Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14782.
Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14782
Data udienza 4 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3102-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9481/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON e disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.
FATTO E DIRITTO
Atteso che nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che risulta debitamente notificato al procuratore/domiciliatario ex lege dell’Agenzia delle entrate, ma non risulta vistato dall’avvocatura erariale;
ritenuto che va comunque dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che “A norma dell’articolo 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non e’ idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiche’ e’ indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilita’” (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01);
ritenuto che le spese del giudizio di legittimita’ possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al Decreto Legge n. 148 del 2017 (c.d. “rottamazione cartelle bis”; cfr. Sez. 6-5, 5497/2017) e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilita’ del ricorso e’ sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’.
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