In materia di onorari di avvocato

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4595.

La massima estrapolata:

In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall’art. 2957, comma 2, c.c., quale “dies a quo” del decorso del termine triennale di prescrizione, deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ravvisato la decorrenza del termine di prescrizione nella data di presentazione al Consiglio dell’Ordine del parere di congruità sulla parcella, anteriore alla conclusione del giudizio nel quale era stata svolta l’attività).

Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4595

Data udienza 13 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28345/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2120/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), avvocato, ricevette dalla associazione ” (OMISSIS)” (d’ora innanzi, “l’Associazione”) l’incarico professionale di assisterla in una controversia giudiziale.
La controversia si concluse con una sentenza depositata dalla Corte d’appello di Firenze il 29 settembre 2004.
Tuttavia prima di tale data, e per l’esattezza il 3 aprile 2004, l’avvocato (OMISSIS) chiese al competente Consiglio dell’ordine un parere di congruita’ sulla parcella relativa ai compensi a lui dovuti dall’Associazione; sulla base di tale parere chiese ed ottenne il 17 gennaio 2005 un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Associazione; sulla base di questo decreto ingiuntivo inizio’ l’esecuzione forzata nei confronti dell’Associazione, che pero’ fu infruttuosa.
2. L’odierno ricorrente decise allora di convenire in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena, con atto notificato l’8 novembre 2005, (OMISSIS) e (OMISSIS), invocandone la responsabilita’ sussidiaria di cui all’articolo 38 c.c., per avere essi ricoperto la carica di segretari della suddetta Associazione, e di avere quindi agito in nome e per conto di essa nel conferire l’incarico professionale.
3. Ambedue i convenuti si costituirono contestando la domanda; (OMISSIS) inoltre chiamo’ in causa il presidente dell’associazione, (OMISSIS) (indicato come ” (OMISSIS)” a p. 3 della sentenza d’appello; l’evidente lapsus calami comunque non ingenera incertezza sulle parti del giudizio di primo grado), che rimase contumace.
4. Con sentenza 20 ottobre 2010 n. 538 il Tribunale di Siena rigetto’ la domanda.
Ritenne il Tribunale che l’attore fosse decaduto dal proprio diritto di credito ai sensi dell’articolo 1957 c.c., per non avere coltivato la domanda nei confronti dei rappresentanti dell’associazione entro il semestre previsto dalla norma suddetta. Il Tribunale fece decorrere tale termine dalla data in cui l’Ordine degli avvocati di Siena emise il suo parere di congruita’ sulla parcella presentata dall’odierno ricorrente (19 aprile 2004).
5. La Corte d’appello di Firenze, adita dal soccombente, con sentenza 29 settembre 2017 n. 2120 rigetto’ il gravame.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi; ha resistito con controricorso il solo (OMISSIS), il quale ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.
1.1. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso, sostenendo che in appello l’odierno ricorrente aveva censurato la statuizione di primo grado unicamente nella parte in cui l’aveva ritenuto decaduto dal diritto di escutere i rappresentanti dell’associazione, ma non aveva affatto riproposto le domande di merito.
Cio’, ad avviso del controricorrente, renderebbe inammissibile il ricorso per carenza di interesse: deduce al riguardo che, se la sentenza d’appello fosse cassata con rinvio, il giudice di rinvio non potrebbe che dichiarare inammissibile l’appello, per la mancata riproposizione delle suddette domande di merito.
1.2. Tale eccezione preliminare e’ infondata.
Il giudice d’appello, infatti, decidendo nel merito il gravame a lui sottoposto, ha per cio’ solo dimostrato di ritenere valido l’atto d’appello ed ammissibile il gravame, cosi’ implicitamente rigettando l’eccezione di nullita’ sollevata dall’allora appellato.
Se, pertanto, questi avesse inteso dolersi del suddetto rigetto, avrebbe dovuto proporre in questa sede un ricorso incidentale condizionato, impugnando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva implicitamente ritenuto valido ed ammissibile l’appello.
Sicche’, in virtu’ del principio di conversione delle nullita’ in motivi di gravame, la mancata impugnazione sul punto impone di rilevare l’avvenuta formazione d’un giudicato interno sull’ammissibilita’ del gravame, il che rende superflua qualsiasi ulteriore indagine sul punto.
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Il primo motivo di ricorso contiene piu’ censure.
Con una prima censura il ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere fondata su una motivazione totalmente stringata da scendere al di sotto del “minimo costituzionale”. Sostiene che tale stringata motivazione non consentirebbe di percepire il fondamento della decisione.
2.2. Con una seconda censura il ricorrente lamenta che la Corte d’appello comunque non ha preso in esame gli argomenti da lui sviluppati nel proprio atto d’appello, ed in particolare il “fatto decisivo” rappresentato dalla circostanza che il termine semestrale di decadenza di cui all’articolo 1957 c.c., si sarebbe dovuto far decorrere dalla data in cui la Corte d’appello di Firenze aveva depositato la sentenza conclusiva del giudizio nel quale l’odierno ricorrente aveva prestato la propria opera professionale a favore dell’associazione.
2.3. La prima delle suddette censure e’ infondata.
Una sentenza di merito puo’ dirsi nulla per mancanza di motivazione,
ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, solo in quattro casi:
(1) quando vi sia “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”;
(2) quando la motivazione sia soltanto apparente;
(3) quando sussista un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”;
(4) quando la motivazione sia “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
E’, invece, esclusa la censurabilita’ in questa sede “del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (per tutti questi principi, si veda Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Cio’ posto in iure, rileva questa Corte in facto che nel caso di specie la motivazione della sentenza d’appello infatti e’ ben comprensibile: la Corte d’appello ha ritenuto che il termine di cui all’articolo 1957 c.c., nel caso di specie, dovesse decorrere dalla data in cui l’avvocato (OMISSIS) presento’ al Consiglio dell’ordine il parere di congruita’ sulla parcella.
Giusta o sbagliata che fosse tale valutazione, essa e’ comunque chiara, non contraddittoria, non mancante, non incomprensibile.
Nessun vizio di nullita’, dunque, affligge la sentenza impugnata.
2.4. La seconda delle censure sopra riassunte e’ invece inammissibile, per due indipendenti ragioni: sia perche’, essendovi stata una doppia pronuncia conforme nei gradi di merito, il vizio di omesso esame del fatto decisivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, non poteva essere proposto, giusta la previsione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5; sia in ogni caso perche’ quello che viene prospettato come omesso esame del “fatto decisivo” in realta’ non fu che una valutazione giuridica: e cioe’ lo stabilire da quando decorra il termine semestrale di cui all’articolo 1957 c.c..
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Anche il secondo motivo di ricorso contiene due censure.
Con una prima censura il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1957, 2233, 2727 e 2729 c.c..
Assume che la Corte d’appello, dal fatto noto che egli avesse presentato al Consiglio dell’ordine una richiesta di parere di congruita’ sulla parcella, non poteva risalire al fatto ignorato che la sua prestazione professionale fosse esaurita, e che in ogni caso tale presunzione non era affatto fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.
3.2. Con una seconda censura il ricorrente sostiene che il contratto d’opera professionale e’ caratterizzato dal principio della “postnumerazione”, di cui agli articoli 2225 e 2233 c.c.. In virtu’ di tale principio il diritto dell’avvocato al pagamento del compenso professionale sorge solo quando la sua prestazione e’ esaurita, e la sua prestazione deve ritenersi esaurita quando il giudice dinanzi al quale ha svolto il patrocinio depositi la sentenza conclusiva del giudizio, come si desume dell’articolo 2957 c.c., comma 2.
3.3. La seconda delle suesposte censure e’ fondata; la prima ne resta di conseguenza assorbita.
L’articolo 1957 c.c., comma 1, pacificamente applicabile al credito vantato dal creditore di una associazione non riconosciuta nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto di questa, pone a carico del creditore un termine di decadenza, decorrente “dalla scadenza dell’obbligazione principale”.
La “scadenza dell’obbligazione” e’ il momento in cui il creditore puo’ pretendere l’adempimento del credito che ne formava oggetto.
E poiche’ l’articolo 2957 c.c., comma 2, fa decorre la prescrizione presuntiva del diritto all’onorario professionale dalla conclusione del giudizio per il quale l’opera professionale venne svolta, cio’ vuol dire che e’ solo da tale momento che l’obbligazione puo’ dirsi “scaduta”, ed il relativo diritto puo’ essere fatto valere.
Se dunque il diritto al pagamento dell’onorario professionale puo’ essere fatto valere dopo la conclusione del giudizio, ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la sola presentazione all’ordine degli avvocati del parere di congruita’ della parcella costituisse il momento di “scadenza dell’obbligazione” ai sensi dell’articolo 1957 c.c..
Per le stesse ragioni, e per i medesimi fini, irrilevante era il momento in cui l’avvocato (OMISSIS) deposito’ la propria comparsa conclusionale, in quanto come gia’ detto il dies a quo del termine di decadenza andava ravvisato nel deposito della sentenza conclusiva del giudizio.
3.4. Tali principi sono stati gia’ ripetutamente affermati da questa Corte, la quale ha stabilito che “la conclusione della prestazione, che l’articolo 2957 c.c., comma 2, individua quale “dies a quo” del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (Sez. 2 -, Ordinanza n. 21943 del 02/09/2019, Rv. 654913 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015, Rv. 635827 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 22/07/2004, Rv. 574870 – 01).
Indiretta conferma di tale principio si trae altresi’ dal decisum di Sez. 3, Sentenza n. 7281 del 11/05/2012, Rv. 622501 – 01, la quale ha affermato che “la prescrizione del diritto dell’avvocato al pagamento dell’onorario puo’ decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall’articolo 2957 c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo”. Pertanto, prima della definizione del giudizio, solo la cessazione del rapporto di mandato avrebbe potuto fare ritenere “scaduta” l’obbligazione di pagamento degli onorari e scattato il decorso del termine di cui all’articolo 1957 c.c..
4. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il primo motivo ricorso;
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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