Nel reato di minaccia, elemento essenziale e’ la limitazione della liberta’ psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima

Corte di cassazione, sezione quinta, penale, Sentenza 10 maggio 2018, n. 20818.

La massima estrapolata:

Nel reato di minaccia, elemento essenziale e’ la limitazione della liberta’ psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purche’ questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 20818

Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/06/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace di Napoli, emessa in data 20 novembre 2015, limitatamente alla dichiarazione di responsabilita’ di (OMISSIS) per il delitto di minaccia commesso in danno di (OMISSIS) profferendo all’indirizzo di questi l’espressione: “Vieni fuori che ti faccio vedere io”.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato, deducendo errata applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del reato di minaccia e difetto di motivazione, rilevando, con il primo motivo, come vi sia stata una controversa ricostruzione del fatto in ordine alla frase effettivamente pronunciata, essendo stata questa diversamente percepita dalla parte offesa e dalle altre persone presenti; con il secondo motivo, come la frase attribuitagli non contenga alcuna minaccia di un male ingiusto e, come, in ogni caso, nessuna valutazione circa la sua effettiva idoneita’ intimidatoria sia stata compiuta nel provvedimento impugnato.
3. Il ricorso e’ inammissibile.
3.1. Il primo motivo sviluppa, invero, una censura relativa alla valutazione delle prove non deducibile in sede di legittimita’, salvo che il giudice censurato non sia incorso in un travisamento delle stesse. Vizio, questo, che tuttavia, nel caso censito, non e’ stato dedotto con la necessaria specificita’ e, comunque, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
3.2. La doglianza sollevata con il secondo motivo e’, invece, manifestamente infondata. L’idoneita’ intimidatoria della frase pronunziata “Vieni fuori che ti faccio vedere io” deve, infatti, essere valutata con riferimento al concreto contesto di riferimento. In tal senso si e’ espressa questa Suprema Corte allorche’ ha affermato che: “Nel reato di minaccia, elemento essenziale e’ la limitazione della liberta’ psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purche’ questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762; Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001, Tretter, Rv. 219851).
Deve, quindi, riconoscersi che, alla stregua di tale principio, il giudice di merito ha correttamente ravvisato l’attitudine intimidatoria nella condotta dell’imputato, il quale – come si apprende dalla sentenza di primo grado che quanto alla ricostruzione del fatto integra quella di secondo grado – da collaboratore di una notaio si era rivolto al coniuge di quest’ultima – che gli aveva contestato un ammanco di una consistente somma di denaro – con la frase dianzi menzionata ed aveva cercato di aggredirlo, posto che la minaccia, pur espressa in termini generici, aveva assunto concretezza intimidatoria in considerazione della situazione in essa si era verificata, nella quale alle parole il ricorrente aveva cercato di far seguire le percosse nei confronti del suo contraddittore, non riuscendoci solo perche’ bloccato da un dipendente dello studio e prontamente allontanato.
4. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di’ Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

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