Il tribunale non deve attendere la definizione del giudizio amministrativo ma può conoscere “incidenter tantum” se debba o meno imputarsi ad eventuale responsabilità delle società la mancata attuazione dell’accordo stipulato con il Comune

Corte di Cassazione, sezione sesta civile,  Ordinanza 3 agosto 2018, n. 20491.

 

La massima estrapolata:

Il tribunale non deve attendere la definizione del giudizio amministrativo ma può conoscere “incidenter tantum” se debba o meno imputarsi ad eventuale responsabilità delle società la mancata attuazione dell’accordo stipulato con il Comune con conseguenti riflessi sull’accertamento in ordine alla verifica della imputabilità alle società dell’inadempimento colpevole del preliminare di vendita stipulato, ovvero alla verifica dei presupposti legittimanti la risoluzione del medesimo contratto per “factum principis” della Amministrazione o per eccesiva onerosità sopravvenuta.

 

 Per un maggior approfondimento sul preliminare cliccare sul seguente collegamento on-line

Il contratto preliminare

 

 Ordinanza 3 agosto 2018, n. 20491

Data udienza 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25400-2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di procuratori generali di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SOC. COOP. IN L.C.A., in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– resistente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

– resistente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

– resistente –

contro

(OMISSIS) IN LCA, (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, cassi l’ordinanza impugnata e disponga quanto necessario per la prosecuzione del giudizio avanti il Tribunale di Bologna.

FATTO E DIRITTO

IL COLLEGIO:

Premesso:

che il Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna con ordinanza depositata in data 26.9.2017, comunicata via PEC in data 28.9.2017, ha disposto la sospensione necessaria ex articoli 295 c.p.c. della causa pendente tra (OMISSIS) s.r.l. ed altre societa’ cooperative edili e costruttrici, da un lato, e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e n.q., procuratori generali (OMISSIS), dall’altro, avente ad oggetto l’inadempimento del preliminare di vendita di cinque appartamenti, stipulato in data 5.11.2013, nonche’ le domande di accertamento della risoluzione del contratto per impossibilita’ della prestazione ex articolo 1463 c.c. (sopravvenuto difetto di edificabilita’ dei terreni per “factum principis”) o in alternativa per eccessiva onerosita’ sopravvenuta ex articolo 1467 c.c., ritenendo pregiudicato tale giudizio dalla causa intentata dalle predette societa’ avanti il TAR Emilia Romagna per l’accertamento della nullita’ delle Delib. adottate dal Comune di San Lazzaro di Savena con le quali le societa’ erano state dichiarate decadute dalla attuazione del Piano operativo comunale (POC) e del Piano urbanistico attuativo (PUA), impedendo l’ulteriore prosecuzione ed ultimazione dei lavori edilizi che i ricorrenti deducono la illegittimita’ della sospensione ex articolo 295 c.p.c. in quanto l’annullamento del POC e del PUA sarebbe da imputarsi a fatto e colpa delle stesse societa’ – parti promittenti venditrici – le quali non avrebbero rilasciato al Comune “le fidejussioni a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione, necessarie per sottoscrivere la convenzione urbanistica”. In particolare censurano la ordinanza di sospensione in quanto: 1-) attesa la prevedibile durata dal processo amministrativo i ricorrenti verrebbero a subire un pregiudizio determinato dalla lesione del principio di ragionevole durata del processo civile; 2-) la decisione del TAR non potrebbe in alcun modo fare stato nei confronti dei ricorrenti che non hanno assunto la qualita’ di parti nel processo amministrativo; 3-) che le societa’ avevano manifestato una condotta processuale contraddittoria, da un lato, contestando la escussione delle garanzie bancarie da parte dei (OMISSIS) in quanto il contratto era da ritenersi valido ed efficace; dall’altro proponendo domande di risoluzione del medesimo contratto; 4-) la decadenza dal POC e dal PUA deliberata dal Comune “e’ fatto esterno rispetto al rapporto contrattuale che lega i ricorrenti alle societa’ edilizie” cio’ che esclude un rapporto di pregiudizialita’ tra i due giudizi; 5-) le domande svolte dalle societa’ determinano una divisibilita’ dell’unica obbligazione che le stesse congiuntamente hanno assunto nei confronti della parte promissaria acquirente; 6-) il Giudice del Tribunale di Bologna avrebbe violato l’ordine di trattazione delle questioni ex articolo 276 c.p.c. in quanto, prima di pronunciare la sospensione ex articolo 295 c.p.c., avrebbe dovuto esaminare la “ammissibilita’” delle domande di risoluzione proposte dalle societa’ che “confliggevano con le plurime istanze…..di ottenere dal Comune una proroga e/o una sospensione del termine per sottoscrivere la convenzione con la consegna contestuale delle fidejussioni”;

– che hanno svolto difese, depositando memorie ex articolo 47 c.p.c., u.c. (OMISSIS) s.r.l.; (OMISSIS) soc. coop. in Lca, che hanno depositato anche memorie illustrative ex articolo 380 ter c.p.c., comma 2; (OMISSIS) s.p.a., tutte concludendo per il rigetto del ricorso;

– che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e conseguente annullamento della ordinanza di sospensione.

Ritenuto:

che il ricorso per regolamento necessario improprio assolve ai requisiti di ammissibilita’ essendo individuabile dalla esposizione sommaria delle vicende processuali la indicazione delle parti, le domande oggetto della cognizione sottoposta all’AGO ed al TAR, le ragioni dedotte a sostegno delle stesse;

che le sole censure del ricorso, pertinenti al sindacato rimesso a questa Corte con il mezzo impugnatorio del regolamento necessario improprio ai sensi degli articoli 42 e 295 c.p.c., sono quelle formulate sopra ai nn. 2 e 4 (la censura sub n. 1 e’ irrilevante, in quanto fondata su una previsione del tutto ipotetica e comunque non rilevante rispetto alla verifica dei presupposti legali cui e’ condizionato il provvedimento di sospensione necessaria del processo; le censure sub n. 3 e n. 5 attengono a questioni inerenti il giudizio merito, estranee all’oggetto della impugnazione per regolamento necessario; la censura sub n. 6 impinge in una valutazione discrezionale del Giudice e comunque prescinde dall’ordine gerarchico di esame prioritario delle questioni pregiudiziali di rito e di merito, atteso che quella che i ricorrenti definiscono verifica della “ammissibilita’” delle azioni esercitate dalle societa’, altro non e’ che lo stesso accertamento della fondatezza nel merito delle domande di risoluzione contrattuale da quelle proposte);

che la eccezione formulata da (OMISSIS) soc. coop. in Lca, volta a far valere il difetto di rituale instaurazione del contraddittorio per omessa notifica del regolamento anche a (OMISSIS) soc. coop., e’ priva di pregio in quanto detta parte, intervenuta volontariamente nella causa pendente avanti il Tribunale di Bologna, aveva gia’ manifestato implicita adesione alla tesi dei ricorrenti, ritenendo insussistente la relazione di pregiudizialita’ necessaria con il processo amministrativo, avendo il difensore della banca espressamente richiesto, a verbale di udienza, la prosecuzione del giudizio di merito, non venendo pertanto in questione alcun pregiudizio al diritto di difesa della parte intervenuta che, peraltro, non potrebbe comunque essere fatto valere da un diverso soggetto processuale in quanto privo di legittimazione;

– che il ricorso e’ fondato.

Occorre ribadire che nel quadro della disciplina di cui all’articolo 42 c.p.c. – come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 – non vi e’ piu’ spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facolta’ di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facolta’ – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato articolo 42 codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (articolo 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo articolo 111 Cost.. Dalla esclusione della configurabilita’ di una sospensione facoltativa “ope iudicis” del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilita’, ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo – nella specie adottata dal tribunale con ordinanza del 12 novembre 2009 -, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione “ex lege” (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 14670 del 01/10/2003; id. Sez. 1, Ordinanza n. 2089 del 31/01/2007; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23906 del 25/11/2010).

Orbene lo stesso articolo 295 c.p.c. delinea una specifica ipotesi di sospensione ex lege laddove giustifica in relazione al rischio di possibili giudicati contrastanti la sospensione necessaria del processo, richiedendo quindi non solo l’indispensabilita’ logica dell’antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l’indispensabilita’ giuridica, nel senso che l’antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati, ipotesi che ricorre nel caso in cui la causa pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto della causa pregiudicata, essendo pertanto la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il “thema decidendum” del processo pregiudicato (cfr. Corte cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9901 del 28/04/2006; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26469 del 09/12/2011).

E’ ben vero che la norma non prevede la peculiare ipotesi di pregiudizialita’ tra causa civile e giudizio amministrativo, ma tale ipotesi non puo’ ritenersi a priori esclusa, laddove l’accertamento compiuto dal Giudice amministrativo sia suscettivo di produrre l’efficacia di giudicato tra le stesse parti della causa civile pregiudicata, in tal senso essendo necessario che il giudizio amministrativo abbia ad oggetto situazioni giuridiche di diritto soggettivo che si inseriscono quali elementi della fattispecie costituiva del diritto controverso nel giudizio civile: deve infatti ribadirsi il principio secondo cui la sospensione necessaria del processo, a norma dell’articolo 295 c.p.c., presuppone non soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialita’ giuridica, nel senso che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell’altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell’ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell’articolo 111 Cost., prevale sull’opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 22/11/2006; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4183 del 02/03/2016).

La indicata condizione ricorre “solo nel caso che il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo nell’ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive, mentre, qualora davanti al giudice amministrativo sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, non puo’ disporsi la sospensione del giudizio civile, ancorche’ connesso con quello amministrativo, potendo il giudice ordinario disapplicare i provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti provvedimenti (Cass., 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 9558 del 12/06/2012)…..” (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 12901 del 24/05/2013).

Orbene nel caso di specie avanti il Giudice amministrativo si controverte non in materia di interessi legittimi, e dei vizi di legittimita’ afferenti cioe’ l’esercizio di scelte rimesse all’esercizio di potesta’ inerenti competenze discrezionali della Amministrazione, sibbene della illegittima risoluzione dell’accordo Legge Regionale n. 20 del 2000, ex articolo 18 stipulato in data 7.4.2011 nonche’ delle contrapposte domande relative all’inadempimento delle societa’ alle obbligazioni scaturenti dell’indicato accordo ed all’inadempimento contestato invece al Comune per violazione degli obblighi contrattuali di buona fede avendo dichiarato decadute le societa’ dal diritto di attuazione del POC e del PUA in difetto del presupposto del grave inadempimento. Trattasi quindi di materia del diritto delle obbligazioni devoluta alla giurisdizione esclusiva del GA dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 133, comma 1, lettera f), (CPA).

Tuttavia la pur astratta configurabilita’, tra la causa amministrativa e quella civile, di una relazione interferente logicamente tra situazioni giuridiche di diritto soggettivo, non e’ sufficiente nel caso di specie a ravvisare il nesso di pregiudizialita’ tecnico-giuridica in senso stretto che soltanto legittima la sospensione ex articolo 295 c.p.c. in quanto, come puntualmente rilevato da questa Corte “non sussiste il pericolo del conflitto di giudicati, allorche’ il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversita’ di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 11085 del 13/05/2009; Cass. 2263 del 16/02/2012)…. In relazione a tale effetto ostativo va osservato che il rapporto di pregiudizialita’ richiesto dalla norma in esame non puo’ configurarsi nelle ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perche’ la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell’altro, non puo’ percio’ stesso costituire il necessario antecedente logico giuridico della relativa decisione (Cass. 19.2.2000, n. 1907)…..” (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 12901 del 24/05/2013).

Ne segue che il Giudice del Tribunale di Bologna – senza dovere attendere la definizione del giudizio amministrativo, insuscettibile comunque di spiegare alcuna efficacia di giudicato sul rapporto controverso nel giudizio civile – bene puo’ conoscere “incidenter tantum” se debba o meno imputarsi ad eventuale responsabilita’ delle societa’ la mancata attuazione dell’accordo stipulato con il Comune con conseguenti riflessi sull’accertamento devoluto alla sua cognizione in ordine alla verifica della imputabilita’ alle societa’ dell’inadempimento colpevole del contratto preliminare di vendita stipulato con i promissari acquirenti (OMISSIS), ovvero alla verifica dei presupposti legittimanti la risoluzione del medesimo contratto per “factum principis” della Amministrazione o per eccesiva onerosita’ sopravvenuta.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di sospensione impugnato, dovendo disporsi la prosecuzione del giudizio pendente tra le parti avanti il Tribunale di Bologna che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per regolamento improprio ex articolo 42 c.p.c. ed ordina la prosecuzione del processo pendente avanti il Tribunale Ordinario di Bologna.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *