La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25430 del 16 settembre 2025, ha chiarito la ripartizione dell'onere della prova del pagamento, specialmente in relazione all'utilizzo di titoli di credito.
La Suprema Corte ha stabilito che, in linea generale, l'onere della prova grava sul debitore che eccepisce il pagamento. Solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento con efficacia estintiva (ovvero eseguito in modo puntuale in riferimento a un determinato credito), l'onere probatorio può tornare a gravare sul creditore che controdeduca che quel pagamento debba essere imputato a un credito diverso.
Tuttavia, questo principio non si applica quando l'eccezione di pagamento è sollevata dal debitore mediante la produzione di assegni o cambiali. Questi titoli di credito, per la loro natura (che presuppone l'esistenza di un'obbligazione cartolare e l'astrattezza della causa), ribaltano nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore. Di conseguenza, se il creditore contesta il collegamento tra i titoli prodotti e i crediti azionati in giudizio, è il debitore che deve dimostrare che l'emissione di quegli assegni o cambiali era specificamente finalizzata all'estinzione del debito oggetto della controversia.







