di acquisizione dello stesso. Secondo le doglianze della ricorrente, l’acquisizione fuori udienza di tale documento da parte del Tribunale (l’ordine di disposizione della gestione patrimoniale in titoli) senza alcuna ordinanza ammissiva, ne’ avviso alle parti, avrebbe determinato un’evidente violazione del diritto di difesa e, nello specifico, del diritto al contraddittorio, impedendo di fatto alla difesa di articolare iniziative e richieste istruttorie sulla base del documento. Altro profilo di doglianza attiene alla circostanza che sia stata acquisita una copia e non l’originale e che la Corte di appello abbia effettuato, su tale copia, una valutazione dell’intensita’ della traccia grafica.
4.2.2. Con il secondo motivo la (OMISSIS) lamenta vizi motivazionali in ordine alle specifiche censure mosse con l’atto di appello relativamente all’insussistenza di un contributo causale nella condotta a lei addebitata. La Corte non avrebbe adeguatamente indicato le ragioni per le quali la circostanza che il conto titoli fosse a firma disgiunta – e che quindi la sola firma del (OMISSIS) fosse sufficiente al raggiungimento del fine illecito – non conducesse ad escludere il suddetto contributo causale. Analoga omissione motivazionale riguarderebbe la reiezione della richiesta dell’appellante circa l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 114 c.p..
4.3. (OMISSIS) – che risponde del reato di riciclaggio di cui al capo b) in relazione ai beni distratti dai genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) – ha articolato tre motivi di ricorso.
4.3.1. Con il primo motivo si ripropone la stessa doglianza dedotta dalla (OMISSIS) in ordine all’acquisizione, da parte del Tribunale, dell’ordine di disposizione della gestione in titoli in difetto delle procedure all’uopo previste dal codice di rito.
4.3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 648-bis c.p., in quanto, secondo lo stesso ragionamento seguito per l’imputata (OMISSIS), la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che la condotta della ricorrente, in considerazione del fatto che la distinta di trasferimento recasse anche la firma per accettazione di quest’ultima, si iscrivesse, ai sensi dell’articolo 110 c.p., nella fattispecie di cui alla L. Fall., articolo 216 e non in quella di riciclaggio, che punisce le condotte ivi previste “fuori dal concorso nel reato presupposto”, il che avrebbe imposto l’assoluzione per il reato contestato. Ne conseguirebbe un’evidente contraddittorieta’ nonche’ erroneita’ in diritto della motivazione della sentenza impugnata laddove non si era tenuto conto che la ricorrente concorreva nel reato presupposto e, quindi, non poteva rispondere di riciclaggio.
4.3.3. Con l’ultimo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alle risultanze dell’attivita’ istruttoria e ai documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento. La Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di valutare la circostanza che la CREDEM aveva disposto il blocco cautelativo del conto corrente e il blocco del 50% della gestione patrimoniale in titoli detenuta dalla ricorrente, nonche’ che le somme bloccate erano confluite nella massa attiva della procedura concorsuale. Ad avviso della ricorrente, le operazioni di riciclaggio richiamate nella sentenza impugnata non solo sarebbero in parte (ad eccezione, cioe’, della ricezione delle somme da padre e dai genitori) successive al suddetto blocco e al relativo prelievo del curatore, ma riguarderebbero soltanto il 50% di pertinenza di (OMISSIS), per cui non sarebbero riconducibili al fallimento; ne conseguiva che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere che l’imputata non avesse partecipato al fatto, ovvero che non fosse munita del necessario coefficiente soggettivo o, quantomeno, avrebbe dovuto escludere la continuazione.
5. Con un unico atto a firma dell’avv. (OMISSIS) hanno presentato ricorso per cassazione, articolato in due motivi, gli imputati di riciclaggio (di assegni ricevuti da (OMISSIS) e ricollegabili alla condotta bancarottiera contestata al capo A2) (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
5.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 648-bis c.p. in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato il dato temporale (nove mesi) e le operazioni bancarie (consistenti in operazioni di natura diversa, attuate in sequenza) che separano la condotta dei ricorrenti dal fallimento cui e’ collegato il reato di riciclaggio contestato. Tale circostanza, infatti, dimostrerebbe non solo che il denaro era gia’ stato “ripulito” per ben tre volte da (OMISSIS), ma soprattutto che ciascun imputato aveva agito, in virtu’ di un’operazione legittima, in perfetta buona fede e nell’inconsapevolezza della provenienza delittuosa del denaro.
5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in ordine agli articoli 648-bis e 43 c.p. in quanto le stesse circostanze evidenziate con il primo motivo – e cioe’ il dato temporale e le precedenti operazioni bancarie dimostrerebbero l’assenza dell’elemento psicologico del delitto di riciclaggio nella condotta ascritta ai ricorrenti, non essendo sufficiente a fornire la prova di tale elemento il mero possesso della cosa proveniente da delitto.
6. (OMISSIS) – come gia’ precisato, imputato di riciclaggio in relazione all’incasso di due assegni ricollegabili al fallimento e ricevuti dalla cognata (OMISSIS) – ha presentato ricorso per cassazione, articolato in due motivi, anche con atto sottoscritto dall’avv. (OMISSIS).
6.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento all’articolo 192 c.p.p., comma 2, e articolo 125 c.p.p., comma 3. Sostiene il ricorrente che, a fronte di un compendio probatorio formato esclusivamente da elementi congetturali e prospettazioni meramente indiziarie, la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontare partitamente tali elementi con le proposizioni alternative della difesa. In tal senso, la Corte, a meno che non abbia voluto sostenere che il ricorrente “non poteva non sapere”, avrebbe dovuto desumere dall’interrogatorio del ricorrente e dalle dichiarazioni rese ex articolo 197-bis c.p. da (OMISSIS) (colei che aveva girato al ricorrente gli assegni circolari derivanti dalla societa’ fallita) l’estraneita’ dell’imputato alle vicende fallimentari e alle conseguenti condotte di riciclaggio.
La contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione risiederebbero, infine, nella valorizzazione, quanto alla prova dell’elemento psicologico, della circostanza – riferita dallo stesso imputato in sede di interrogatorio – che qualche mese dopo il fallimento il ricorrente aveva negato un prestito di Euro 40.000,00 al suocero (OMISSIS) in difficolta’ economiche. In nessun modo, pero’, la Corte motiverebbe in ordine alle ragioni per le quali il ricorrente avrebbe avuto quanto meno il dubbio che i titoli derivassero dalla societa’ fallita.
6.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’articolo 648-bis c.p. e articolo 533 c.p.p., comma 1, in quanto la penale responsabilita’ del ricorrente non sarebbe stata desunta da un accordo illecito tra quest’ultimo e la (OMISSIS), ma esclusivamente dalla ritenuta “certezza” circa la consapevolezza da parte dell’imputato della provenienza illecita degli assegni.
Anche sul piano oggettivo, inoltre, non sussisterebbero gli elementi costitutivi del reato contestato perche’ la condotta addebitata al ricorrente – che ha versato i titoli sui suoi due conti correnti in rapidissima successione con contestuale consegna della valuta alla (OMISSIS) – non risulterebbe idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita della valuta, tanto che le somme erano state facilmente sequestrate.
L’erronea qualificazione giuridica, unitamente al vizio di motivazione, si riscontrerebbe, inoltre, nella mancata risposta da parte del giudice di secondo grado alle osservazioni formulate dalla difesa con l’atto di appello, pur puntualmente riportate in sentenza in punto di fatto, quanto all’elemento soggettivo, alla natura di post factum rispetto al gia’ consumato riciclaggio della condotta del (OMISSIS) ed alla possibilita’ di contestare al massimo la ricettazione, della quale pero’ mancherebbe il profitto personale e diretto.
7. Il 14 settembre 2017 l’Avv. (OMISSIS) ha depositato motivi aggiunti nell’interesse del proprio assistito incentrati su violazione di legge e vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo perche’ i giudici di merito avrebbero svolto una valutazione presuntiva di responsabilita’ ed avrebbero condannato l’imputato nonostante non ricorresse il necessario dolo diretto, senza considerare le ragioni della difesa.
8. Avverso la predetta sentenza ha proposto un unico ricorso l’Avv. (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (anch’essi imputati di riciclaggio, relativo alle somme provenienti dalla condotta bancarottiera di cui al capo A2) ascritta a (OMISSIS) e (OMISSIS)), sviluppando due motivi di ricorso.
8.1. Il primo, lungo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al capo C) dell’imputazione ascritto a (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto la Corte d’Appello di Napoli aveva trattato unitamente tutte le posizioni in ordine alle problematiche principali concernenti la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, sebbene non tutte le condotte contestate agli imputati del delitto di riciclaggio fossero assimilabili, dovendosi distinguere le singole posizioni e i singoli ruoli coperti nella vicenda da ciascun imputato.
Ad onta delle premesse giurisprudenziali poste, la Corte di appello aveva omesso di considerare che, nel caso di (OMISSIS) e di (OMISSIS), non vi era stato passaggio diretto di denaro dal conto corrente del fallito a quello degli imputati, sicche’ l’operazione volta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene era gia’ stata compiuta.
La coscienza della provenienza illecita del denaro in capo ai soggetti coimputati del reato di riciclaggio sarebbe desunta da una serie di indizi, peraltro carenti dei requisiti richiesti dall’articolo 192 c.p.p., comma 2 e assolutamente non sintomatici della suddetta consapevolezza.
I Giudici di seconde cure, inoltre, avrebbero desunto la consapevolezza della provenienza illecita del denaro in capo al (OMISSIS) in quanto persona vicina alla famiglia (OMISSIS) o (OMISSIS), malgrado questi non solo non avesse alcun rapporto di parentela con nessuna delle due famiglie ma fosse stato assunto dalla (OMISSIS) – e non dalla societa’ fallita – solo quattro mesi prima della monetizzazione dell’unico assegno circolare a lui contestato e a distanza di quasi un anno dal fallimento della (OMISSIS) s.n.c.
La Corte d’Appello non avrebbe motivato circa il mancato accoglimento della richiesta di perizia grafologica avanzata dalla difesa di (OMISSIS) sui quattro assegni utilizzati per trasferire il denaro ad (OMISSIS), non consentendo di verificare con assoluta certezza la paternita’ delle sottoscrizioni; si sarebbe limitata a richiamare elementi fattuali errati o assolutamente non dimostrati, senza tenere in alcun conto la modesta entita’ economica della somma oggetto del riciclaggio.
Differentemente da quanto affermato in motivazione, gli assegni intestati a (OMISSIS) sarebbero confluiti sul suo conto corrente personale e non sul conto della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, il che non consentirebbe di ricavare elementi a carico del predetto ricorrente legati alla centralita’ di quest’ultima impresa nelle vicende post fallimentari della ” (OMISSIS) s.n.c.”. Il trasferimento della somma di 19.100,00 Euro oggetto del capo c) dell’imputazione da (OMISSIS) a (OMISSIS) ben potrebbe essere un prestito e solo per l’eta’ avanzata dei due – che non se la sono sentiti di affrontare il processo – non sono state raccolte le loro dichiarazioni sulla natura lecita dell’operazione. In piu’ la circostanza della monetizzazione dei predetti assegni e della restituzione dei capitali illeciti riciclati al fallito non troverebbe conforto nelle risultanze delle indagini e dell’istruttoria dibattimentale, sicche’ il reato di cui all’articolo 648-bis c.p. non avrebbe dovuto ritenersi integrato.
La sentenza dovrebbe essere annullata, in conclusione, quanto ad (OMISSIS) perche’ manca la prova dell’addebitabilita’ degli assegni al predetto ovvero della sua consapevolezza della provenienza delle somme. In subordine il reato contestato dovrebbe essere derubricato in ricettazione. La condanna di (OMISSIS), dal canto suo, dovrebbe essere annullata perche’ egli aveva ricevuto soldi eventualmente gia’ ripuliti e non vi era la prova che avesse monetizzato gli assegni, sicche’ non vi era stata sostituzione; in subordine il reato dovrebbe essere riqualificato in ricettazione, favoreggiamento reale o in autoriciclaggio, con applicazione della causa di non punibilita’ di cui al all’articolo 648-ter1 c.p., comma 4.
Infine, si lamenta l’omessa concessione delle attenuanti generiche a (OMISSIS), perche’ la motivazione della Corte territoriale sul punto sarebbe insufficiente e infondata, posto che tale decisione sarebbe stata basata sulla circostanza, pienamente smentita, del coinvolgimento del predetto ricorrente nell’attivita’ distrattiva paterna, non valorizzando adeguatamente l’entita’ della somma riciclata.
8.2. Il secondo motivo e’ dedicato alla posizione di (OMISSIS), condannato per il riciclaggio di cui al capo f); il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto la Corte d’Appello di Napoli avrebbe omesso di valutare gli elementi documentali evidenziati dalla difesa, idonei a smentire le dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) e a confermare la versione dei fatti proposta dallo stesso (OMISSIS), in base alla quale questi avrebbe provveduto prima ad effettuare un versamento di circa diecimila Euro in contanti sul conto della (OMISSIS) s.r.l. e poi a cambiare l’assegno della (OMISSIS). In aggiunta, la presenza di (OMISSIS) al compimento delle predette operazioni bancarie, affermata dal (OMISSIS) e smentita dagli imputati, non troverebbe conforto nell’esame dei documenti presentati dalla difesa, da cui risulta che la firma dello (OMISSIS) e’ differente da quella apposta in calce al timbro della distinta di versamento.
I Giudici di secondo grado avrebbero poi ritenuto sussistente l’elemento soggettivo in capo al (OMISSIS), sebbene dalle risultanze processuali emergesse come lo stesso avesse solo aderito alla richiesta della (OMISSIS), moglie di uno dei soci della societa’ datrice di lavoro, per mero dovere di ufficio, e senza il sospetto della provenienza illecita del denaro, stante l’alto tenore di vita goduto dalla (OMISSIS) e la circostanza che fosse trascorso quasi un anno dal fallimento del (OMISSIS).
Si contesta, altresi’, il mancato raggiungimento della prova anche in relazione all’elemento oggettivo del reato, laddove la condotta del (OMISSIS) si sostanzia in una mera monetizzazione di un solo assegno circolare, frutto di diversi passaggi gia’ effettuati dalla (OMISSIS), della cui origine delittuosa lo stesso non era a conoscenza, e che, pertanto, non poteva essere finalizzata alla sua “ripulitura”. La condotta del (OMISSIS), quindi, avrebbe dovuto piu’ correttamente essere qualificata come ricettazione o come favoreggiamento reale, ex articolo 379 c.p..
9. Ha proposto ricorso anche il difensore di fiducia dell’imputata (OMISSIS) (imputata di riciclaggio di somme provenienti dalla condotta di bancarotta di cui al capo A2), l’Avv. (OMISSIS), affidando le doglianze a quattro motivi.
9.1. Con il primo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il ricorrente lamenta illogicita’ della motivazione in relazione agli articoli 110 e 648-bis c.p. e articolo 192 c.p.p..
La Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilita’ della (OMISSIS) sulla mera circostanza che ella “non poteva non sapere” del fallimento della societa’ (OMISSIS) s.n.c., in ragione del rapporto di amicizia con Benedetta (OMISSIS), limitandosi a ripercorrere pedissequamente l’iter motivazionale offerto dalla sentenza di prime cure, incorrendo in un vero e proprio travisamento della prova, poiche’ la sola sussistenza di un rapporto di amicizia tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) non implica che quest’ultima fosse a conoscenza delle vicende giudiziarie della famiglia del marito della prima, ne’ tantomeno che fosse consapevole della provenienza illecita del denaro.
9.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 110 e 648-bis c.p.. La Corte d’Appello di Napoli avrebbe errato nel ritenere integrato il dolo eventuale, senza verificare l’effettiva rappresentazione, da parte della (OMISSIS), della concreta possibilita’ della provenienza della cosa da delitto, circostanza che, nel caso di specie, non troverebbe alcun conforto nel compendio probatorio giacche’ ad essere fallita non era la (OMISSIS), ma il suocero, e l’attivita’ di impresa era proseguita dopo il fallimento.
La motivazione dei Giudici di secondo grado, inoltre, sarebbe fallace anche con riguardo all’elemento oggettivo del reato. La condotta della (OMISSIS), consistente nel versamento di due assegni circolari, a lei girati dalla (OMISSIS), sul proprio conto corrente, non sarebbe riconducibile ad alcuna delle condotte sanzionate dall’articolo 648-bis c.p., trattandosi di un’operazione trasparente e tracciabile, e mancherebbe la prova della restituzione delle somme alla (OMISSIS) o al di lei suocero.
9.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli articoli 47 e 48 c.p., perche’ la Corte d’Appello di Napoli avrebbe dovuto mandarla assolta, in quanto la stessa avrebbe agito senza trarre alcun vantaggio per se’, ma solo in ragione del vincolo di amicizia con la (OMISSIS) che – e’ logico ritenere – tacendo il vero motivo della richiesta, avrebbe tratto in inganno l’odierna imputata.
9.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 110 e 648-bis c.p., in quanto la Corte territoriale avrebbe avallato un’errata qualificazione giuridica del fatto. La condotta della (OMISSIS), stante l’assenza di consapevolezza circa la provenienza illecita del denaro e la mancata restituzione dello stesso alla (OMISSIS), avrebbe dovuto essere piu’ correttamente sussunta nella fattispecie di cui all’articolo 648 c.p., piuttosto che quella prevista e punita dall’articolo 648-bis c.p..
10. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso, con due atti distinti ma di contenuto analogo, l’Avv. (OMISSIS), per gli imputati di riciclaggio (OMISSIS) e (OMISSIS), con il supporto di un unico motivo.
I ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 648-bis c.p., poiche’ il giudice di seconde cure non avrebbe fornito adeguata motivazione in merito alla sussistenza di tutti gli elementi idonei ad integrare il reato di riciclaggio, fondando le sue valutazioni su una serie di assiomi che appaiono privi di alcun riscontro probatorio.
In particolare si lamenta il mancato raggiungimento della prova, oltre ogni ragionevole dubbio, circa la consapevolezza, in capo a (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’origine delittuosa del denaro e la volonta’ di ostacolarne l’accertamento della provenienza. I ricorrenti ben avevano potuto ritenere che (OMISSIS) avesse nella propria disponibilita’ ingenti somme di denaro, frutto di risparmi di famiglia accumulati nel tempo ovvero provenienti da doni di nozze. L’affermazione di responsabilita’ dei due (OMISSIS) confliggeva con l’assoluzione in primo grado di (OMISSIS). A seguire i ricorrenti evidenziavano una serie di indicatori (numero degli assegni, distanza temporale dal fallimento, regolarita’ delle operazioni bancarie, inidoneita’ decettiva delle operazioni e rapporto di parentela con la (OMISSIS), disponibilita’ economiche di quest’ultima) che testimonierebbero dell’assenza del coefficiente soggettivo e su cui il Giudice di appello non si era adeguatamente interrogato.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente l’elemento oggettivo del reato, dal momento che non era stata dimostrata la potenzialita’ delle condotte poste in essere dai due ricorrenti ad intralciare l’accertamento dell’origine illecita del denaro, dei beni o degli altri valori ricavati dal delitto presupposto. In generale, l’accusa non aveva assolto all’onere della prova ed il Giudice di merito aveva ragionato per presunzioni. Pertanto il giudice di seconde cure avrebbe dovuto, piu’ correttamente, derubricare il reato di riciclaggio in quello di ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati, ad eccezione di quelli di (OMISSIS) e (OMISSIS), che sono inammissibili.
2. Il ricorso di (OMISSIS) va rigettato.
2.1. Il primo motivo – con cui il predetto lamenta violazione di legge quanto all’applicazione della circostanza aggravante del primo comma dell’articolo 219 e vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione della circostanza attenuante di cui alla L. Fall., articolo 219, u.c. – e’ infondato. La Corte di appello ha affrontato il tema nella parte della sentenza dedicata alla risposta alle doglianze della (OMISSIS), ma con considerazioni che possono applicarsi anche al coniuge (pag. 23), vertendo sui caratteri obiettivi della condotta; in particolare, la sentenza impugnata ha fatto correttamente riferimento alla giurisprudenza formatasi in ordine alla circostanza aggravante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 1, secondo cui l’entita’ del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Urso G., Rv. 211637; Sez. 5, n. 7794 del 09/06/1993, Taffanin ed altri, Rv. 194873), nel caso di specie quantificato in due milioni di euro di massa personale distratta. Come sostenuto dalla Corte di merito, da tali riflessioni consegue altresi’ il diniego della circostanza attenuante di cui alla L. Fall., articolo 219, u.c., il cui riconoscimento e’ legato agli stessi parametri (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063).
2.2. Riguardo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso di (OMISSIS) e’ parimenti infondato giacche’ la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, escludendo l’esistenza di dati positivi cui attingere e facendo riferimento, quale indicatore negativo, alla natura parzialmente mistificatoria delle dichiarazioni rese dal ricorrente, tese ad escludere la responsabilita’ dei familiari. Tale interpretazione e’ ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma puo’ limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
3. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ infondato.
3.1. E’ infondato, in primo luogo, il motivo secondo cui il Tribunale prima e la Corte territoriale avrebbero esaminato un documento essenziale ai fini del decidere (l’ordine di smobilizzo della gestione patrimoniale CREDEM intestata alla (OMISSIS) e al (OMISSIS) datato 26 maggio 2003 di cui al capo di imputazione A2) senza un formale provvedimento di acquisizione dello stesso. Al contrario tale provvedimento – come aveva gia’ verificato la Corte di appello (pag. 22 della sentenza) – esiste ed e’ stato emesso dal Tribunale il 12 marzo 2009 (cfr. pag. 37 del verbale stenotipico), dopodiche’ la Cancelleria lo ha eseguito richiedendo alla CREDEM il documento ed esso risulta allegato al verbale dell’udienza del 14 maggio 2009; nessun ulteriore provvedimento istruttorio doveva essere emesso dal Tribunale e, una volta disposta l’acquisizione nel contraddittorio delle parti, erano queste ultime, qualora lo avessero ritenuto necessario per le proprie scelte processuali, a dover verificare se esso era poi confluito nel fascicolo del dibattimento.
Tale riscontro rende sostanzialmente irrilevante l’argomentazione adoperata dalla Corte di appello circa la natura irripetibile dell’atto (tale da dover essere accluso ab initio nel fascicolo del dibattimento), che non e’ invece condivisibile, in quanto l’articolo 431 c.p.p., comma 1, lettera b) e c) si riferisce ai soli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal difensore mentre, in questo caso, la distinta bancaria non solo non e’ atto che documenta un’attivita’ compiuta dai soggetti procedimentali suddetti, ma e’ senza dubbio un documento – come tale acquisibile solo ex articolo 234 c.p.p.m – siccome formatosi al di fuori ed a prescindere dal procedimento.
Con riferimento, infine, alla doglianza circa l’utilizzo della suddetta copia quale base per una valutazione visiva della traccia grafica da parte dei giudici di appello, il Collegio non puo’ che riscontrare che non solo che non vi e’ alcun error iuris alla base del processo valutativo della Corte, ma che quest’ultima ha affiancato alla contestata valutazione sia quelle sulla diversita’ delle firme, sia altre attinenti al grado di coinvolgimento della (OMISSIS) nella vicenda, restituendo una motivazione completa, univoca ed immune da cadute logiche, caratteristiche peraltro neanche esplicitamente contestate dalla ricorrente giacche’ il ricorso appare incentrato solo su una presunta violazione di legge. D’altronde mette conto ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente sancito il principio secondo cui, in tema di prova documentale, la copia fotostatica di un documento, per il principio di liberta’ della prova, quando sia idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilita’ di recupero dell’originale, pur se essa sia priva di certificazione ufficiale di conformita’ e finanche quando sia stata disconosciuta dall’imputato (Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014, Lin Haihang, Rv. 261627; Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi e altro, Rv. 242083; Sez. 4, n. 18454 del 26/02/2008, Lombardo, Rv. 240159; Sez. 2, n. 22184 del 22/05/2007, Rigo, Rv. 237017).
3.2. Il ricorso, quanto alla questione del rapporto di causalita’ tra la sottoscrizione del modulo per l’operazione da parte della (OMISSIS) e lo smobilizzo “incriminato”, e’, in primo luogo, inammissibile perche’ richiedebbe a questa Corte una valutazione in fatto – circa la dinamica dell’operazione bancaria – che trascende i limiti del giudizio di legittimita’. D’altra parte, il ragionamento della ricorrente condurrebbe ad una conseguenza paradossale ed inaccettabile sotto il profilo logico, vale a dire l’esclusione delle rilevanza causale della condotta rispetto alla movimentazione bancaria di ciascuno dei due contributi, sulla base della considerazione teorica della sufficienza causale del singolo apporto. La questione posta, infine, pare trascurare la motivazione della Corte distrettuale laddove ha ricostruito il complessivo contesto in cui l’operazione si inseriva ed i profili di coinvolgimento della (OMISSIS) nell’operazione, che ne evidenziano la partecipazione consapevole, in concorso con il coniuge, a prescindere dalla essenzialita’ della sua sottoscrizione per la realizzazione dell’operazione.
A quest’ultimo aspetto si ricollega anche la valutazione in punto di attenuante ex articolo 114 c.p.: il ricorso e’, in parte qua, ugualmente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente e compiutamente motivato riguardo alle ragioni che l’hanno indotta a negare l’attenuante, facendo appunto leva sulla piena consapevolezza e partecipazione dell’imputata nel trasferimento dei titoli.
4. Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato.
4.1. Con riferimento al primo motivo si richiama quanto osservato in relazione alla posizione di (OMISSIS) (§ 3.1.), giacche’ esso ripropone la stessa doglianza dedotta da quest’ultima in ordine all’acquisizione, da parte del Tribunale, dell’ordine di disposizione della gestione in titoli in difetto delle procedure all’uopo previste dal codice di rito.
4.2. Il motivo concernente i vizi relativi all’ascrivibilita’ alla (OMISSIS) del concorso nella bancarotta commessa dai genitori piuttosto che del riciclaggio, a parere del Collegio, e’ inammissibile per difetto di interesse siccome si risolve in una deduzione tesa a ricondurre il fatto contestato ed accertato ad un reato diverso e piu’ gravemente sanzionato di quello ritenuto (Sez. 2, n. 12993 del 19/02/2013, Marra, Rv. 255544; Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887).
4.3. L’ultimo motivo di ricorso nell’interesse di (OMISSIS) – quello fondato sulla dedotta liceita’ delle operazioni perche’ concentrate su un compendio non riferibile al padre fallito – e’ infondato giacche’ la Corte territoriale ha ricostruito le operazioni addebitate all’imputata, evidenziando la condotta consistita nella ricezione della somma di Euro 276.000,00 proveniente dal conto di gestione dei titoli dei genitori e l’incasso degli assegni circolari ricevuti dal padre per la somma complessiva di Euro 19.800,00, facendo altresi’ riferimento alle condotte successive attraverso le quali la ricorrente ha mobilizzato, con plurime operazioni, anche effettuate nello stesso giorno, le somme, operazioni sintomatiche della volonta’ di moltiplicarle per rendere difficile la ricostruzione dei movimenti. Quanto alla doglianza circa il fatto che ella, ad eccezione delle prime due operazioni, avesse manipolato somme disponibili perche’ appartenenti alla quota di (OMISSIS), oltre che essere relativa solo a parte delle operazioni iscritte nel novero dell’articolo 648-bis c.p., non si confronta con un dato pure presente nella pronunzia della Corte partenopea. Il riferimento e’ a quanto si legge a pag. 23 della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello ha evidenziato come la circostanza che il curatore avesse inizialmente aggredito solo il 50% del denaro dei coniugi (OMISSIS)/ (OMISSIS) non avesse significato pro reo, dato che il compendio apparteneva integralmente al fallito, tanto che il legale della curatela aveva poi ritenuto di poter avanzare pretese anche rispetto al restante 50%, dal momento che la (OMISSIS) non aveva dimostrato di avervi impiegato propri guadagni.
5. I motivi dell’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) possono essere trattati congiuntamente, in quanto fondati sulle stesse considerazioni.
5.1. Il primo motivo, nella parte in cui fonda sul presunto “esaurimento” delle operazioni dissimulatorie da parte della (OMISSIS), va rigettato. Esso, infatti, non coglie nel segno, in quanto come correttamente argomentato dalla Corte di appello nella parte generale della sentenza (pag. 27 e segg.) – sminuisce impropriamente il ruolo che le operazioni addebitate agli imputati hanno avuto nell’ostacolare la provenienza delittuosa delle somme, ruolo che ha visto i ricorrenti protagonisti di segmenti comunque penalmente rilevanti di condotta. A questo proposito, ci si puo’ ispirare alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale integra di per se’ un autonomo atto di riciclaggio, e non un post factum non punibile, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ivi compreso il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito, essendo il delitto in parola a forma libera e attuabile anche con modalita’ frammentarie e progressive (Sez. 3, n. 3414 del 29/10/2014, dep. 2015, Giaccone, Rv. 263718; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, P.G. in proc. Berruti, Rv. 249446). In altri termini, se rileva penalmente qualsiasi condotta di manipolazione, trasformazione, trasferimento di denaro quando essa sia idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro, la circostanza che vi siano state operazioni dissimulatorie precedenti non elide la portata criminosa di quelle successive ispirate alla medesima finalita’, parimenti idonee ad “allontanare” sempre piu’ il bene dalla sua origine e a renderne difficoltoso l’accertamento.
5.2. Il ricorso e’ inammissibile nella parte in cui concentra le doglianze sul profilo soggettivo perche’ contiene argomentazioni teoriche – tanto da essere sviluppate congiuntamente per tutte le posizioni – e generiche ed omette di confrontarsi con la motivazione della Corte distrettuale, contravvenendo al principio, di recente autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
6. L’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) si duole sia della mancata risposta della Corte di appello alle critiche contenute nell’impugnativa, sia delle conclusioni cui e’ giunta la Corte territoriale, soprattutto, ma non solo, con riferimento al profilo soggettivo.
Ebbene, schematizzando le censure, va osservato quanto segue.
6.1. La Corte di appello non ha omesso di fornire riscontro alle doglianze che riguardavano il profilo oggettivo della condotta, giacche’, nel paragrafo “III.4) la qualificazione giuridica” (pag. 26), ha affrontato le tematiche comuni ai ricorrenti. Quanto, in particolare, alla doglianza che verte sulla riconducibilita’ al reato ex articolo 648-bis c.p. della condotta ascritta al (OMISSIS), la Corte partenopea ha correttamente fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte gia’ sopra richiamata (cfr. supra, § 5.1.) quanto alla natura penalmente rilevante ex articolo 648-bis c.p. di ogni contegno manipolatorio dei beni di provenienza delittuosa, anche tenuto in momenti successivi rispetto ad altri della stessa natura. A cio’ si aggiunga – in risposta ad altra osservazione difensiva – una considerazione correttamente formulata dalla Corte distrettuale, vale a dire che l’efficacia dissimulatoria dell’azione del soggetto-agente rispetto all’origine delle somme non deve essere assoluta. Si evince, infatti, dal dato testuale della norma – laddove si parla di “ostacolare” – e dall’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilita’ (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone e altri, Rv. 254314; Sez. 2, n. 2818 del 12/01/2006, Caione, Rv. 232869; Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, dep. 2008, Gocini e altri, Rv. 239844). Neanche rileva che le operazioni realizzate fossero tracciabili, in quanto l’obiettivo illecito ben puo’ essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l’accertamento o l’astratta individuabilita’ dell’origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l’evento del reato (dalle motivazioni di Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone e altri, Rv. 254314). Il motivo, dunque, e’, in parte qua, infondato.
6.2. Quanto al profilo soggettivo, il ricorso e’ inammissibile giacche’ non si confronta con tutte le argomentazioni della sentenza impugnata e mira a far prevalere una propria ricostruzione dei fatti, in contrapposizione a quella dei giudici di merito. Questi ultimi, infatti, con motivazione esente dai vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), hanno valorizzato non solo l’appartenenza del (OMISSIS) al nucleo familiare (OMISSIS) e la sua dichiarata consapevolezza del dissesto del suocero quali indicatori della consapevolezza circa l’anomalia dell’operazione che la (OMISSIS) gli aveva proposto, ma anche due specifiche caratteristiche della condotta a lui contestata (ignorate dal ricorrente), che evidenziano come le rassicurazioni che la cognata dice di avergli dato circa la provenienza della somma da una donazione obnuziale non possano essere una valida giustificazione della sua buona fede. Ci si riferisce, in particolare, all’effettuazione delle operazioni ad un giorno di distanza l’una dall’altra, presso due diversi istituti di credito – sintomatica della volonta’ di non attirare l’attenzione su di esse – ed alla evidente illogicita’ della giustificazione fornitagli dalla (OMISSIS), quella di dover monetizzare un regalo attraverso l’incasso di assegni tratti su un conto corrente a lei intestato, da cui avrebbe potuto invece direttamente attingere senza coinvolgere nessuno.
A proposito del coefficiente soggettivo, occorre altresi’ rimarcare che la Corte di merito ha correttamente interpretato i dati suddetti nell’ottica della ritenuta ricorrenza del dolo, evidenziando come il (OMISSIS), al pari degli altri imputati, dovesse rispondere delle condotte di riciclaggio quantomeno a titolo di dolo eventuale, avendo accettato il rischio della provenienza delittuosa del compendio (in tema, cfr. Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli e altri, Rv. 259010, che ha sancito il principio, costantemente affermato quanto alla ricettazione, secondo cui si configura il dolo del riciclaggio, nella forma eventuale, quando l’agente si rappresenta la concreta possibilita’, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito).
7. Il ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (imputati di riciclaggio relativo alle somme provenienti dalla condotta bancarottiera di cui al capo A2) ascritta a (OMISSIS) e (OMISSIS)) e’ complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato.
7.1. Il primo, lungo motivo di ricorso impone alcune considerazioni distinte quanto distinte sono le riflessioni che la parte ha ivi condensato, pur non avendole suddivise in appositi paragrafi; esse – per ovvie ragioni di chiarezza espositiva, che impongono un tentativo di schematizzazione – saranno esaminate partitamente. Sulle osservazioni presenti in questa prima parte del ricorso e relative a (OMISSIS) – cui e’ dedicato specificamente il secondo motivo – ci si intratterra’ valutando quest’ultimo.
7.1.1. In primo luogo, il motivo e’ inammissibile perche’ generico nella parte in cui contesta l’impostazione della sentenza di secondo grado, laddove la Corte di appello ha scelto, per un’evidente esigenza di sintesi, di trattare unitariamente alcune tematiche comuni a piu’ posizioni, salvo poi trarne le conseguenze in relazione a ciascun imputato.
7.1.2. La circostanza che non vi sia stato passaggio diretto di denaro dai falliti ai riciclatori e che, in ipotesi, le operazioni-ostacolo sarebbero gia’ “esaurite” dalle condotte precedenti a quelle dei ricorrenti in discorso e’ inidonea a smentire la rilevanza penale della condotta a ciascuno ascritta, giacche’ -come sopra osservato – ogni trattamento del denaro, in ogni momento avvenuto, idoneo a rendere difficoltosa la ricostruzione della provenienza illecita di esso, costituisce condotta rilevante in termini di riciclaggio (cfr. supra § 5.1).
7.1.3. La doglianza concernente l’insufficienza indiziaria dei dati valorizzati dalla Corte distrettuale al fine di supportare l’elemento soggettivo si palesa del tutto generica, non fornendo argomentazioni specifiche atte a smentire quanto la Corte aveva evinto dalla valorizzazione degli indici di conoscenza enunciati nella parte generale e dalle riflessioni svolte con riferimento a ciascun ricorrente, contravvenendo cosi’, ai principi ribaditi dalla gia’ ricordata Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, circa il dovere di specificita’ dei motivi di ricorso per cassazione.
7.1.4. La censura circa il mancato accoglimento della richiesta di perizia grafologica avanzata dalla difesa di (OMISSIS) sui quattro assegni utilizzati per trasferire il denaro ad (OMISSIS) e’ inammissibile in quanto, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936), la mancata effettuazione di un accertamento peritale non puo’ costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto la perizia non puo’ farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilita’ delle parti e rimesso alla discrezionalita’ del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’articolo 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisivita’.
Sotto altro profilo, il ricorso sul punto non si confronta con un dato specifico atto a neutralizzare le perplessita’ circa la paternita’ dell’operazione, vale a dire con quanto si legge in sentenza circa la deposizione del cap. (OMISSIS) (pag. 31), che ha riferito come tutti gli assegni in questione, provenienti da (OMISSIS), sono confluiti sul conto corrente del fratello (OMISSIS) e da questi girati al nipote (OMISSIS).
7.1.5. Il ricorso, poi presenta tratti marcati di inammissibilita’ quando contesta la ritenuta centralita’ di (OMISSIS) nelle vicende post fallimentari della societa’ fallita e si intrattiene sulla possibile natura di prestito della somma trasferita da (OMISSIS) ed (OMISSIS). Cosi’ facendo, il ricorrente offre una propria, alternativa ricostruzione del merito delle res iudicanda che non puo’ trovare sfogo in questa sede. Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe’, Rv. 249651) deve infatti reputarsi inammissibile il motivo che “pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimita’ un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali”.
Quanto, in particolare alle doglianze che attengono alla posizione di (OMISSIS), il ricorso e’ altresi’ privo di specificita’, laddove pare sordo alle argomentazioni che la Corte di merito ha dedicato ad evidenziare la consapevolezza del predetto ricorrente circa l’illiceita’ delle operazioni cui si era prestato; i giudici di appello, invero, con motivazione effettiva, coerente e priva di fratture logiche, hanno evidenziato gli indicatori della sua centralita’ nella vicenda in discorso, dal momento che le somme versate da (OMISSIS) e da (OMISSIS) erano confluite – a seguito di operazioni svolte in sua presenza – sul conto corrente della (OMISSIS) s.r.l. da lui rappresentata, societa’ che, peraltro, aveva in fitto alcuni locali della fallita a prezzi definiti dal curatore irrisori, ne distribuiva i prodotti ed aveva partecipato al concordato fallimentare.
Erra, infine, la difesa quando tenta di valorizzare in bonam partem la circostanza che le somme ricevute dallo zio (OMISSIS) fossero state versate sul conto personale di (OMISSIS), non fossero state monetizzate e non fossero state restituite a chi le aveva trasferite. In primo luogo, tale impostazione trascura di confrontarsi con la giurisprudenza di legittimita’ gia’ citata circa l’idoneita’ di qualsiasi manipolazione delle somme rinvenienti da delitto ad integrare una condotta riferibile al paradigma dell’articolo 648-bis c.p. (cfr. supra § 5.1.). In secondo luogo, e’ sempre la giurisprudenza di questa Corte che fornisce la dirittura interpretativa utile per valutare la doglianza, questa volta quella concernente la mancata restituzione del denaro a chi l’aveva movimentato, restituzione ritenuta non necessaria ai fini dell’integrazione della fattispecie (Sez. 2, n. 1857 del 16/11/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv. 269316), essendo stata reputata sufficiente l’operazione di svuotamento del patrimonio aggredibile dalla curatela e il successivo deflusso del denaro nel conto corrente di un soggetto del tutto estraneo alla compagine societaria (Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694).
7.1.6. Il ricorso e’ altresi’ inammissibile nella parte in cui invoca una riqualificazione, contestando quella della Corte di merito, ma ignorando le argomentazioni da quest’ultima utilizzate sul punto (cfr. pag. 30 e 31 della sentenza impugnata).
A proposito dell’invocata riqualificazione in ricettazione, occorre, in primo luogo, ricordare che, come gia’ anticipato al § 6.1, e’ idonea ad integrare l’elemento oggettivo del reato di riciclaggio qualsiasi condotta atta ad impedire o anche solo ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa di un bene, ancorche’ attuata in sequenza rispetto ad altre ed a prescindere dal carattere dell’attivita’, che rileva comunque nella misura in cui allontana il bene dalla sua origine. Ebbene, le caratteristiche delle condotte come ricostruite dai giudici di merito evidenziano l’idoneita’ oggettiva a ostacolare od impedire l’accertamento, legata alla proliferazione dei passaggi delle somme provenienti dalla distrazione post fallimentare. E questo e’ un primo aspetto che segna la distanza tra il reato contestato e l’invocata ricettazione. Il dato piu’ dirimente e’ pero’ quello che attiene all’elemento soggettivo, laddove la Corte distrettuale ha evidenziato, in via generale e poi, posizione per posizione, quali fossero i dati indicativi della consapevolezza di partecipare al meccanismo mistificatorio, dati che aggiungono quel quid pluris che e’ uno degli elementi distintivi delle due fattispecie e che i ricorrenti non hanno contrastato. Giova osservare, a quest’ultimo proposito, che, nell’individuazione delle differenze tra le due fattispecie, la Corte di appello ha correttamente attinto alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione oltre che in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneita’ ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, anche quanto all’elemento soggettivo, costituito, nel riciclaggio, dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (ex multis, Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giame’, Rv. 270302; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379).
Anche con riferimento all’esclusione dell’invocata derubricazione in favoreggiamento reale, deve ritenersi che la scelta della Corte territoriale sia stata corretta, ne’ il ricorrente – nella specie e’ solo Angelo (OMISSIS) a dolersene – ha dedotto argomentazioni specifiche a sostegno della sua tesi. La differenza tra riciclaggio e favoreggiamento va rinvenuta nel profilo soggettivo che, nel reato ex articolo 379 cod. pen., vede il soggetto-agente animato dall’esclusiva volonta’ di favorire colui che deve conseguire l’utilita’, mentre il riciclatore compie l’operazione nella consapevolezza che essa ostacolera’/impedira’ l’accertamento della provenienza delittuosa del bene e agisce a prescindere dalla volonta’ di favorire alcuno.
La giurisprudenza di legittimita’ sul tema – invero non particolarmente ampia – sostiene che i rapporti tra i due reati vadano risolti sulla scorta della clausola di sussidiarieta’ che si legge nell’incipit dell’articolo 379 c.p., che esclude l’applicazione di quest’ultima fattispecie quando sono integrati gli estremi, tra gli altri, del reato di riciclaggio (Sez. 2, n. 43295 del 24/11/2010, Lombardo, Rv. 248949; Sez. 2, n. 11709 del 27/09/1994, Coluccia ed altro, Rv. 199762).
Ebbene, correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del favoreggiamento reale sulla scorta della suddetta clausola di salvezza, dopo aver evidenziato gli indici di consapevolezza dell’imputato circa la provenienza e la capacita’ dissimulatoria di qualsiasi ulteriore trasferimento delle somme rispetto alla sua provenienza e, quindi, dopo aver ritenuto sussistente non gia’ lo scopo di favorire il soggetto trasferente, ma quello di impedire il recupero da parte degli organi fallimentari.
Il ricorso di (OMISSIS) e’, infine, inammissibile quanto all’invocata derubricazione nel reato di cui all’648-ter1 c.p..
Va sottolineato, a tal proposito, che la mozione fonda su una ricostruzione congetturale che vede (OMISSIS) concorrere fin dall’inizio nella condotta bancarottiera del padre, si’ da inferirne la riconduzione all’autoriciclaggio e, una volta operata detta riconduzione, l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui al comma quarto, trattandosi di condotta posta in essere a fini di mera utilizzazione e godimento personale. Ebbene, il ricorrente nulla dice per supportare la tesi del concorso nel reato presupposto (sicche’ il ricorso e’, sul punto, generico), mentre introduce una propria personale ed immotivata ricostruzione di merito allorche’ sostiene che il versamento degli assegni sul conto personale sarebbe indicativo della volonta’ di goderne personalmente e non gia’ di occultarne la provenienza delittuosa.
7.1.7. Il ricorso e’ infondato allorche’ si duole della mancata concessione della circostanze attenuanti generiche ad (OMISSIS) dal momento che la motivazione della Corte di appello sul punto non e’ ne’ omessa, ne’ contraddittoria ne’ manifestamente illogica. I giudici di appello, infatti, hanno spiegato le ragioni, legate al grado di coinvolgimento nella vicenda (per l’aiuto prestato ai familiari, per la ricezione del denaro da parte della ” (OMISSIS)” s.r.l., per i rapporti commerciali che quest’ultima aveva con la fallita), costituenti un indicatore negativo rispetto all’applicazione del trattamento di favore. Sul punto si richiama la giurisprudenza gia’ riportata nel § 2.2. a proposito dei limiti della delibazione della Corte sul tema in discorso.
8. Il ricorso, nella parte concernente la posizione di (OMISSIS) (di cui l’impugnativa accenna nel primo motivo, ma che tratta soprattutto nel secondo), e’ infondato.
8.1. Circa la ricostruzione dell’operazione di sportello in cui il (OMISSIS) e’ risultato coinvolto, il ricorso teso sostanzialmente a contestare che il denaro fosse confluito sul conto della (OMISSIS) s.r.l., ritenendo, al contrario, che (OMISSIS) avesse solo monetizzato il titolo a beneficio della (OMISSIS) – e’ inammissibile in quanto mira ad ottenere una riedizione della valutazione di merito estranea ai confini decisori di questa Corte. Di contro, la Corte di appello ha fornito una motivazione immune dai vizi denunziati giacche’, in primo luogo, ha richiamato il ragionamento svolto dal Tribunale per smentire la versione dell’imputato, adottando una tecnica motivazionale consentita nel caso in cui le censure formulate dall’appellante – come e’ accaduto nella specie – non contengano elementi di novita’ rispetto a quelle gia’ condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci e altri, Rv. 255392; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435).
In secondo luogo, la Corte distrettuale ha logicamente evidenziato la sostanziale irrilevanza della destinazione finale della somma portata nel titolo (restituzione in contanti alla (OMISSIS) ovvero versamento nelle casse della (OMISSIS) s.r.l.), ricordando come l’efficacia dissimulatoria della provenienza delittuosa prescinda dalla sorte del compendio.
8.2. In merito all’elemento soggettivo, il ricorso e’ parimenti infondato. La Corte di merito ha adottato una decisione ed offerto una motivazione che si sottrae ai profili di censura, sia nella parte generale in cui ha tratteggiato gli indicatori della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni oggetto del reato (pag. 29), sia allorche’ ha affrontato la posizione specifica del (OMISSIS). In quest’ultimo caso, i giudici di appello hanno valorizzato in malam partem i profili anomali dell’operazione effettuata per conto della (OMISSIS) (il versamento o la monetizzazione di un assegno proveniente da un soggetto estraneo alla societa’ datrice di lavoro) e le ragioni per le quali il ricorrente doveva essere a conoscenza del contesto in cui l’operazione poteva inserirsi (dato il rapporto di dipendenza dalla (OMISSIS) e quelli di quest’ultima con la fallita), senza falle o incoerenze motivazionali. Ne risulta un quadro argomentativo incensurabile in questa sede, da cui risulta che il (OMISSIS) aveva quantomeno accettato il rischio che l’assegno negoziato fosse ricollegato al fallimento della (OMISSIS) s.n.c. ed ai beni personali del suocero della (OMISSIS), confrontandosi con la specifica categoria di evento la monetizzazione di una somma proveniente da distrazione fallimentare – che si e’ verificata nella fattispecie concreta ed aderendo psicologicamente ad essa (anche secondo la piu’ rigorosa interpretazione del dolo eventuale oggi sancita da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261105).
8.3. Quanto all’elemento oggettivo del reato, il ricorso e’ del pari infondato per le ragioni gia’ sviluppate a proposito delle altre posizioni circa la rilevanza penale del riciclaggio “di secondo grado” e di operazioni di mero ostacolo e non impedimento all’accertamento della provenienza delittuosa, cui si rinvia (cfr. supra §§ 5.1. e 6.1.). Lo stesso dicasi in ordine all’invocata riqualificazione nel reato di cui all’articolo 379 c.p. (cfr. supra § 7.1.6.), correttamente negata sulla scorta della ricorrenza degli indici soggettivi di cui all’articolo 648-bis c.p..
9. Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato.
9.1. Le doglianze mosse alla sentenza impugnata nel ricorso della (OMISSIS) attengono, in primo luogo, al profilo soggettivo, laddove in radice si contesta la scelta dei giudici di appello di ritenere sussistente la consapevolezza della provenienza delittuosa degli assegni, non dando rilievo alla giustificazione del prestito asseritamente fatto dalla ricorrente alla (OMISSIS). Ebbene, sul punto non si ravvisa alcuna falla motivazionale o errore di diritto, giacche’ la Corte distrettuale – richiamando e riportando in sintesi il ragionamento probatorio del Tribunale – ha evidenziato una serie di anomalie della versione resa dalla (OMISSIS) circa il prestito (si pensi al divario economico tra soggetto finanziato e soggetto finanziatore ed alla difficolta’ che la ricorrente aveva detto di aver incontrato nel reperire la somma) che hanno logicamente condotto a ritenere quella resa una versione di comodo.
9.2. Quanto alla riconducibilita’ oggettiva della condotta al reato di riciclaggio, deve dirsi che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il versamento dei due assegni, rappresentando un ulteriore passaggio nella sostituzione della titolarita’ delle somme provenienti dal fallimento, costituisse certamente un ostacolo alla ricostruzione della provenienza dei beni, ostacolo atto come gia’ sopra ricostruito – alla riconduzione al reato di riciclaggio (cfr. supra §§ 5.1. e 6.1).
Peraltro, per rispondere ad una specifica osservazione del ricorso quanto alla ritenzione della somma incamerata ed alla mancata restituzione di essa dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) o al fallito, giova ricordare nuovamente – avallando il ragionamento sul punto della Corte distrettuale – che questa Corte ha affermato che il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’articolo 648-bis c.p., comma 1, non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato (Sez. 2, n. 1857 del 16/11/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv. 269316) ed essendo sufficienti l’operazione di svuotamento del patrimonio aggredibile dalla curatela e il successivo deflusso del denaro nel conto corrente di un soggetto del tutto estraneo alla compagine societaria (Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694).
In ordine alla mancata derubricazione in ricettazione da parte della Corte di appello, deve dirsi che il motivo e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato, considerata l’idoneita’ della condotta accertata a costituire un ostacolo alla ricostruzione della provenienza dei beni, idoneita’ atta alla riconduzione al reato di riciclaggio piuttosto che a quello ex articolo 648 c.p. (come evidenziato anche in relazione ad altre posizioni, cfr. supra § 7.1.6.).
10. I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili.
10.1 Va, in primo luogo, evidenziato che il ricorso di (OMISSIS) e’ tardivo, perche’ presentato il 3 novembre 2016, oltre i 45 giorni dalla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, avvenuta nelle mani del padre convivente il 16 settembre 2016.
10.2. Anche a prescindere da tale aspetto, il ricorso di (OMISSIS), come quello del padre (OMISSIS), presenta diversi profili contenutistici che ne determinano l’inammissibilita’. Le impugnative sono, in primo luogo, generiche, giacche’ non si confrontano con la sentenza impugnata e non articolano, rispetto ad essa, specifiche censure, risolvendosi i motivi – tra loro identici – in una dissertazione teorica sui presupposti del reato contestato, scevra da una critica ragionata e argomentata della pronunzia; gli unici passaggi in cui si menzionano quelli del provvedimento contestato non sono altro che la trascrizione di stralci di esso e la proposizione di una propria ricostruzione alternativa che nella realta’ non spiega perche’ quella della Corte di appello sia viziata. La riprova della genericita’ dei motivi si ravvisa anche nel fatto che essi si limitano – salvo modifiche marginali o formali necessarie per adattare l’impugnativa al ricorso per cassazione – a riprodurre testualmente i motivi di appello. Va ricordato, a quest’ultimo proposito, che, e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gia’ dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso” (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
11. Vi e’, infine, da dichiarare inammissibile la richiesta, formulata in udienza dai difensori presenti, di applicazione dell’indulto giacche’, se e’ pur vero che la Corte di appello aveva affrontato, respingendola, la richiesta formulata in quella sede, nessuno dei ricorrenti ha formulato tempestivamente uno specifico motivo di ricorso per cassazione sul punto. Va segnalato, infatti, che solo i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) recano, esclusivamente nella parte conclusiva, dedicata alle mozioni finali, la richiesta di applicazione dell’indulto, ma che anche per queste posizioni la richiesta e’ inammissibile in quanto del tutto sfornita di argomentazioni a supporto, contravvenendo alla piu’ volte ricordata regola circa la specificita’ dei motivi di ricorso per cassazione.
Va, peraltro, qui ribadito il principio secondo il quale, anche nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello in ordine all’applicabilita’ o meno dell’indulto, l’imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l’applicazione del beneficio in sede esecutiva ed essendo tale possibilita’ preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione. (Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 26980001; Sez. 2, n. 710 del 01/10/2013, Forin, Rv. 25807301).
12. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00. Al rigetto dei ricorsi degli altri imputati ricorrenti consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i restanti ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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