La valutazione confessoria di fatti sfavorevoli al dichiarante può essere accertata dal giudice anche in riferimento a comportamenti pregressi della parte dichiarante

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 30 aprile 2018, n. 10387.

La valutazione confessoria di fatti sfavorevoli al dichiarante può essere accertata dal giudice anche in riferimento a comportamenti pregressi della parte dichiarante, valutati secondo il principio di buona fede, sicché il giudice correttamente valuta come affermazione consapevole del fatto ammesso, piuttosto che come adesione acritica a un documento precompilato, l’adesione del debitore ceduto a un modulo prestampato.
L’accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicche’, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, ne’ il suo silenzio puo’ costituire conferma di esso, perche’, per assumere tale significato, occorre un’intesa tra le parti negoziali cui il ceduto e’ estraneo

Ordinanza 30 aprile 2018, n. 10387

Data udienza 25 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

 

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4309/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4117/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/01/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RILEVATO

che:
La societa’ (OMISSIS) SRL ( (OMISSIS)) ricorre per cassazione con due mezzi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale era stata confermata, con diversa motivazione, la decisione di primo grado, favorevole alla (OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SPA) che replica con controricorso.
La controversia concerne l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla societa’ (OMISSIS) SRL e respinta sia in primo che in secondo grado.
Secondo la Corte di appello, le circostanze dedotte dalla (OMISSIS) circa l’inadempimento del contratto originario intercorso con la (OMISSIS) SRL, la quale avrebbe fornito un macchinario privo dei componenti essenziali, inservibile per gli scopi per il quale avrebbe dovuto essere utilizzato, erano prive di pregio giacche’ la prima con lettera del 22/03/2007 aveva riconosciuto la regolarita’ della fornitura, la liquidita’ e l’esigibilita’ del credito e promesso il pagamento alla cessionaria specificamente affermando che il credito era dovuto “(…) a fronte di forniture di beni e/o servizi regolarmente effettuati e rispondenti al nostro ordine (..)”, con una dichiarazione di natura confessoria che aveva conseguito il duplice effetto, da una parte, di impegnare la ceduta nei confronti della cessionaria al pagamento del corrispettivo e, dall’altra, di portare la (OMISSIS) SPA a corrispondere le anticipazioni alla societa’ cedente.
3. Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:
1.1. La vicenda oggetto della controversia concerne l’esecuzione di un’obbligazione di pagamento, oggetto della cessione alla societa’ di (OMISSIS) che ha agito in monitorio, conseguente alla conclusione di un contratto di compravendita stipulato il 23/06/2006 tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) SRL per l’acquisto di un impianto di microfiltrazione da destinarsi ad una cantina sociale: la vendita veniva stipulata con clausola di gradimento a favore della (OMISSIS) all’esito della prova del bene, che doveva essere effettuata entro trenta giorni dalla consegna; il pagamento prevedeva la corresponsione di un acconto al momento dell’ordine ed il saldo prezzo entro il termine di 150 giorni dalla consegna (fol. 1/2 del ricorso).
1.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1988 e 2730 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
1.3. La ricorrente sollecita una rivalutazione del modulo prestampato utilizzato dal cessionario, volta ad escludere la presenza in esso di una dichiarazione di scienza a contenuto confessorio, idonea a fondare l’esercizio del credito mediante la procedura monitoria.
Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la sottoscrizione da parte della societa’ del modello prestampato di notificazione dell’avvenuta cessione del credito del 07/05/2007 non aveva valore giuridico di confessione stragiudiziale ai sensi dell’articolo 2730 c.c. e non poteva ritenersi confermativo della sussistenza del credito, configurando al piu’ un mero atto di ricognizione di debito, con possibilita’ di prova contraria secondo la previsione di cui all’articolo 1988 c.c..
1.4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; sotto quest’ultimo profilo per la ricorrente, la Corte di appello ha omesso l’esame di quanto contenuto nel modulo e di quanto contenuto nella corrispondenza tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), oltre che di quanto documentato in merito alla nuova consegna dell’impianto ancora da effettuarsi, fatti decisivi della controversia che avrebbero consentito la corretta interpretazione della dichiarazione della (OMISSIS) ed avrebbe dovuto condurre all’esclusione della natura confessoria della dichiarazione.
2.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione poiche’, anche se sotto diversi punti di vista, concernono l’interpretazione della dichiarazione di accettazione della cessione del credito sottoscritta dalla (OMISSIS) e vanno respinti.
2.2. Osserva la Corte che la premessa posta dal primo motivo, laddove distingue in diritto tra promessa di pagamento e confessione, e’ indiscutibilmente corretta, atteso che la promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto la prima consiste in una dichiarazione di volonta’ intesa ad impegnare il promittente all’adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, mentre la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, percio’, il contenuto di una dichiarazione di scienza (Cass. n. 13689 del 31/07/2012); inoltre dalla confessione deriva un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass. Sez. U. n. 7381 del 25/03/2013).
Cio’ non esclude, tuttavia, che nel contesto di un unico documento possa coesistere accanto alla volonta’ diretta alla promessa, anche una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale che, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l’esistenza del credito) preclude la prova contraria ex articolo 1988 c.c. (nella specie, sull’inesistenza o sull’estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (Cass. n. 23246 del 05/10/2017).
2.3. Orbene, posto che la rivalutazione del documento e’ preclusa nel giudizio di legittimita’, va osservato che, nel caso in esame, la Corte di appello, con un accertamento in fatto insindacabile, ha evidenziato che la formula utilizzata nella accettazione scritta ed esplicita conteneva l’espresso riconoscimento della esatta esecuzione della prestazione da parte della (OMISSIS) e della certezza e liquidita’ del credito, ed ha distinto, nell’ambito della comunicazione del 22/03/2007, la dichiarazione di volonta’ dalla dichiarazione di scienza.
Invero la Corte di appello nel ricostruire la vicenda storica, con un accertamento in fatto che non risulta contestato, ha valutato anche i rapporti intercorsi tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), per il periodo temporalmente antecedente alla cessione del credito, selezionando i fatti ritenuti rilevanti nel giudizio: 02/03/2006, stipula del contratto tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), con la previsione di una clausola di gradimento a favore di (OMISSIS); 27/12/2006 consegna dell’impianto e riscontro di un problema di malfunzionamento del macchinario in ragione del quale la (OMISSIS) chiedeva la sostituzione, tempestivamente riscontrata dalla (OMISSIS) in data 23/01/2007; 22.03.2007 invio della lettera con la quale (OMISSIS), pur avendo gia’ segnalato il problema del filtro e concordato le modalita’ di sostituzione, come da comunicazione dalla stessa inviata alla (OMISSIS) in data 08/02/2007, riconosceva comunque espressamente che il credito era certo, liquido ed esigibile, (fol. 6 della sent.).
Non emerge, invece, nella sentenza alcun riferimento ad una sottoscrizione del modulo di notificazione di cessione avvenuta il 07/05/2007, episodio che non e’ stato oggetto di accertamento di fatto, anche se su di esso sono incentrati i motivi di ricorso (fol. 2, 4 etc.) senza alcuna esplicitazione in merito.
2.4. Se ne deduce che la Corte di appello non si e’ limitata ad una valutazione formalistica della dichiarazione della (OMISSIS), ma ha valorizzato anche il dato extratestuale costituito dalla richiesta di sostituzione di parte del macchinario riscontrata positivamente dalla (OMISSIS), sulla scorta del quale ha ritenuto che la dichiarazione successiva, che dava atto della liquidita’ ed esigibilita’ del credito avesse natura confessoria, rendendo inammissibile la prova testimoniale articolata e rimarcando peraltro anche la carenza di buona fede nel comportamento della (OMISSIS).
Ne consegue che, nel caso di specie, la giurisprudenza, pur nota e condivisa, secondo la quale “L’accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicche’, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, ne’ il suo silenzio puo’ costituire conferma di esso, perche’, per assumere tale significato, occorre un’intesa tra le parti negoziali cui il ceduto e’ estraneo” (da ultimo, Cass. n. 18/02/2016, n. 3184) non trova applicazione in quanto e’ inconciliabile con quanto accertato in fatto dalla Corte di appello in merito ai rapporti intercorsi tra le parti contrattuali in ordine alle deficienze della merce fornita, oggetto di specifica e dettagliata contestazione.
Invero, nello specifico, la formula utilizzata nella accettazione scritta ed esplicita, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, contiene l’espresso riconoscimento della esatta esecuzione della prestazione da parte della (OMISSIS) e della certezza e liquidita’ del credito: la circostanza, quand’anche confermata sul piano probatorio, che cio’ non corrispondesse alla realta’ dei fatti, mai avrebbe potuto ridondare a favore della ricorrente, posto che in alcun modo cio’ era stato reso palese alla cessionaria con una condotta che – proprio in ragione delle contestazioni sorte tra le parti contrattuali e formalizzate per iscritto, come sottolineato dal giudice del gravame – evidenziava anche una carenza di buona fede da parte della (OMISSIS).
Si puo’ pertanto affermare che “La valutazione confessoria di fatti sfavorevoli al dichiarante puo’ essere accertata dal giudice anche in riferimento a comportamenti pregressi della parte dichiarante, valutati secondo il principio di buona fede ex articolo 1366 c.c., sicche’ il giudice correttamente valuta come affermazione consapevole del fatto ammesso, piuttosto che come adesione acritica ad un documento precompilato, l’adesione del debitore ceduto ad un modulo prestampato predisposto dal cessionario del credito, proprio in rapporto alle richiamate circostanze comportamentali“.
3.1. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Si da’ atto, – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida nel compenso di Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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