Ai fini della condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, puo’ costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati o incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14751.

La massima estrapolata:

Ai fini della condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, puo’ costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati o incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l’articolo 348 ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilita’

Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14751

Data udienza 27 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26496-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso principiale;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 626/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.
FATTI DI CAUSA
Con citazione 8-7-2005 (OMISSIS), premesso che con decreto 311-2003 il Tribunale di Teramo aveva dichiarato ammissibile l’azione di riconoscimento giudiziale della paternita’, poi da egli effettivamente proposta nei confronti di (OMISSIS) (azione con la quale aveva chiesto anche il diritto al mantenimento ed il risarcimento del danno biologico, esistenziale e patrimoniale) e che l’ (OMISSIS) con atto pubblico 31-3-2004 aveva venduto alla sorella (OMISSIS) alcuni immobili riservandosi il diritto di abitazione, convenne dinanzi al Tribunale di Teramo, sez. distaccata di Giulianova, (OMISSIS) ed (OMISSIS) per sentir dichiarare ex articolo 2901 c.c. inefficace nei suoi confronti il predetto atto.
Con sentenza 9-1-2008 l’adito Tribunale accolse la domanda.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto rispettivamente appello principale e incidentale; all’udienza di precisazione delle conclusioni entrambi gli appellanti hanno dedotto che (OMISSIS), nel corso del giudizio, aveva provveduto all’integrale pagamento del debito, sicche’ era da ritenersi venuta meno la legittimatio ad causam dell’attore.
Con sentenza 17-3/6-5-2015 la Corte d’Appello di L’aquila ha rigettato sia l’appello principale proposto da (OMISSIS) sia quello incidentale di (OMISSIS), ed ha condannato entrambi gli appellanti al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in Euro 19.000, oltre accessori; in particolare la Corte, per quanto ancora rileva, ha evidenziato che, come risultava dalla prodotta documentazione, l’ (OMISSIS) aveva pagato quanto liquidato con sentenza 704/2011 dal Tribunale di Teramo in favore del (OMISSIS) a titolo di mantenimento e di risarcimento del danno esistenziale, ma detto pagamento era stato accettato solo “a titolo di mero acconto e con espressa riserva di gravame”; appello poi effettivamente proposto ed ancora pendente; di conseguenza l’attore era ancora titolare di un credito litigioso ed era quindi abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione e (OMISSIS) controricorso e ricorso incidentale adesivo, entrambi affidati a due motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
(OMISSIS) ha presentato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale e di ricorso incidentale i ricorrenti, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., si dolgono che la Corte non abbia ritenuto venuta meno, in conseguenza del pagamento delle somme liquidate dal Tribunale nel giudizio risarcitorio, la legittimatio ad causam del creditore; a dire dei ricorrenti, con la corresponsione della somma come determinata dal Tribunale nella su menzionata sentenza 704/2011, il credito si era estinto e non poteva piu’ essere ritenuto credito litigioso tutelabile ex articolo 2901 c.c., mentre l’impugnazione della detta sentenza e l’accettazione della somma solo a titolo di acconto poteva al piu’ far ravvisare la sussistenza di un’aspettativa di fatto e prima facie pretestuosa.
Il motivo e’ infondato.
Va ribadito il consolidato principio di questa S.C., secondo cui l’articolo 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidita’ ed esigibilita’, sicche’ anche i crediti eventuali, e cioe’ quelli oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purche’ non si tratti di pretese che si rivelino “prima facie” pretestuose, sono idonei a determinare l’insorgere della qualita’ di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (conf. Cass. 5619/2016; Cass. 23208/2016); tanto coerentemente con la funzione propria della detta azione, la quale non persegue scopi restitutori bensi’ mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, con la precisazione che, in caso di credito oggetto di giudizio, l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non puo’ essere portata ad esecuzione finche’ l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (conf. Cass. 9855/2014); di conseguenza e’ stata esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialita’ rilevante ai fini dell’articolo 295 c.p.c. tra il giudizio sull’accertamento del credito e quello sull’azione revocatoria (conf. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9440/2004; Cass. 5246/2006).
Nel caso di specie la su menzionata sentenza 704/2011 del Tribunale di Teramo, impugnata dal (OMISSIS) al fine di ottenere l’integrale accoglimento della domanda, ha accolto solo in parte la pretesa creditoria di quest’ultimo, riconoscendogli esclusivamente il diritto al mantenimento ed al risarcimento del danno esistenziale (con rigetto invece del richiesto danno biologico e patrimoniale), e il pagamento di quanto liquidato in sentenza e’ stato accettato solo “a titolo di mero acconto e con espressa riserva di gravame”; erroneamente, pertanto, i ricorrenti hanno sostenuto l’estinzione del debito e la sussistenza in capo al (OMISSIS) di una mera aspettativa di fatto, non potendo invece dubitarsi che quest’ultimo, in conseguenza del proposto gravame, abbia conservato una ragione o aspettativa di credito, della quale in questa sede e’ stata genericamente (e, peraltro, inammissibilmente) dedotta la manifesta infondatezza.
Con il secondo motivo di ricorso principale e di ricorso incidentale i ricorrenti, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. in riferimento al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 6 e articolo 4, comma 1, si dolgono che la Corte li abbia condannati al pagamento delle spese di lite in misura superiore a quella prevista dai parametri ministeriali vigenti.
Il motivo e’ infondato.
La Corte, invero, ha fatto corretto uso dei parametri ministeriali vigenti, non superando, nella liquidazione delle spese di lite per la presente causa, di valore indeterminabile (con applicazione quindi dello scaglione da Euro 26.000,00 ad Euro 520.000,00), i parametri ministeriali previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 6; la censura, con riferimento alla particolare importanza o meno della lite, e’ inammissibile in questa sede, comportando una non consentita valutazione di merito.
Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all’articolo 96 c.p.c., u.c..
Come gia’ affermato da questa S.C., invero, “la condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensi’ di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente e cioe’ nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (Cass. 27623/2017); al riguardo e’ stato precisato che “nel vigente ordinamento, alla responsabilita’ civile non e’ assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiche’ sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicche’ non e’ ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi”, e, tra questi, quello previsto dall’articolo 96 c.p.c., comma 3, (Cass. SSUU 16601/2017).
In relazione a cio’, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, puo’ costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati o incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l’articolo 348 ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilita’.
In tali ipotesi, come precisato da questa S.C. “il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non gia’ finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”.
Nel caso in esame, le censure contenute nel ricorso – tutte manifestamente infondate o inammissibili, devono ritenersi gravemente erronee e non piu’ compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. articolo 6 CEDU) e, dall’altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.) e della necessita’ di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilita’ dell’abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l’accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati; in particolare appare gravemente erroneo, e (come detto) defatigatorio, specie con riferimento alla specificita’ della pretesa creditoria in esame, continuare ad affermare la natura di mera aspettativa di fatto di un credito, che, in quanto ancora oggetto di giudizio di appello, non puo’ che avere conservato la sua natura di credito litigioso.
Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d’ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in Euro 20.000,00, pari, all’incirca, in termini di proporzionalita’ (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) alla meta’ del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Condanna i ricorrenti al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c., u.c. in favore del resistente, che liquida in Euro 20.000,00.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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