Al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31026.

Al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.

Ordinanza|| n. 31026. Al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario

Data udienza 24 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilita’ civile – Professionisti – Attivita’ medico – Chirurgica obbligo del medico di informare il paziente – Contenuto – Modalità di adempimento – Sottoscrizione di un modulo prestampato – Ammissibilità – Condizioni – Condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di interventi di chirurgia estetica – C.t.u. – Saldo effettivo – Artt. 1453, 1223, 1218 c.c. – Azione di risoluzione – Principio di autonomia – Principio di integrale riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale – Esecuzione dell’intervento di addominoplastica – Cass. n. 11348 del 12/06/2020 – Responsabilità sanitaria – Restituzione compenso – Risoluzione contratto – Domanda – Necessità – Consenso informato – Mancanza

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