Nei giudizi in materia di concorsi pubblici l’omessa impugnazione della graduatoria finale

Consiglio di Stato, Sentenza|14 maggio 2021| n. 3792.

Nei giudizi in materia di concorsi pubblici l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione dalla prova orale non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile.

Sentenza|14 maggio 2021| n. 3792

Data udienza 11 maggio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Concorso notarile – Provvedimento di non ammissione alle prove orali – Violazione e falsa applicazione dei criteri stabiliti dalla Commissione di concorso – Omessa impugnazione della graduatoria finale – Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio – Improcedibilità del ricorso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8407 del 2013, proposto dalla dott.ssa
Gi. Ra., rappresentata e difesa dall’avv. An. La. e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale (…)
contro
Ministero della Giustizia, Commissione per l’esame del concorso a n. 200 posti di notaio indetto con decreto del 28 dicembre 2009, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via (…)
dott. Fe. Pe., non costituito in giudizio
dott.ssa Sa. De Ro., non costituita in giudizio
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma, Sezione Prima, n. 4622/2013 del 9 maggio 2013, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 7099/2012, presentato dalla dott.ssa Gi. Ra. avverso il provvedimento di non ammissione alle prove orali del concorso notarile indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 28 dicembre 2009, nonché avverso i verbali della Commissione di concorso n. 48 del 5 maggio 2011 (da cui emerge il giudizio di non idoneità della candidata) e n. 7 del 14 marzo 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione per l’esame del concorso a n. 200 posti di notaio indetto con decreto del 28 dicembre 2009;
Vista la memoria difensiva della difesa erariale;
Vista la memoria di replica dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto ancora l’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44;
Dato atto della presenza ai sensi di legge dei difensori delle parti;
Relatore nell’udienza dell’11 maggio 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Considerato:
– che con l’appello in epigrafe la dott.ssa Gi. Ra. ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. I, n. 4622/2013 del 9 maggio 2013, chiedendone la riforma;
– che la sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla dott.ssa Ra. per l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali del concorso notarile, indetto con decreto del 28 dicembre 2009, e dei verbali della Commissione di concorso n. 48 del 5 maggio 2011 (recante il giudizio di non idoneità della candidata) e n. 7 del 14 marzo 2011;
– che a supporto del gravame l’appellante, dopo avere lungamente ripercorso le tappe del giudizio di primo grado, ha dedotto con un unico motivo le seguenti censure: error in iudicando e in procedendo; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., degli artt. 11, 13, 22, 23, 24 e 27 del r.d. 14 novembre 1926, n. 1953, degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, degli artt. 11, 12 e 15, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell’art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990; eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei criteri stabiliti dalla medesima Commissione di concorso nel verbale del 14 marzo 2011, dei principi generali in materia di giusto procedimento, di trasparenza, di ripercorribilità ed affidabilità degli atti endoprocedimentali del concorso, nonché per: difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; illogicità ed irrazionalità manifesta; contraddittorietà ; sviamento di potere;
– che si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e la Commissione di concorso, versando in atti memoria ed eccependo in via pregiudiziale ed assorbente l’improcedibilità dell’appello per non avere l’appellante impugnato il decreto ministeriale del 24 maggio 2013, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso;
– che l’appellante ha depositato memoria di replica, controdeducendo all’eccezione di improcedibilità del gravame e insistendo per il suo accoglimento;
– che all’udienza dell’11 maggio 2021 – tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con l. n. 176/2020 – la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa erariale sia fondata e da accogliere, atteso che:
– l’appellante ha controdedotto alla suddetta eccezione replicando, anzitutto, che l’approvazione della graduatoria è posteriore alla pubblicazione della sentenza appellata e che, perciò, essa non poteva e non può entrare nel giudizio, non essendo consentito in appello estendere il thema decidendum ai provvedimenti successivi. In secondo luogo ha osservato che l’approvazione della graduatoria non le sarebbe mai stata comunicata e che di essa avrebbe avuto notizia dalla memoria dell’Avvocatura dello Stato. Da ultimo, ha sostenuto che l’omessa evocazione in giudizio dei soggetti utilmente collocati in graduatoria non arrecherebbe a questi ultimi alcun pregiudizio, poiché il ricorso era volto ad ottenere l’annullamento non del concorso, ma solo della sua esclusione dall’orale e ad ottenere la ricorrezione delle prove scritte: con il ché, l’accoglimento del gravame sarebbe volto a tutelare il suo interesse a coprire uno dei posti ancora disponibili, in quanto la graduatoria non ha coperto tutti i posti messi a concorso, o ad ottenere il risarcimento del danno;
– le ora viste controdeduzioni dell’appellante non possono essere condivise;
– in limine si osserva che, sebbene il decreto di approvazione della graduatoria del concorso non sia stato versato in atti dalla difesa erariale, lo stesso non è stato contestato, nella sua esistenza e nella sua datazione, dall’appellante (art. 64, comma 2, c.p.a.). Quest’ultima, anzi, ha dato implicitamente prova di conoscerne il contenuto, lì dove ha sostenuto che il suo interesse a ricorrere sarebbe motivato dall’interesse ad occupare uno dei posti disponibili, non essendo stati coperti tutti i posti (200) messi a concorso;
– nel merito dell’eccezione di improcedibilità, si osserva che la stessa è fondata, alla luce del costante indirizzo giurisprudenziale, per cui nei giudizi in materia di concorsi pubblici l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione dalla prova orale non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile (cfr., ex plurimis, C.d.S., VI, 12 novembre 2020, n. 6959; V, 11 agosto 2010, n. 5618, e 10 maggio 2010, n. 2766, con i molteplici precedenti ivi richiamati);
– non può obiettarsi, come fa appellante, che l’approvazione della graduatoria, essendo intervenuta il 24 maggio 2013, è successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado (9 maggio 2013), in quanto la candidata avrebbe ben potuto impugnarla con separato ricorso, che però non risulta essere stato da lei proposto;
– neppure ha pregio negare di aver avuto conoscenza dell’approvazione della graduatoria, sia perché di essa – come prima detto – la dott.ssa Ra. ha dimostrato implicitamente di essere a conoscenza, sia per le modalità di legge di pubblicazione della graduatoria stessa;
– in ogni caso, è contrario a qualsivoglia regola di diligenza, anche processuale, che la candidata, nel lungo decorso di tempo dall’epoca dei fatti, non abbia mai mostrato di preoccuparsi dell’eventualità (di ovvia verosimiglianza) che medio tempore la graduatoria fosse stata approvata ed il concorso si fosse concluso;
– da ultimo, non può dubitarsi dell’interesse di ciascuno dei vincitori del concorso a difendere in tutte le sedi (compresa quella giudiziale) la posizione occupata in graduatoria;
Ritenuto che, in ogni caso, l’appello sia infondato nel merito, avendo il giudice di prime cure vagliato le censure dedotte dalla ricorrente, nei limiti entro cui può essere esperito il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle valutazioni discrezionali delle Commissioni di concorso (cfr., per le valutazioni della Commissione del concorso notarile, C.d.S., Sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4127), senza riscontrare alcun profilo di macroscopico errore logico o di incongruità valutativa, ed avendo il predetto giudice fornito puntuale e diffusa motivazione di tale riscontro negativo;
Ritenuto, in conclusione, per tutto quanto si è detto, di dover dichiarare l’improcedibilità dell’appello e, comunque la sua infondatezza nel merito;
Ritenuta, peraltro, la sussistenza di motivi di equità, anche alla luce del tempo trascorso, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, infondato nel merito.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Presidente FF
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Pietro De Berardinis – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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