La clausola risolutiva espressa non ha carattere vessatorio atteso che essa non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341, comma 2, cod. civ.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, ordinanza 5 luglio 2018, n. 17603.

La massima estrapolata:

La clausola risolutiva espressa non ha carattere vessatorio atteso che essa non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341, comma 2, cod. civ., neanche in relazione all’eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla

Ordinanza 5 luglio 2018, n. 17603

Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 677-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1228/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ con cui era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva della (OMISSIS) s.p.a. e respinta la domanda della appellante nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. avente ad oggetto il riscatto del capannone industriale oggetto del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 18 maggio 2001 da (OMISSIS) (conduttrice alla quale era subentrata la (OMISSIS)) e da (OMISSIS) (concedente, alla quale dal gennaio 2010 era subentrata la (OMISSIS)). In particolare, nel confermare la statuizione di prime cure, la Corte territoriale ha ritenuto che alla data del 5 giugno 2009 sussistesse la morosita’ della conduttrice (OMISSIS), dovendosi negare rilevanza ai pagamenti successivamente effettuati dalla stessa quando ormai il contratto era risolto per volonta’ della locatrice e che, conseguentemente, fosse ormai precluso alla conduttrice il diritto di riscatto del capannone.
Per quel che ancora interessa, la Corte genovese ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
– il giudice di primo grado aveva ritenuto che, all’epoca in cui la (OMISSIS) aveva dichiarato di voler riscattare il capannone (lettera del 10 luglio 2009), l’esercizio di tale diritto era ormai venuto meno a seguito della risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria richiesta da (OMISSIS) (con lettera datata 5 giugno 2009) alla quale era subentrata a gennaio 2010 la (OMISSIS) nella gestione del contratto;
– che con la citata lettera la locatrice aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 18.1. delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria in relazione alla morosita’ nel pagamento dei canoni di luglio, agosto e settembre 2008 e di gennaio 2009 per complessivi Euro 13.677,69;
– che dovesse ritenersi infondato quanto sostenuto dalla (OMISSIS) la quale riteneva che la clausola suddetta non le fosse opponibile per non essere stata sottoscritta dalla originaria conduttrice alla quale essa era subentrata; in proposito, aveva escluso la natura vessatoria della medesima clausola e sottolineato come fosse stata sottoscritta dalla conduttrice originaria (OMISSIS) alla quale era subentrata nella stessa posizione giuridica e negli stessi obblighi (OMISSIS) s.r.l., poi fusa in (OMISSIS), senza che a carico della locatrice sussistesse alcun obbligo di comunicazione e/o di documentazione al cessionario del contratto di leasing;
– che dovesse ritenersi infondato altresi’ il profilo di gravame proposto da (OMISSIS) volto a sostenere che la morosita’, alla data della citata lettera, non sussistesse piu’ in quanto (OMISSIS) aveva adempiuto al pagamento di tali canoni e non rilevando la morosita’ per canoni anteriori, non potendo la locatrice imputare a questi i pagamenti ricevuti, in difformita’ delle imputazioni fatte dalla debitrice ex articolo 1193 c.c.; al riguardo, aveva osservato che dalla CTU fosse emerso che alla data del 5 giugno 2009 (data della lettera della locatrice con cui comunicava la volonta’ di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 18 delle condizioni generali di contratto) sussistesse la morosita’ di (OMISSIS) nel pagamento dei canoni di locazione finanziaria per la somma di Euro di Euro 13.033,67, a far data dal 1 febbraio 2008;
– che fosse irrilevante la circostanza che la locatrice avesse -derogando alla imputazione dei pagamenti effettuata dalla conduttrice – imputato ai canoni piu’ risalenti nel tempo e alle spese poiche’ tale facolta’ era espressamente prevista dalla clausola sub 3.4. del contratto (ovvero che la locatrice potesse imputare i pagamenti in deroga all’articolo 1189 c.c.).
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Rispondono con unico controricorso la (OMISSIS) s.p.a. appartenente al (OMISSIS) e lo stesso (OMISSIS) soc. coop. La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1193 e 1456 c.c. in relazione alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”) la societa’ ricorrente lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata per aver applicato erroneamente la clausola contrattuale sub 3.4. del contratto de quo con riferimento alle norme ed ai principi relativi all’imputazione dei pagamenti; la clausola prevedeva che “in caso di pluralita’ di contratti di locazione con la stessa conduttrice, i pagamenti da questa effettuati, potranno essere imputati dalla locatrice in deroga all’articolo 1193 c.c. ai debiti meno garantiti ed a quelli piu’ antichi. A questi ultimi, sempre in deroga all’articolo 1193 c.c.potranno essere imputati dalla locatrice i pagamenti di canoni insoluti e di altre somme dovute in forza di uno stesso contratto di locazione”. Secondo la ricorrente la facolta’ di imputazione dei pagamenti rimessa da tale clausola alla locatrice avrebbe dovuto essere esercitata al momento dell’atto di quietanza, ma non avrebbe potuto consentire una automatica imputazione dei pagamenti ai debiti piu’ antichi. Nel caso di specie, nulla era stato dichiarato dalla locatrice e pertanto i pagamenti effettuati avrebbero dovuto essere imputati ai debiti che la stessa conduttrice aveva dichiarato di voler soddisfare. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che i pagamenti effettuati nel luglio, agosto e settembre 2008 e nel gennaio 2009 fossero stati regolarmente pagati e da cio’ conseguirebbe l’inefficacia della comunicazione inviata dalla locatrice in data 5 giugno 2009 con cui veniva chiesta -in ragione del mancato pagamento di canoni che invece erano stati pagati (come pure risultante dalla esperita CTU)- la risoluzione.
1.1. Il motivo e’ inammissibile.
Il Collegio non ritiene che il motivo sia inammissibile perche’ carente del requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 come eccepito dalla controparte in quanto gli elementi forniti dalla parte ricorrente appaiono sufficienti a sorreggere l’odierna impugnazione, bensi’ per un ulteriore profilo e cioe’ poiche’ la societa’ ricorrente, pur movendo dalla formale denuncia della sentenza sotto il profilo della violazione delle regole inerenti all’imputazione del pagamento e alla clausola risolutiva espressa, propone nella sostanza un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere necessario, per un verso, da parte della locatrice l’esercizio della facolta’ di imputazione dei pagamenti prevista dalla clausola contrattuale de qua soltanto al momento dell’atto di quietanza e, per l’altro, che in assenza di tale imputazione il pagamento andrebbe viceversa imputato secondo l’indicazione della parte conduttrice. Esso attiene dunque a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di legittimita’ un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale, con valutazione insindacabile perche’ a lei riservata, ha motivatamente ritenuto da un lato che la clausola contrattuale consentisse la deroga all’articolo 1193 c.c. e dall’altro ha accertato che in ogni caso la (OMISSIS) al momento della lettera di risoluzione era in debito per Euro 13.033,67 sui canoni (come accertato dalla CTU) e che, pertanto, il fatto che i pagamenti contestati fossero stati effettivamente pagati non rilevava ai fini della risoluzione che dunque era stata legittimamente richiesta.
Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, 05 maggio 2006, n. 10313). Dalle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente risulta chiaro che la duplice violazione di legge e’ state lamentata attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa. E’ evidente che tale prospettazione miri a sostituire la propria tesi all’apprezzamento motivatamente raggiunto dal giudice di merito ed in quanto tale va ritenuta inammissibile.
2. Con il secondo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1341, 1342 e 1456 c.p.c. in relazione alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”) la ricorrente deduce di aver gia’ lamentato con l’atto di appello l’inopponibilita’ nei propri confronti della clausola risolutiva di cui all’articolo 18.1 delle condizioni generali di contratto perche’ vessatoria e perche’ non sottoscritta; nello specifico, lamenta che la Corte di appello abbia escluso la natura vessatoria della medesima clausola e sottolineato come fosse stata sottoscritta dalla conduttrice originaria (OMISSIS) alla quale era subentrata nella stessa posizione giuridica e negli stessi obblighi (OMISSIS) s.r.l., poi fusa in (OMISSIS), senza che a carico della locatrice sussistesse alcun obbligo di comunicazione e/o di documentazione al cessionario del contratto di leasing; insiste nel ritenere erronea tale statuizione sotto un duplice profilo: per un verso, la Corte territoriale, ritenendo non vessatoria la clausola 18.1, non avrebbe compiuto alcuna verifica in merito al contenuto della medesima a tenore della quale “la locatrice, salvo restando il suo diritto di risolvere il contratto per ogni altro motivo valido (…) avra’ facolta’ di avvalersi della risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta dalla conduttrice anche in uno qualsiasi dei seguenti casi: a) mancato pagamento di qualsiasi parte del canone o dei relativi accessori alle relative scadenze”, contenuto che avrebbe consentito la risoluzione del contratto quale conseguenza di qualsiasi inadempimento anche il piu’ lieve; per altro verso, ritenendo la medesima clausola opponibile alla (OMISSIS) in quanto sottoscritta specificatamente dall’originaria parte conduttrice (OMISSIS), non si sarebbe avveduta che tale clausola non fosse contenuta nel contratto di locazione ma nelle condizioni generali di contratto costituenti documento separato e che la locatrice, all’atto del subentro da parte di (OMISSIS) (societa’ fusasi per incorporazione in (OMISSIS) nel 2005), avesse consegnato soltanto il contratto senza il separato testo delle condizioni generali e cio’ risulterebbe dalla lettera della (OMISSIS) attestante la trasmissione della sola scrittura di cessione del contratto nel cui articolo 2 si dava atto che (OMISSIS) subentrava accettando “tutti i patti e condizioni del suddetto contratto di locazione finanziaria, copia del quale viene sottoscritta in ciascuna delle sue n. 4 pagine” nelle quali veniva recata l’elencazione cumulativa e generica del titolo di decine di clausole vessatorie senza specificarle (pagg. n. 3 e 4) e il testo delle condizioni generali di contratto era stato poi comunicato via fax da (OMISSIS) a (OMISSIS) solo in data 5.07.2005 (circostanza allegata con memoria istruttoria in primo grado e mai contestata da controparte). Pertanto tale clausola non poteva essere opposta a (OMISSIS) perche’ non sottoscritta e non conosciuta dalla (OMISSIS).
2.1. Non sussiste alcuna violazione delle diverse norme di legge invocate ed il motivo di censura e’ infondato.
Parte ricorrente ripropone censure gia’ adeguatamente esaminate dalla Corte di merito la quale ha, in primo luogo, correttamente escluso, in conformita’ con quanto gia’ affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1 11/11/2016 n. 23065;Cass. Sez. 3 28/06/2010 n. 15365), che la clausola risolutiva espressa avesse carattere vessatorio, atteso che essa non e’ riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 1341 c.c., comma 2, neanche in relazione all’eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facolta’ di proporre eccezioni, in quanto la possibilita’ di chiedere la risoluzione del contratto e’ connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla; in secondo luogo, ha rilevato che “comunque” la clausola in questione era stata sottoscritta ex articoli 1341 e 1342 c.c. dall’originaria parte conduttrice (OMISSIS), alla quale era subentrata nella stessa posizione giuridica e negli stessi obblighi (OMISSIS) s.r.l., poi fusa nella societa’ odierna ricorrente, “senza che a carico del locatore sussistesse alcun obbligo di comunicazione e/o di documentazione al cessionario del contratto di leasing”.
3. Dal terzo sino al settimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di una plurima serie di fatti decisivi:
– In primo luogo, contesta che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di gravame con cui erano state contestate le risultanze della CTU in ordine all’ammontare del debito della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) ed all’imputazione dei pagamenti effettuata dalla medesima CTU con riferimento ad alcune fatture emesse dalla (OMISSIS) contestate e non saldate da (OMISSIS) cosi’ come rilevato dal Consulente di parte della (OMISSIS), con la conseguenza che per il periodo considerato dalla CTU residuerebbe a credito della locatrice la somma di Euro 6.487,72 e non quella maggiore di Euro 13.033,67;
– in secondo luogo, si duole che dall’errato convincimento in ordine all’avvenuta risoluzione del contratto, sarebbe conseguita la reiezione della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla (OMISSIS) che, viceversa, in ragione dell’inefficacia della comunicazione di risoluzione in data 5 giugno 2009, sarebbe improduttiva di effetti giuridici, con conseguente diritto ad ottenere il risarcimento di complessivi Euro 4.065,17 “ravvisabili nell’impossibilita’ della (OMISSIS) di dedurre fiscalmente l’IVA sulle fatture relative ai medesimi canoni nonche’ dalle eventuali sanzioni fiscali che potrebbero essere alla medesima societa’ comminate”;
– in terzo luogo, la Corte di appello -respingendo la domanda di risarcimento danni conseguente all’assenza del locale bagno e del localino disimpegno- sarebbe incorsa nel “travisamento” essendo l’esistenza di tali locali prevista espressamente nel contratto di leasing finanziario sottoscritto tra le parti e risultando evidente il danno derivato sia dall’assenza di tali locali sia in termini di valore dell’immobile sia per la non agibilita’ del capannone;
– inoltre la Corte di appello non si sarebbe pronunciata in ordine al motivo di gravame con cui era richiesto il risarcimento del danno derivante dalle abbondanti piogge e nevicate verificatesi tra il 2009 e il 2010 che avevano causato gravi infiltrazioni danneggiando l’immobile de quo;
– infine, la Corte di appello -ritenendo assorbita la richiesta di risarcimento dei danni avente ad oggetto gli interessi passivi dal fatto che il mancato esercizio del diritto di riscatto fosse ascrivibile alla stessa conduttrice (OMISSIS) – non si sarebbe avveduta che il mancato esercizio della facolta’ di riscatto fosse ascrivibile, non a (OMISSIS), ma “alla locatrice la quale seppur piu’ volte sollecitata dal luglio 2009 in poi ha opposto il suo ingiustificato rifiuto al perfezionamento del trasferimento dell’immobile in questione”, con conseguente grave danno per (OMISSIS) costituito dal finanziamento che una terza societa’ acquirente Miptec avrebbe ottenuto dalla (OMISSIS).
4. I motivi che per evidenti ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili in relazione ai plurimi profili di omesso esame denunciati.
In via generale, giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 30 ottobre 2015 – il controllo sulla motivazione e’ dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza e, per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
La parte ricorrente, sebbene denunci formalmente l’omesso esame di diversi fatti che avevano costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello dolendosi, in particolare: – della mancata considerazione delle contestazioni formulate in appello in ordine alle risultanze della CTU; – del rigetto della domanda di risarcimento (fondata sia sulla mancata possibilita’ di dedurre VIVA sulle fatture relative ai canoni locativi sia sull’assenza di alcuni locali descritti nel contratto sia derivanti da gravi infiltrazioni sia infine derivanti dagli interessi passivi) conseguita all’errato convincimento da parte del giudice di appello circa l’avvenuta risoluzione del contratto.
Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, gia’ inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, lo e’ a piu’ forte ragione alla luce della vigente formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non e’ di per se’ sindacabile in sede di legittimita’ in quanto non integra, per cio’ stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass, Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054,; v. anche Cass., Sez. 6-3, 8/10/2014 n. 21257).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla societa’ ricorrente, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa. Invero, la Corte di merito ha esaminato ciascuna delle questioni riproposte dalla odierna ricorrente motivando del tutto adeguatamente ed in particolare ha osservato: – che le fatture emesse nel periodo luglio-dicembre 2009 non dovevano essere emesse in quanto tale periodo era successivo a quello nel quale era avvenuta la risoluzione di diritto del contratto; – che il lamentato danno derivante dalla mancanza dei locali nell’immobile non era stato provato e che non era stata provata neppure l’esistenza di una specifica pattuizione che prevedesse la presenza di detti locali; che infine la questione degli interessi passivi era assorbita dal fatto che il mancato esercizio della facolta’ di riscatto del capannone era ascrivibile alla stessa societa’ conduttrice.
La parte ricorrente, nel dedurre la diversita’ del giudizio di fatto posto a fondamento della sentenza di merito, continua piuttosto a dolersi dell’omessa considerazione di elementi istruttori decisivi ad una diversa ricostruzione del fatto secondo la propria prospettazione.
5. Con l’ottavo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c. in relazione alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”) la ricorrente insiste nel ritenere erronea la decisione del giudice di appello in merito al rilevato difetto di legittimazione passiva della societa’ (OMISSIS) responsabile nei confronti di (OMISSIS) dei danni causati anteriormente alla cessione del ramo di azienda.
5.1. L’ultimo motivo e’ parimenti inammissibile tenuto conto di quanto gia’ motivato in via generale con riguardo al primo (cfr. sopra punto 1.1.). In particolare, e’ sufficiente aggiungere, per un verso, che la parte ricorrente non deduce alcuna specifica erronea ricognizione della fattispecie astratta disciplinata dall’articolo 81 c.p.c. nel provvedimento impugnato, ne’ indica un problema interpretativo in ordine ai principi che governano l’istituto della legittimazione processuale, bensi’ lamenta l’erroneita’ della valutazione compiuta dalla Corte territoriale che dalla insussistenza della legittimazione della convenuta (OMISSIS) avrebbe fatto discendere l’infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, senza verificare in concreto l’effettiva titolarita’ passiva del rapporto oggetto di controversia (tenuto conto che (OMISSIS) aveva ceduto il ramo di azienda alla (OMISSIS)). Per altro verso, giova sottolineare come sia la stessa prospettazione della parte ricorrente, bene evidenziata dalla Corte di appello, a far ritenere correttamente assorbito il primo motivo di impugnazione; difatti, in motivazione viene evidenziato che (OMISSIS) aveva richiesto la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui dichiarava la carenza di legittimazione passiva della (OMISSIS) in relazione alla domanda di risarcimento proposta fondata su un duplice presupposto che non sussistesse alcun inadempimento alle obbligazioni del contratto intercorso tra le parti e che la (OMISSIS) fosse solidalmente obbligata con (OMISSIS), cessionaria del ramo di azienda di cui faceva parte il capannone oggetto del contratto di leasing, per i danni pretesi in ragione della pretesa mancata fatturazione di alcuni pagamenti.
In conclusione il ricorso e’ rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato articolo 13.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali, in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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