In tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’articolo 601 c.p.p.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21936.

La massima estrapolata:

In tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’articolo 601 c.p.p., nessuna nullita’ si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all’interessato.
Nel caso di specie, alla luce del principio di diritto richiamato – riferibile anche all’ipotesi in cui l’inosservanza del termine di comparizione riguardi la citazione del difensore – il rinvio, stabilito alla presenza del difensore, sia pure per ragioni diverse dal rilievo dell’inosservanza stessa, dall’udienza del 12/02/2016 a quella del 10/01/2017 ha sanato la nullita’ del primo avviso, il che rende ragione, sotto un ulteriore profilo, della manifesta infondatezza del ricorso.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21936

Data udienza 26 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPUTO;
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. Orsi L., che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso e, per la parte civile (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha depositato conclusioni, chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 20/01/2017, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 06/05/2013, con la quale il Tribunale di Lecce aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di diffamazione aggravata in danno di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituite parti civili.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso i difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, – inosservanza o erronea applicazione degli articoli 601 e 184 c.p.p.. L’avv. (OMISSIS), difensore dell’imputato dinanzi alla Corte di appello, riceveva in data 01/02/2016 l’avviso di fissazione dell’udienza in appello per il successivo 12/02/2016; a tale udienza l’avv. (OMISSIS) compariva regolarmente, ma il processo era rinviato preliminarmente per il carico dell’udienza; alla successiva udienza del 10/01/2017, l’avv. (OMISSIS) eccepiva l’inosservanza del termine a comparire, ma l’eccezione era rigettata in quanto erroneamente ritenuta tardiva, posto che solo a tale ultima udienza il difensore aveva potuto proporre l’eccezione.
Il ricorso e’ inammissibile, in quanto manifestamente infondato per plurime convergenti ragioni.
Sotto un primo profilo, si deve rilevare che all’udienza del 12/02/2016, come si evince dal relativo verbale (al cui esame diretto questa Corte puo’ accedere in considerazione del dedotto error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), la Corte distrettuale ha proceduto alla verifica della costituzione delle parti (dichiarando la contumacia dell’imputato) e ha quindi disposto il rinvio del processo, in assenza di qualsiasi intervento (o richiesta di intervento) del difensore di fiducia presente: pertanto, si e’ all’evidenza perfezionata la sanatoria ex articolo 184 c.p.p., non risultando in alcun modo che la comparizione del difensore sia stata determinata dall’intento di far rilevare la nullita’.
D’altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’articolo 601 c.p.p., nessuna nullita’ si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all’interessato (Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125; conf. Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, Rv. 261630). Alla luce del principio di diritto richiamato – riferibile anche all’ipotesi in cui l’inosservanza del termine di comparizione riguardi la citazione del difensore – il rinvio, stabilito alla presenza del difensore, sia pure per ragioni diverse dal rilievo dell’inosservanza stessa, dall’udienza del 12/02/2016 a quella del 10/01/2017 ha sanato la nullita’ del primo avviso, il che rende ragione, sotto un ulteriore profilo, della manifesta infondatezza del ricorso.
Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00 e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida come da dispositivo disponendone il pagamento in favore dell’Erario.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenuto per il presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre accessori di legge, disponendo il pagamento in favore dell’Erario.
Motivazione semplificata.

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