Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 7 maggio 2019, n. 19213.
La massima estrapolata:
L’amministratore di diritto “testa di legno” risponde del reato omissivo anche quando risulti mero prestanome di altri soggetti che agiscono in sua vece quali amministratori di fatto. Questo in quanto la semplice accettazione della carica gli attribuisce doveri di vigilanza e controllo e la sua responsabilità è comunque integrata se costui ha consapevolezza che tale condotta negligente è in grado di fare emergere gli elementi tipici del reato.
Sentenza 7 maggio 2019, n. 19213
Data udienza 15 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 17/11/2017 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. BARBERINI Roberta Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito, per la ricorrente (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 17 novembre 2017, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, per quanto di interesse in questa sede, ha: 1) confermato la dichiarazione di penale responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento a condotte commesse dalla prima a far data dal 2010 all’aprile 2012 e dal secondo dall’aprile 2011 all’aprile 2012; 2) dichiarato, nei confronti di (OMISSIS), l’estinzione per prescrizione dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento a condotte commesse fino a tutto il 2009; 3) assolto la medesima (OMISSIS), per non aver commesso il fatto, dal reato di associazione per delinquere; 4) ridotto la pena inflitta ad (OMISSIS) e confermato la pena irrogata ad (OMISSIS).
Secondo quanto ricostruito dalla Corte d’appello, (OMISSIS) sarebbe concorsa nelle condotte illecite di emissione di fatture per operazioni inesistenti, per aver redatto materialmente i falsi documenti, sia con riferimento alla societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, di cui era legale rappresentante (OMISSIS), per un importo complessivo di 42.582.598,50 Euro dal 2009 al 2011 (capo T), sia con riferimento alla ” (OMISSIS) s.r.l.”, poi ” (OMISSIS) s.r.l.”, di cui erano legali rappresentanti (OMISSIS) e, dall’li aprile 2011, (OMISSIS), per un importo complessivo di 20.854.848,04 Euro dal 2011 al 2012 (capo U). Sempre secondo quanto ritenuto dalla Corte d’appello, (OMISSIS) sarebbe concorso nelle condotte illecite di emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento alla ” (OMISSIS) s.r.l.”, poi ” (OMISSIS) s.r.l.”, di cui era legale rappresentante dall’11 aprile 2011, per un importo complessivo di 20.854.848,04 Euro dal 2011 al 2012 (capo T). Ad (OMISSIS) e’ stata inflitta la pena di un anno ed un mese di reclusione, condizionalmente sospesa, ritenuta la continuazione, piu’ grave il delitto di cui al capo T, e concesse le circostanze attenuanti generiche; ad (OMISSIS) e’ stata irrogata la pena di un anno e due mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, concesse le circostanze attenuanti generiche.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS).
3. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 110 c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla configurabilita’ della responsabilita’ a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Si deduce che il ricorrente non poteva concorrere nei reati ascrittigli con l’amministratore di fatto della ” (OMISSIS) s.r.l.”, sia perche’, pur essendo amministratore legale della societa’, non aveva alcun potere di ingerenza nella gestione della stessa, sia perche’ non aveva alcuna consapevolezza di commettere reati. Si rappresenta che (OMISSIS) e’ persona semplice, con basso grado di istruzione, dedito a lavori precari, il quale non ha compreso le responsabilita’ derivanti dall’accettazione dell’incarico di amministratore della ” (OMISSIS) s.r.l.”. Si segnala, in proposito, che il ricorrente, come risulta da una conversazione telefonica intercettata, aveva manifestato le proprie preoccupazioni a (OMISSIS) ed era stato tranquillizzato sulla correttezza delle procedure e sulla percezione di un compenso pari a 100 Euro mensili; si aggiunge che il medesimo, in un’altra occasione, aveva dimostrato la propria incompetenza ed ignoranza nel tentare di effettuare un bonifico per l’acquisto di un appartamento in (OMISSIS).
4. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 110 c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo riguardo alla configurabilita’ della responsabilita’ a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Si premette che la ricorrente, con riferimento a tutte le societa’ emittenti i falsi documenti fiscali, era una semplice impiegata, assunta con contratto di lavoro subordinato, e, come tale, si era limitata a compilare le fatture in immediata attuazione delle direttive ricevute dal titolare dell’impresa. Si osserva che la stessa, proprio perche’ non aveva alcun interesse alla gestione delle imprese per le quali lavorava, non puo’ aver agito con dolo specifico; in particolare, si rappresenta che il dolo specifico non puo’ ricorrere neppure in caso di accertata consapevolezza del sistema di frode predisposto dagli amministratori, perche’ manca comunque la finalita’ specifica richiesta dalla legge. Si rileva, poi, che, se la giurisprudenza, con riferimento ai “prestanome”, ravvisa la responsabilita’ a titolo di concorso solo se gli stessi abbiano il potere di ingerirsi nella gestione della societa’, a maggior ragione questi principi sono applicabili con riferimento all’attivita’ di un’impiegata che agisce secondo le direttive del proprio datore di lavoro.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo ancora alla configurabilita’ della responsabilita’ a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Si contesta che la sentenza non offre alcuna indicazione per spiegare perche’ la ricorrente avesse qualche autonomia di condotta rispetto al reato in contestazione. Si aggiunge che la Corte d’appello non tiene conto di specifici elementi, come le conversazioni telefoniche n. 6765 del 5 settembre 2011 e n. 11753 del 24 ottobre 2011, da cui risulta che l’imputata non aveva conoscenza degli affari dell’azienda e si rivolgeva, anche per risolvere problemi quotidiani, ai reali gestori dell’azienda, ovvero le dichiarazioni testimoniali delle colleghe (OMISSIS) e (OMISSIS), le quali hanno ricordato come la donna svolgesse attivita’ semplici, consistenti essenzialmente nell’inserimento di dati in un programma informatico. Si segnala, ancora, che la ricorrente ha percepito unicamente lo stipendio di segretaria, per un importo di 1.400 Euro mensili, non aveva poteri di firma per le societa’, non ha effettuato depositi o prelievi di denaro per le stesse, e non ha concluso contratti con i clienti delle medesime. Si osserva, infine, che le altre segretarie delle aziende emittenti le false fatture sono state ritenute, da sempre, estranee ai fatti in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate e comunque diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel ricorso di (OMISSIS), che contestano l’affermazione di responsabilita’ del medesimo a titolo di concorso ex articolo 110 c.p., nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, deducendo l’assenza, in capo al ricorrente, di poteri di ingerenza nelle attivita’ della societa’ dallo stesso amministrata solo formalmente, quale mero “prestanome”.
2.1. Secondo un principio recentemente affermato in giurisprudenza, non contestato nella sostanza da altre decisioni, e condiviso dal Collegio, in tema di reati tributari, l’amministratore di una societa’ risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se egli sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito come amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilita’ penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (cosi’ Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-02, proprio con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, e con richiami all’identico principio affermato in relazione ai reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali, tra le altre, da Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Todesco, Rv. 258850-01).
2.2. La sentenza impugnata descrive le vicende della societa’ (OMISSIS), gia’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, e le condotte specificamente riferibili ad (OMISSIS), sia riassumendo le risultanze del processo di primo grado, sia esponendo le proprie conclusioni.
In sintesi, si rappresenta, innanzitutto, che, dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, e’ emerso che la ” (OMISSIS) s.r.l.” era una societa’ che emetteva false fatture, per consentire alla ” (OMISSIS) s.r.l.”, gestita dai fratelli (OMISSIS), di effettuare vendite di materiale “in nero”, che della medesima ” (OMISSIS) s.r.l.” in origine era legale rappresentante tale (OMISSIS), e che quest’ultimo era stato allontanato perche’ scoperto dai fratelli (OMISSIS) a “vendersi” un cliente della ” (OMISSIS) s.r.l.”. Si espone, poi, che, “licenziato” (OMISSIS), era stato trovato un nuovo amministratore nel siciliano (OMISSIS), contattato da (OMISSIS), ed entrato in carica il 21 ottobre 2011; in particolare, si segnala che, nel corso di una conversazione intercettata, (OMISSIS) aveva manifestato perplessita’ a (OMISSIS) in ordine all’intestazione a suo nome delle quote della ” (OMISSIS) s.r.l.”, ma era stato convinto anche dietro la promessa di un compenso mensile inizialmente pari a 1.000,00 Euro e poi eventualmente incrementabile. Si rileva, inoltre, che per quanto risulta da altre conversazioni: a) (OMISSIS) aveva spiegato quali fossero i suoi profitti a (OMISSIS); b) (OMISSIS) si era recato a Milano su indicazione di (OMISSIS) per acquisire con atto notarile le quote della ” (OMISSIS) s.r.l.” in data 21 ottobre 2011; c) (OMISSIS) aveva disposto un bonifico di oltre 200.000,00 Euro dal conto della ” (OMISSIS) s.r.l.” in favore di (OMISSIS) in (OMISSIS) e, richiesto di giustificazioni dai fratelli (OMISSIS), aveva detto di voler acquistare casa, ma aveva dovuto poi restituire la somma. Si evidenzia, infine, che molteplici erano le irregolarita’ contabili, documentali e finanziarie riscontrate con riferimento alla ” (OMISSIS) s.r.l.”, e poi alla ” (OMISSIS)”, succeduta alla precedente in data 15 dicembre 2011, come l’assenza di documentazione debitamente compilata, la mancata annotazione sui registri IVA degli acquisti da privati nel 2011, l’effettuazione in contanti dei pagamenti, a riprova dell’assoluta fittizieta’ delle operazioni indicate nelle fatture.
La Corte d’appello, sulla base di queste risultanze, e, in particolare, del contenuto delle conversazioni intercettate, afferma che (OMISSIS) non puo’ essere ritenuto “testa di legno inconsapevole”. Si osserva che indicative della consapevole partecipazione di (OMISSIS) alla illecita gestione societaria sono le circostanze costituite dalla ricezione di informazioni sui profitti di (OMISSIS), dai dubbi manifestati prima di rendersi intestatario delle quote della ” (OMISSIS) s.r.l.”, e dal bonifico di 200.000,00 Euro in favore (OMISSIS) in (OMISSIS) al fine, asserito, di acquistarsi una casa. 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.
La Corte d’appello, infatti, spiega, sulla base di specifici dati di fatto e di massime di esperienza ampiamente “accettabili”, perche’ (OMISSIS) fosse consapevole dell’illiceita’ delle operazioni realizzate mediante la ” (OMISSIS) s.r.l.”, e poi la ” (OMISSIS)”. Cio’ posto, trova piena applicazione il principio secondo cui, in tema di reati tributari, l’amministratore di una societa’ risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se e’ mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, quando ha consapevolezza che dalla sua condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato.
Le critiche formulate nel ricorso, nella parte attinente all’omessa considerazione del basso grado d’istruzione e dell’incompetenza del ricorrente, delle precarie condizioni economiche del medesimo e della fiducia dallo stesso riposta in (OMISSIS), non evidenziano vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata, ma costituiscono, di fatto, una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimita’. Le ulteriori critiche formulate nel ricorso, concernenti la mancata considerazione del difetto in capo al ricorrente di un potere di ingerenza nella gestione della societa’, sono manifestamente infondate, in considerazione del principio di diritto applicato, e della mancata indicazione di elementi utili o comunque significativi per mutare orientamento.
3. Manifestamente infondate e, in parte, diverse da quelle consentite sono le censure esposte nei due motivi del ricorso di (OMISSIS), che contestano l’affermazione di responsabilita’ della stessa a titolo di concorso ex articolo 110 c.p. nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, deducendo che la donna ha agito quale mera esecutrice delle direttive del titolare dell’impresa, e, comunque, in difetto di dolo specifico.
3.1. Ai fini della decisione, occorre preliminarmente chiarire quale deve essere il contributo rilevante in caso di concorso di persone nel reato, e quale deve essere il contenuto dell’elemento psicologico necessario ai fini della responsabilita’ del singolo concorrente quando la fattispecie monosoggettiva richiede il dolo specifico.
3.1.1. Per quanto concerne il primo profilo, e’ sufficiente rilevare come la giurisprudenza abbia puntualizzato, pure di recente, con affermazione condivisa dal Collegio, che il contributo causale del concorrente puo’ manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l’obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalita’ efficiente con le attivita’ poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755-01).
Questa affermazione, che si pone in linea con i rilievi della dottrina circa la “mancanza di una tipizzazione legale delle varie forme di concorso”, si collega, del resto, all’ormai consolidatissimo principio, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in forza del quale il contributo causale del concorrente morale puo’ manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), fermo restando che il giudice di merito deve fornire compiuta motivazione sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalita’ efficiente con le attivita’ poste in essere dagli altri concorrenti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01, nonche’ Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310-01).
3.1.2. Per quanto concerne, poi, l’altro profilo, va osservato che, secondo quanto osservato dalla giurisprudenza in relazione a diverse figure di illecito penale, il dolo del concorrente esterno in una fattispecie a dolo specifico puo’ essere generico, purche’ connotato dalla consapevolezza dell’altrui fine conforme a quello tipizzato dalla disposizione incriminatrice. Questo principio, in particolare, e’ stato chiaramente affermato con riferimento al concorrente esterno nel reato di partecipazione ad associazione mafiosa anche dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rvv. 202904-01, ma anche Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000, dep. 2001, Cangialosi, Rv. 219244-01). Non mancano, inoltre, indicazioni in questo senso anche con riferimento al reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all’articolo 632 c.p. (v. Sez. 2, n. 53623 del 17/11/2016, Valenza, Rv. 268641-01), ovvero in relazione al reato di bancarotta preferenziale (cosi’ Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, Del Rosso, Rv. 273481-01).
In dottrina, poi, e’ ampiamente diffusa, in termini teorici generali, la tesi secondo cui puo’ essere generico il dolo del concorrente in una fattispecie monosoggettiva a dolo specifico. In particolare, una autorevolissima opinione, esposta anche nella manualistica, osserva testualmente: “Nei casi in cui la fattispecie incriminatrice monosoggettiva richiede la presenza di un dolo specifico, e’ sufficiente ai fini della configurabilita’ di un concorso punibile che la particolare finalita’ presa in considerazione dalla legge penale sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto”.
Sembra ragionevole, pertanto, ritenere che il principio indicato sia applicabile anche in materia di delitti tributari, quando vi e’ un soggetto che agisce con dolo specifico, nei confronti di chi concorre nella condotta illecita con la consapevolezza della finalita’ perseguita dal correo: anche in tali casi, infatti, il concorrente con dolo generico risponde del reato – il quale, anche per la condotta di altri e’ perfettamente integrato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi – a norma dell’articolo 110 c.p., ossia in forza di una disposizione la quale non richiede il dolo specifico in capo a tutti i concorrenti.
3.2. La sentenza impugnata descrive, sia in generale, le vicende delle societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, ” (OMISSIS)”, ” (OMISSIS) s.r.l.”, ” (OMISSIS) s.r.l.”, e ” (OMISSIS)”, sia le condotte specificamente riferibili ad (OMISSIS), anche per questo aspetto dapprima nel riassumere le risultanze del processo di primo grado, e poi nell’esporre le proprie conclusioni.
In particolare, si rappresenta, innanzitutto, che il contenuto delle intercettazioni evidenzia il ruolo attivo di (OMISSIS) nella ” (OMISSIS) s.r.l.” e nella gestione delle relative fatture. Si segnala, poi, che (OMISSIS) ed (OMISSIS), dipendenti della precisata societa’, hanno confermato l’importanza della funzione di coordinamento svolta dalla ricorrente: (OMISSIS) ha detto che “la (OMISSIS) si occupava delle pratiche amministrative, dei documenti di trasporto e della gestione in toto dell’azienda (…) teneva i documenti contabili, le registrazioni ed i rapporti con il commercialista”, e le dava indicazioni sulla tenuta delle fatture; (OMISSIS) ha riferito di essersi occupata, quale impiegata, delle fatture e delle bolle di accompagnamento della ” (OMISSIS)” e, successivamente, della ” (OMISSIS) s.r.l.”, ricevendo indicazioni da (OMISSIS) e, per telefono, da (OMISSIS). Si aggiunge, quindi, che anche il coimputato (OMISSIS), gestore della ” (OMISSIS) s.r.l.”, ha dichiarato che (OMISSIS) aveva lavorato prima per la ” (OMISSIS) s.r.l.” e poi per la ” (OMISSIS) s.r.l.”, ed aveva tenuto la contabilita’ di queste due imprese per poi “passarla” al commercialista. Si segnala, infine, che anche la stessa (OMISSIS), dopo aver detto di aver lavorato dal 2007 per ” (OMISSIS) s.r.l.”, poi fino al 2010 per ” (OMISSIS)”, quindi per ” (OMISSIS) s.r.l.”, ha ammesso di aver predisposto le fatture su indicazione di (OMISSIS), sebbene per timore dello stesso, avendole costui fatto capire che, in caso contrario, l’avrebbe licenziarla.
Sulla base di questi elementi, il giudice di secondo grado, se ha escluso la responsabilita’ dell’odierna ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere a norma dell’articolo 530 c.p., comma 2, ha pero’ affermato la dichiarazione di colpevolezza della stessa per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.
La Corte d’appello, infatti, ha evidenziato sia un preciso contributo materiale, se non anche morale, della ricorrente nella realizzazione dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia la consapevolezza di cooperare con altri nella commissione del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8. In particolare, il contributo materiale e’ stato individuato nell’attivita’ di compilazione delle false fatture, nel piu’ vasto ambito di un continuativo compimento di operazioni amministrative e finanziarie, le quali, nell’arco di circa cinque anni, hanno consentito alle diverse societa’ cd. “cartiere” controllate dai fratelli (OMISSIS) di poter essere formalmente attive e, quindi, di emettere i documenti in contestazione. Il dolo, poi, e’ stato ravvisato nella coscienza e volonta’ di partecipare alla sistematica emissione di innumerevoli fatture relative ad operazioni inesistenti, con la consapevolezza che il rilascio delle stesse era funzionale a consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
In considerazione dei principi di diritto indicati, quindi, manifestamente infondate sono le censure concernenti la configurabilita’ di un contributo concorsuale rilevante e la necessita’ del dolo specifico. Diverse da quelle consentite in sede di legittimita’, poi, perche’ tendenti ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto, sono le critiche volte a valorizzare elementi di prova dai quali desumere il ruolo marginale della ricorrente nelle societa’ emittenti i documenti mendaci.
4. Alla dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ di ciascuno di essi singolarmente – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro duemila, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
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