Affinché una transazione sia validamente conclusa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 gennaio 2023| n. 1290.

Affinché una transazione sia validamente conclusa

Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una “res dubia”, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L’oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali. Inoltre, esigendo la transazione la forma scritta unicamente “ad probationem” (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all’art. 1350, n. 12, cod. civ.), la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche soltanto tacito, purché univoco, dell’altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo nella circostanza la corte del merito ipotizzato la sussistenza di un accordo transattivo, senza chiarire quale fosse la “res dubia” e senza analizzare le reciproche concessioni, ed incentrando la decisione su di una mera supposizione, ossia su una presunzione semplice, inidonea alla prova di accordo transattivo)

Ordinanza|17 gennaio 2023| n. 1290. Affinché una transazione sia validamente conclusa

Data udienza 9 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Credito – Res dubia – Oggetto della transazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA.CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6094/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS))
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS))
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 855/2021 depositata il 22/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Affinché una transazione sia validamente conclusa

Rilevato:

che (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva accolto il gravame di (OMISSIS) s.r.l. contro la decisione del Tribunale di Pesaro. Quest’ultimo aveva respinto la domanda della controparte, volta ad ottenere l’accertamento negativo di un credito, ed aveva invece accolto la domanda riconvenzionale di pagamento dell’importo di Euro 11.570, derivante da un rapporto di subappalto inter partes;
che ad avviso della Corte distrettuale, la nota di credito contenente un minor importo (Euro 5.893,65) sarebbe scaturita da un accordo transattivo, derivante da elementi oggettivi, come il fatto che la (OMISSIS) si era fatta riconoscere, in esito al negozio, il pagamento della pulizia dei vetri e del pozzo luce, pur avendo concesso uno sconto complessivo di Euro 5.893,65. E cio’ avrebbe reso “assolutamente evidente che le prestazioni precedenti a quelle di pulizia (tra cui indubbiamente quelle descritte nella fattura n. 58) dovevano necessariamente essere state considerate dalla (OMISSIS) nell’importo complessivo del proprio credito”;
che la (OMISSIS) s.r.l. si e’ costituita, depositando controricorso;

Affinché una transazione sia validamente conclusa

Considerato:

che il ricorso e’ affidato a due formali motivi, illustrati da successiva memoria;
che, col primo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione dell’articolo 1967 c.c.: l’esistenza di una transazione deve essere provata per iscritto e, nella specie, non sarebbe esistito alcun atto transattivo, tanto che la Corte d’appello avrebbe fatto riferimento ad una presunzione;
che, mediante il secondo, (OMISSIS) s.r.l. rileva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c., giacche’ la Corte d’appello avrebbe appunto utilizzato una presunzione semplice, fondata su fatti privi di gravita’, precisione e concordanza;
che i due motivi, che possono essere scrutinati insieme per la loro connessione logica, sono fondati;
che questa Suprema Corte ha affermato come, affinche’ una transazione sia validamente conclusa, e’ necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una “res dubia”, e, cioe’, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L’oggetto della transazione, peraltro, non e’ il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o puo’ dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali (Sez. 3, n. 7999 del 1 aprile 2022);
che, inoltre, poiche’ la transazione richiede la forma scritta unicamente “ad probationem” (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all’articolo 1350, n. 12, c.c.), la prova del contratto puo’ anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche soltanto tacito, purche’ univoco, dell’altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (Sez. 2, n. 1627 del 23 gennaio 2018);
che, nella specie, la Corte d’appello ha ipotizzato la sussistenza dell’accordo transattivo, senza chiarire quale fosse la res dubia e senza neppure analizzare le reciproche concessioni, dal momento che la sentenza impugnata tace anche sulla posizione iniziale della (OMISSIS), che si sarebbe limitata a chiedere ed usufruire di uno sconto sull’originaria fattura;
che, allo stesso modo, il giudice distrettuale nulla dice in ordine all’accettazione tacita da parte della (OMISSIS), che avrebbe dovuto limitarsi ad accettare lo sconto proposto ex adverso; che, in sostanza, la sentenza impugnata e’ costruita su una mera supposizione, ossia su una presunzione semplice (siccome il prezzo scontato conteneva le voci “pulizia vetri e pozzo luce” evidentemente la posa del vetro e della luce doveva gia’ essere stata conteggiata in precedenza), inidonea alla prova di una transazione (Sez. 3, n. 14469 del 30 maggio 2008); che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed al giudice del rinvio spettera’ la valutazione della fattispecie alla luce dei principi teste’ esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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