La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18854 del 10 luglio 2025, ha ribadito la vasta portata dell'autorità del giudicato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto.
La Suprema Corte ha stabilito che l'autorità del giudicato non si limita alla decisione esplicita (la condanna al pagamento), ma si estende anche alle ragioni logico-giuridiche che ne costituiscono il presupposto, anche se implicite. Pertanto, un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento che non sia stato opposto, o il cui giudizio di opposizione sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo riguardo all'esistenza del credito, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.
Ciò comporta che il giudicato sostanziale preclude ogni ulteriore esame delle ragioni giustificative della domanda in qualsiasi altro giudizio. In particolare, il giudicato conseguente alla mancata opposizione copre non solo l'esistenza del credito e del rapporto su cui si basa, ma anche l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito che erano precedenti al ricorso per ingiunzione e che non sono stati dedotti attraverso un'opposizione.




