La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14800.

La massima estrapolata:

La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde non solo il custode, ma anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.

Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14800

Data udienza 23 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4753 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– intimati –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8288/2016, pubblicata in data 1 luglio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 23 aprile 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) e dell’assicuratrice della responsabilita’ civile di questi, (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito di un incendio propagatosi dall’autovettura del (OMISSIS).
La domanda e’ stata rigettata dal Giudice di Pace di Napoli.
Il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.
Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso e’ intitolato “ammissibilita’ del ricorso ai fini dell’articolo 360 bis c.p.c. e tempestivita’”.
Non si tratta pero’ di censure alla decisione impugnata, ma esclusivamente di argomentazioni del ricorrente volte a sostenere l’ammissibilita’ del ricorso (in verita’ non oggetto di alcuna eccezione, dal momento che gli intimati – regolarmente evocati in giudizio, essendosi validamente perfezionate le relative notificazioni del ricorso – non hanno svolto attivita’ difensiva).
2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c. – Causa ignota dell’incendio di veicolo in sosta – Responsabilita’ della Compagnia assicuratrice”. Con il terzo motivo si denunzia “In subordine: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. – Causa ignota a carico del custode – Inconfigurabilita’ del caso fortuito”.
Con il quarto motivo si denunzia “Violazione dell’articolo 318 c.p.c. – Responsabilita’ per propagazione delle fiamme per mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli in sosta – Erronea dichiarazione di inammissibilita’”.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso – tutti relativi all’individuazione della causa dell’incendio ed alla configurabilita’ di essa come ipotesi di caso fortuito – sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente fondati, per quanto di ragione.
Il tribunale ha affermato che nella specie era applicabile il criterio di imputazione della responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c., e non quello di cui all’articolo 2054 c.c., in quanto il danno era derivato dal veicolo in custodia del convenuto (OMISSIS) e non dalla sua circolazione. Ha poi escluso, in concreto, la responsabilita’ del custode “per essere rimasta indimostrata la circostanza che l’incendio si sia sprigionato per un’inefficiente manutenzione del veicolo”.
In tal modo non si e’ pero’ conformato ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di responsabilita’ da cose in custodia ai sensi dell’articolo 2051 c.c. e in tema di responsabilita’ derivante dalla circolazione dei veicoli, ai sensi dell’articolo 2054 c.c..
I suddetti principi sono sintetizzabili come segue.
Con riguardo alla responsabilita’ da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 c.c.:
a) il criterio di imputazione della responsabilita’ fondato sul rapporto di custodia di cui all’articolo 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;
b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosita’ o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarita’ o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed e’ comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima;
c) in particolare, il caso fortuito e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
d) le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui ad es. buche, macchie d’olio ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere;
e) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso (si vedano, in proposito: Sez. 3, Ordinanza n. 25856 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 2478 del 2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 2018, Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 2018; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010, Rv. 612442 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25856 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 2478 del 2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 2018, Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 2018).
Con riguardo alla responsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c.:
la sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, articolo 1 (ed ora dell’articolo 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5032 del 18/04/2000, Rv. 537075 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14998 del 05/08/2004, Rv. 577235 – 01 Sez. 3, Sentenza n. 3108 del 11/02/2010, Rv. 611293 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2092 del 14/02/2012, Rv. 621152 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5398 del 05/03/2013, Rv. 625713 – 01). Il giudice di appello, in violazione dei suddetti principi, non soltanto ha sostanzialmente onerato il danneggiato della prova dell’insussistenza del caso fortuito, ma ha anche incongruamente attribuito rilievo, sotto tale profilo, alla violazione delle regole di diligente condotta da parte del custode, avendo rigettato la domanda in base alla sola circostanza che era rimasto indimostrato che la causa effettiva dell’incendio fosse l’inefficiente manutenzione del veicolo da parte del suo proprietario.
La fattispecie dovra’ essere dunque nuovamente valutata alla luce dei principi sopra indicati, sia con riguardo alla riconduci-bilita’ al caso fortuito dell’incendio sviluppatosi nel veicolo di proprieta’ del (OMISSIS), sia, di conseguenza, con riguardo alla riconducibilita’ dell’evento alla nozione di circolazione stradale. Nell’ambito di tale accertamento dovra’ naturalmente essere attribuito il giusto rilievo anche alla circostanza di fatto della prossimita’ dei due veicoli, peraltro esclusivamente nei limiti in cui essa risulti dedotta nell’atto introduttivo, mentre non potranno avere ingresso le allegazioni di violazione di specifiche disposizioni normative o di generici obblighi di diligente condotta da parte del convenuto, se avvenute tardivamente.
3. Con il quinto motivo si denunzia “Violazione dell’articolo 92 c.p.c. – Erronea compensazione delle spese per il solo appello con conservazione della condanna alle spese del primo grado”.
Il quinto motivo del ricorso – attinente alle spese di lite – e’ assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, che imporra’, unitamente alla rivalutazione del merito, una nuova valutazione in ordine alla distribuzione degli oneri processuali.
4. Il ricorso e’ accolto, per quanto di ragione.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli (quale giudice di appello), in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso, per quanto di ragione; cassa in relazione la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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