Abrogazione dell’art. 485, c.p. non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 c.p.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 10 gennaio 2019, n. 926.

La massima estrapolata:

L’eventuale abrogazione dell’art. 485, c.p. non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 c.p., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.

Sentenza 10 gennaio 2019, n. 926

Data udienza 21 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 30/03/2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 29/03/2011 in forza della quale (OMISSIS) e’ stato riconosciuto colpevole del reato di ricettazione di sei biglietti per l’incontro di calcio (OMISSIS) del (OMISSIS) di provenienza illecita a lui nota essendo interamente contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa, con condanna alla pena di giustizia.
2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi:
a. violazione di norme penali e processuali non avendo la corte di appello considerato che poiche’ che i biglietti in questione costituivano scritture private ed il reato per falso in scrittura privata ex articolo 485 cod. pen. era stato depenalizzato ex Decreto Legislativo n. 7 del 2016 in assenza del reato presupposto non era configurabile il contestato reato di ricettazione;
b. vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione non essendo emersa prova che l’imputato avesse posto in vendita i biglietti in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Occorre, infatti, rilevare che la intervenuta depenalizzazione del reato presupposto (falso in scrittura priva) in se’ non rileva in applicazione del condivisibile principio secondo cui nella ricettazione la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato e’ elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’articolo 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (vedi Sez. 7, n. 20644 del 16/02/2016 – dep. 18/05/2016, Sarachelli, Rv. 26713201).
3. Anche il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
In ordine alla asserita violazione dell’articolo 648 cod. pen. va osservato che la decisione della Corte territoriale di ritenere l’imputato responsabile del delitto di ricettazione in quanto trovato nella disponibilita’ di sei biglietti per l’incontro di calcio (OMISSIS) del (OMISSIS) di provenienza illecita a lui nota essendo interamente contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa, e’ corretta in quanto in linea con la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova dell’elemento soggettivo puo’ essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Infatti e’ stato correttamente osservato che “Ai fini della configurabilita’ del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo puo’ essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e’ sicuramente rivelatrice della volonta’ di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010 – dep. 26/07/2010, Fontanella, Rv. 24826501)”.
3.4. La generica prospettazione della difesa del ricorrente secondo cui non vi era prova alcuna del reato contestato in quanto il (OMISSIS) non era risultato avere posto in vendita i biglietti in questione oltre che non provata ed afferente profili in fatto non deducibili in questa sede, e’ in se’ priva di rilevo alcuno posto che la responsabilita’ dell’ imputato deriva dal fatto che lo stesso e’ stato trovato nella disponibilita’ di cose di provenienza illecita, non fornendo alcuna giustificazione quanto al possesso delle stesse.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *