Corte di Cassazione, penale, Sentenza|28 aprile 2021| n. 16158.
Ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.
Sentenza|28 aprile 2021| n. 16158
Data udienza 8 aprile 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Custodia cautelare in carcere – Trasporto di cocaina – Gravi indizi di colpevolezza – Non credibilità delle dichiarazioni contrarie dell’indagato – Congruità della motivazione – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. NARDIN Maura – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. BRUNO M. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/12/2020 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BRUNO MARIAROSARIA;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 18/12/2020 il Tribunale di Venezia, decidendo in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice che aveva provveduto a convalidare l’arresto di (OMISSIS), gravemente indiziato del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, per avere trasportato, in concorso con (OMISSIS), grammi 523,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Il ricorrente impugna la predetta ordinanza, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
I) Mancanza di motivazione con specifico riferimento all’aspetto riguardante la individuazione e la rilevanza dell’apporto concorsuale dell’indagato nel delitto commesso da altri; mancanza di un efficace contributo offerto dall’indagato nell’attivita’ illecita posta in essere da altri; illogicita’ della motivazione ed erronea applicazione dell’articolo 110 c.p., avendo i giudici confuso l’istituto del concorso di persone nel reato con la connivenza non punibile.
Il Tribunale avrebbe omesso la disamina della principale doglianza difensiva, riguardante la mancanza di elementi dai quali desumersi la partecipazione del ricorrente nell’attivita’ illecita posta in essere da (OMISSIS).
Nessun elemento a suffragio della tesi sostenuta dal Tribunale e’ ricavabile dalla circostanza che (OMISSIS) e (OMISSIS) furono visti insieme nella vettura di quest’ultimo due giorni prima del controllo effettuato in data 4/12/2020. Solo in questa data fu rinvenuto nella vettura di (OMISSIS), ben occultato nel cruscotto, il carico di stupefacente.
Il fatto che il ricorrente, nella immediatezza della perquisizione, abbia negato di essere a conoscenza della presenza dello stupefacente a bordo della vettura e la mancanza di giustificazione in ordine alla sua presenza in compagnia di (OMISSIS), sarebbero elementi del tutto neutri ai fini dell’accertamento della riferibilita’ dei fatti al ricorrente, sia pure a livello indiziario
La motivazione del Tribunale sarebbe del tutto illogica, in quanto desumerebbe la prova della partecipazione al reato del ricorrente da aspetti meramente negativi o addirittura da scelte difensive di altri (l’assenza di spiegazioni provenienti da (OMISSIS)).
La motivazione sarebbe poi evidentemente contraddittoria nella parte in cui sostiene che la considerevole somma di danaro rinvenuta nella disponibilita’ di (OMISSIS), pari ad Euro 5.900 in contanti, dimostri il suo inserimento nell’attivita’ di narcotraffico. Invero, tale somma e’ stata restituita all’indagato dallo stesso Tribunale che, a pagina 6 della ordinanza, nega l’esistenza di un collegamento tra la somma in questione e precedenti atti di cessione di stupefacente.
3. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8), ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato successiva memoria contenente deduzioni di risposta alle argomentazioni del P.G. ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi ivi contenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
2. In terna di misure cautelari personali, allorche’ sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’abbiano indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).
Cio’ premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia espresso una motivazione adeguata in ordine al quadro di gravita’ indiziaria posto a fondamento della misura adottata.
Nella ordinanza si pongono in rilievo elementi sia fattuali che logici a sostegno della decisione assunta, che non collidono in alcun modo con criteri di ragionevolezza. Non solo e’ messo in evidenza che il ricorrente si trovava a bordo della vettura in cui e’ stato rinvenuto il rilevante quantitativo di stupefacente, ma si e’ sottolineato che l’indagato non ha fornito alcuna spiegazione della sua presenza nell’auto al momento del controllo e che due giorni prima dell’intervento del personale di polizia il ricorrente fu visto a bordo della vettura di (OMISSIS).
Sul piano logico, i giudici escludono che il coimputato abbia fatto occasionalmente salire sulla sua vettura una persona estranea al fatto, esponendola al rischio di essere coinvolto nella illecita attivita’ che stava compiendo.
Quanto alle successive spiegazioni fornite dal ricorrente, il Tribunale analizza con puntualita’ il contenuto delle sue dichiarazioni, osservando che le giustificazioni offerte non sono credibili (“la ricostruzione dei fatti che il (OMISSIS) ha affidato al citato memoriale, con specifico riferimento alle ragioni della sua presenza a bordo del veicolo condotto dal coindagato, confligge palesemente con gli esiti di indagine. Se e’ vero, infatti, che il ricorrente ha sostenuto l’assoluta occasionalita’ dell’incontro con lo (OMISSIS) ed ha giustificato la sua presenza sull’autovettura che trasportava la cocaina in ragione del fatto che l’amico si sarebbe prestato ad accompagnarlo da un carrozziere di sua conoscenza (carrozziere non meglio precisato, peraltro) (cfr. memoriale (OMISSIS), fogli primo e secondo), non puo’ non rilevarsi, in senso contrario, che nel verbale di arresto si da’ conto del fatto che l’attivita’ di pedinamento -peraltro avviata dagli agenti operanti proprio al fine di monitorare gli spostamenti dello stesso (OMISSIS), sospettato di essere coinvolto nel traffico di considerevoli quantitativi di cocaina -aveva avuto inizio sin dalle ore 9.50 del (OMISSIS), allorche’ l’odierno ricorrente era stato visto seduto al fianco dell’autista della vettura poi perquisita, gia’ allora condotta dallo (OMISSIS). Detto pedinamento, interrottosi quando il veicolo con a bordo la coppia si trovava nell’area industriale di (OMISSIS), era poi ripreso verso le 14;00 del 4 dicembre quando, nel corso di un ulteriore servizio di appostamento, il mezzo in questione veniva dagli agenti operanti nuovamente osservato transitare sulla pubblica via, con ancora bordo i medesimi soggetti). Ebbene, a tacere dell’irragionevolezza (per le ragioni In precedenza esposte) della versione difensiva (e considerato, inoltre, che non ci si puo’ esimere dal rilevare che, qualora l’intendimento dell’indagato fosse stato realmente quello di condurre la vettura della propria moglie da un carrozziere, cio’ avrebbe implicato ragionevolmente l’impiego della vettura in questione), deve osservarsi che quanto direttamente delineato nel citato verbale testimonia non certo di un breve passaggio fornito dallo (OMISSIS) al (OMISSIS) per una ragione di cortesia, come sostenuto dal secondo, ma corrobora, per contro, la tesi di un comune interesse tra le parti, tale da giustificare un lungo comune impiego del veicolo impiegato, previa apposita trasformazione, per il trasporto della sostanzan.
3. 11 ragionamento spiegato in motivazione non soffre dei’ vizi lamentati dalla difesa, avendo il Tribunale operato una compiuta analisi degli elementi risultanti a carico del ricorrente, da reputarsi idonei, sia pure alla stregua delle peculiarita’ del giudizio da compiersi in ambito cautelare, ad integrare la nozione di gravita’ indiziaria richiesta dall’articolo 273 c.p.p., comma 1.
E’ il caso di rammentare come, in sede cautelare, la nozione di “gravi indizi di colpevolezza”, di cui all’articolo 273 c.p.p., comma 1, non possegga lo stesso significato e valore probatorio della nozione di “indizi”, contenuto nell’articolo 192, comma 2, valevole ai fini dell’affermazione delta responsabilita’ e della dimostrazione della esistenza di un fatto.
Per la valida emissione di una misura cautelare e’ quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilita’ sulla responsabilita’ dell’indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. Cio’ deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1 marzo 2001, n. 63. Infatti, nella fase cautelare e’ sufficiente il requisito della sola gravita’ indiziaria (articolo 273 c.p.p., comma 1), giacche’ il citato articolo 273, comma 1-bis (introdotto, appunto, dalla citata legge sul giusto processo) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, dell’articolo 192 c.p.p. e non il comma 2 del citato articolo, che prescrive la precisione e la concordanza accanto atta gravita’ degli indizi. Ne deriva che gli indizi valevoli ai fini dell’adozione delle misure cautelari, pure dovendo essere gravi, in ossequio all’articolo 273, comma 1, non devono essere connotati dai requisiti della precisione e della concordanza, richiesti per il giudizio di merito dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).
Non risulta distonico rispetto alla ricostruzione offerta in motivazione il fatto che il Tribunale abbia restituito al (OMISSIS) la ingente somma di danaro di cui egli era in possesso. I giudici hanno evidenziato che non vi e’ prova in atti che le somme sequestrate si riferissero a precedenti cessioni. Tale affermazione, pero’, non incide sulle ragioni giustificatrici della gravita’ indiziaria riguardante la illecita detenzione dello stupefacente e sulle considerazioni espresse dai giudici in ordine alla inverosimiglianza della versione fornita dal ricorrente circa i motivi del possesso della forte somma di danaro.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui’ all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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