Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 settembre 2024| n. 23719.
Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte
Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale, la Suprema Corte, nel richiamare l’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere, nella circostanza, il giudice d’appello, nel pronunciare la cessazione della materia del contendere, del tutto trascurato la valutazione del comportamento processuale del ricorrente, giungendo in modo apodittico all’affermazione secondo cui lo stesso avesse sostanzialmente rinunciato all’impugnazione proposta nei confronti del controricorrente)
Ordinanza|4 settembre 2024| n. 23719. Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte
Data udienza 30 maggio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Domanda giudiziale – Domanda abbandonata dalla parte – Presunzione – Volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa – Carenza – Accertamento
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Relatore-Consigliere
Dott.ssa MOSCARINI Anna – Consigliera
Dott. GUIZZI Stefano G.- Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11324/2021 proposto da:
Ga.Se., rappresentata e difesa dall’avv. PA.PE. (…);
– ricorrente –
contro
Pr.Gi., rappresentata e difesa dagli avv.ti CO.MO. (…) e AN.CA. (…);
– controricorrente –
e
(…) Spa;
– intimata –
avverso la sentenza n. 455/2021 del TRIBUNALE DI SALERNO, depositata l’8/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;
Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte
RITENUTO CHE,
con sentenza resa in data 8/02/2021, il Tribunale di Salerno, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al rapporto processuale tra Ga.Se. e la (…) Spa, nonché in relazione al rapporto processuale tra lo stesso Ga.Se. e Pr.Gi., con la compensazione delle spese di lite relative al rapporto tra il Ga.Se. e la (…) Spa e la condanna del Ga.Se. al rimborso, in favore del Pr.Gi., delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;
a fondamento della decisione assunta, il Tribunale ha evidenziato come, dopo aver transattivamente composto, con la (…) Spa, la lite originariamente instaurata con la proposizione di una domanda di risarcimento di danni da sinistro stradale, il Ga.Se. avesse altresì rinunziato alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del Pr.Gi., avendo trascurato di reiterare, in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza (di rigetto) di primo grado, con la conseguente relativa soccombenza virtuale ed il connesso onere del rimborso delle spese di lite in favore del Pr.Gi.;
avverso la sentenza d’appello, Ga.Se. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; Pr.Gi. resiste con controricorso; (…) Spa non ha svolto difese in questa sede; il ricorrente ha depositato memoria;
Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte
CONSIDERATO CHE,
con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il Ga.Se. avesse abbandonato il gravame proposto nei confronti del Pr.Gi. sul presupposto dell’omessa reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, della domanda di accoglimento dell’appello e di riforma della sentenza di primo grado, attesa l’impossibilità di interpretare tale omissione, di per sé, alla stregua di una chiara manifestazione di volontà abdicativa, avendo piuttosto il Tribunale trascurato di considerare il comportamento processuale complessivo dell’appellante, nella specie univocamente volto a rendere palese la propria volontà di insistere nell’accoglimento dell’impugnazione proposta e, in riforma della decisione di primo grado, della domanda di condanna del Pr.Gi. al rimborso delle spese di lite;
con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 84, co. 2, e 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere il giudice d’appello confuso il significato delle nozioni relative alle ipotesi di “rinuncia alla domanda” e di “rinuncia all’azione”, pervenendo all’erronea affermazione dell’avvenuta rinuncia, ad opera del proprio difensore, dell’azione risarcitoria originariamente proposta, e dunque dell’esercizio, da parte di quello, di un potere di disposizione del diritto in contesa in assenza di alcun mandato ad hoc idoneo a legittimarne il compimento, con la conseguenza che, una volta riscontrata l’insussistenza di tale rinuncia, le spese di lite avrebbero dovuto essere regolamentate secondo il generale principio della soccombenza, nella specie favorevole al Ga.Se.;
il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;
e corretta la deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c.; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 1, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019, Rv. 656277 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632116 – 01);
nel caso di specie, la Corte d’Appello, pur richiamando tale insegnamento (e dando mostra di volerlo applicare), ha del tutto trascurato la valutazione del comportamento processuale dell’appellante rilevante in questa sede, giungendo in modo apodittico all’affermazione secondo cui il Ga.Se. avesse sostanzialmente rinunciato all’impugnazione proposta nei confronti del Pr.Gi.;
al contrario, dall’esame diretto degli atti processuali – cui, essendo osservato l’art. 366 n. 6 c.p.c., questa Corte è abilitata con diretto loro apprezzamento trattandosi della denuncia di un error in procedendo (cfr., ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622361 – 01) – (e, in particolare, dai contenuti della comparsa conclusionale depositata in appello dal Ga.Se.), risulta rassegnata in modo inequivocabile l’istanza di riforma della sentenza di primo grado e il riconoscimento della fondatezza della domanda risarcitoria erroneamente dichiarata inammissibile dal primo giudice, con il favore delle spese; e ciò, pur in presenza dell’intervenuta transazione con la (…) Spa in ragione della quale lo stesso appellante ha richiesto il riconoscimento della cessazione della materia del contendere;
varrà peraltro considerare come le conclusioni precisate in appello dal Ga.Se. implicassero necessariamente (e proprio in ragione della -pur erronea – richiesta di cessazione della materia del contendere) il mantenimento della prospettazione svolta con l’appello, essendo la postulata cessazione della materia del contendere pur sempre l’approdo finale di tale mantenimento;
in breve, l’assunzione della cessazione della materia del contendere sulla base di una transazione ritenuta satisfattiva, proprio in ragione di tale carattere satisfattivo, non poteva che implicare il mantenimento dell’appello: il giudice di secondo grado avrebbe quindi dovuto escludere la cessazione della materia del contendere (in effetti scorrettamente invocata) ed esaminare la fondatezza dell’impugnazione, astenendosi dall’adozione di ogni altra pronuncia a carico del Pr.Gi., avendo il Ga.Se. rinunciato a insistere sul petitum di condanna al risarcimento dei danni in ragione della postulata (benché erronea) e invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbito il secondo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2024.
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